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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00289/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RASCONA' BIAGIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi dei ricorsi proposti dal comune difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha contestato la mancata concessione delle attenuanti generiche, e di [OSCURATO:PERSONA], che ha rivolto critiche alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono riproduttivi di identiche doglianze adeguatamente confutate dalla Corte di appello; rilevato che corretta risulta la risposta della Corte di merito nella parte in cui ha evidenziato, nel negare le attenuanti generiche al Rasconà, come dovesse tenersi conto del quantitativo della sostanza stupefacente, dato che non viene certo meno alla luce della riqualificazione giuridica ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 effettuata in primo grado, oltre che per la personalità del ricorrente gravato da precedenti penali; ritenuto che, anche in ordine alla Bartolo, con ragionamento giuridico non sindacabile in sede di legittimità, la Corte di appello ha negato l'applicazione della causa di non punibilità, in ragione della considerevole quantità di sostanza stupefacente e della valutazione complessiva della condotta non tenue; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RASCONA' BIAGIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi dei ricorsi proposti dal comune difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha contestato la mancata concessione delle attenuanti generiche, e di [OSCURATO:PERSONA], che ha rivolto critiche alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono riproduttivi di identiche doglianze adeguatamente confutate dalla Corte di appello; rilevato che corretta risulta la risposta della Corte di merito nella parte in cui ha evidenziato, nel negare le attenuanti generiche al Rasconà, come dovesse tenersi conto del quantitativo della sostanza stupefacente, dato che non viene certo meno alla luce della riqualificazione giuridica ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 effettuata in primo grado, oltre che per la personalità del ricorrente gravato da precedenti penali; ritenuto che, anche in ordine alla Bartolo, con ragionamento giuridico non sindacabile in sede di legittimità, la Corte di appello ha negato l'applicazione della causa di non punibilità, in ragione della considerevole quantità di sostanza stupefacente e della valutazione complessiva della condotta non tenue; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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