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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2026

Cassazione n. 08419/2026

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presentata e difesa dagli avvocatiAlberto Saggiomo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato;-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;-intimato-Numero registro generale 30791/2018Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 8419/2026Data pubblicazione 03/04/2026per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale della Campania n. 2206/2018, depositata il 9 marzo2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – In data 11 marzo 2016, l’Agente della riscossionenotificava, a mezzo posta elettronica certificata, alla [OSCURATO:SOCIETA]., la cartella di pagamento n. 07120160006415636000,emessa dall’Agenzia delle entrate per spese giudiziali inerentil’anno 2007, nonché IVA e IRES, afferente alle annualità 2011 e2012, per la somma complessiva di euro 394.912,20.Avverso detto atto la società proponeva ricorso.Si costituiva in giudizio il Concessionario.Con atto del 21 settembre 2016 interveniva, volontariamente,l’Agenzia delle entrate, deducendo la correttezza e la tempestivitàdell’iscrizione a ruolo.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli, con sentenzan. 18032/10/2016 del 27 ottobre 2016, rigettava il ricorso.2. – Avverso tale pronuncia, la contribuente proponeva atto diappello.Si costituiva in giudizio l’Agente della riscossione.Con sentenza n. 2206/15/2018, depositata il 9 marzo 2018, laCommissione tributaria regionale della Campania ha rigettato ilgravame.3. – La contribuente ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a cinque motivi.L'Agenzia delle entrate – [OSCURATO:SOCIETA], quale successore diEquitalia s.p.a. ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., si ècostituita con controricorso.Numero registro generale 30791/2018Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 8419/2026Data pubblicazione 03/04/20264. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.La contribuente ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c. violazione di legge, violazione delle norme sulprocedimento di notifica degli atti tributari e di riscossione.

LaCommissione di secondo grado, uniformandosi a quanto statuitodalla Commissione di primo grado, sebbene con diversaargomentazione, ha respinto l’eccezione di inesistenza giuridicadella notifica della cartella effettuata a mezzo PEC.

La contribuenteaveva contestato nel gravame quanto statuito dai giudici di primogrado in merito alla regolarità della notifica, precisando che nelricorso diretto al primo giudice non è stato mai contestato che lanotifica possa essere effettuata tramite PEC, bensì che nellacostituzione in giudizio la resistente non ha fornito la prova né haallegato i seguenti documenti, richiesti nel ricorso introduttivo eprevisti per legge: A - La stampa dell'atto notificato con la relativarelata; B - Il certificato della firma digitale del notificante; [OSCURATO:PERSONA] di firma del gestore PEC.

Si sostiene che l'omissione ditali documenti, indispensabili per verificare la correttezza,comporta l'inesistenza giuridica della notifica per ciò stesso nonsanabile, posto che il citato mezzo di notifica non offre le garanzietipiche della raccomandata tradizionale; non contiene l'originaledella cartella, ma solo una copia informatica priva di attestazione diconformità, non garantisce la prova dell’effettivo ricevimento daparte del destinatario perché l'attestazione di spedizione e diimmissione della mail nella casella del destinatario è fornita solo daun sistema informatico automatizzato.

In ogni caso la PECgarantirebbe soltanto la disponibilità del documento nella casellaNumero registro generale 30791/2018Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 8419/2026Data pubblicazione 03/04/2026del destinatario a prescindere da ogni possibile verifica dellaeffettiva apertura e lettura del messaggio.1.1. – Il motivo è infondato.La natura sostanziale e non processuale della cartella dipagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti aldiritto processuale civile, in particolare ove espressamenterichiamati nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art.26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R. n.600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso diaccertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sullenotificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità dellanotificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istitutodella sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo aisensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass. n. 6417/2019, con riferimentoall'ipotesi della avvenuta trasmissione di un file con estensione"pdf" anziché ".p7m"), purché non sia intervenuta, medio tempore,la decadenza dal potere di accertamento (Cass. n. 677/2025).Nel caso di specie è stato raggiunto lo scopo della conoscenzadell'atto, per cui non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa.2. – Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge.Errata e/o falsa applicazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602/73, dell’art.14 d.lgs. n. 546/92.

Vizio di ultrapetizione.

Gradatamente, sieccepisce l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione dilegge ed errata e/o falsa applicazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602/73.In particolare, si legge in sentenza, i giudici hanno ritenuto che nonpossa trovare applicazione l'art. 25 d.P.R. n. 602/73 in quanto lacartella sarebbe stata emessa a seguito di mancato adempimentodella rateizzazione del debito d'imposta, circostanza dedottadall'Agenzia delle entrate e non negata dalla ricorrente.

Sul punto,si rileva che l’Agenzia delle entrate ha spiegato interventoNumero registro generale 30791/2018Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 8419/2026Data pubblicazione 03/04/2026volontario in giudizio ex art. 14, comma 3, d.lgs. 546/92, susollecitazione di [OSCURATO:SOCIETA].

Tuttavia, l’atto di intervento nonrisulta notificato alle altre parti, e ciò avrebbe determinatol’inammissibilità della costituzione dell'Ufficio e della relativaproduzione documentale.

L’estromissione dal giudizio, disposta dalgiudice tributario, come precisato dal contribuente, non potevaessere priva di effetti giuridici, stante che nel ricorso introduttivo laricorrente ha eccepito la nullità del ruolo e della cartella dipagamento per l'inesistenza della pretesa tributaria.

Quindi, eraonere dell'Agenzia delle entrate costituirsi ritualmente in giudizio edesibire la documentazione in suo possesso per dimostrare lacorrettezza del proprio operato.

Di conseguenza, i giudici nonpotevano utilizzare tali documenti per motivare la decisione.

LaCommissione tributaria regionale, pur riconoscendol’inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delleentrate, ha poi contraddittoriamente fatto riferimento ai documentiesclusi.

La parte ricorrente chiedeva la valutazione della legittimitàdell’atto impugnato, non l’annullamento di precedenti atti allastessa notificati, bensì la valutazione della legittimità dell’attoimpugnato e del rapporto sottostante.

La motivazione dellasentenza sarebbe dunque risultata “ultrapetita”, avendo usato attinon ammessi ai fini probatori.2.1. – Il motivo è inammissibile.Nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti inappello è ammessa, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n.546 del 1992, vigente ratione temporis, ancorché preesistenti algiudizio di primo grado, ed anche la loro tardiva produzione inprimo grado non ne preclude l'utilizzabilità in appello, giacché ifascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo in quellod'ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza, senzaNumero registro generale 30791/2018Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 8419/2026Data pubblicazione 03/04/2026possibilità di ritiro per le parti, sicché la documentazione in essicontenuta è acquisita automaticamente e ritualmente al giudizio diimpugnazione (Cass. n. 25577/2025).Il motivo, così come formulato, è invero inammissibile perchènon coglie la ratio decidendi. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionaleinvoca l'art. 58 sulla produzione dei documenti in appello; dallostralcio della sentenza di primo grado, a p. 2 del controricorso, nonsmentito in memoria dalla contribuente, si evince che laCommissione tributaria provinciale evidenziava solo la tardivitàdella costituzione in giudizio dell'Agenzia delle entrate, e quindi nonla sua estromissione.

La documentazione, quindi, è statarecuperata in appello ex art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del1992.L'art. 14, comma 3, d.lgs. n. 546/1990 stabilisce che possonointervenire volontariamente nel processo i soggetti che, unitamenteal ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti delrapporto tributario controversoNon v’è dubbio che l’art. 14, comma 5, d.lgs. cit. stabilisca chel’atto di intervento vada notificato a tutte le parti costituite.Cionondimeno, l’inosservanza di tale regola formale, funzionale alrispetto del principio del diritto a contraddittorio e di difesa, puòessere superata, nella concretezza della fattispecie, ovel’andamento processuale non abbia inciso su tali prerogative (Cass.n. 26281/2025).

Nella specie, il pregiudizio non poteva esseresicuramente l'utilizzabilità della documentazione, perchè laproduzione è stata ammessa in appello.Sulla eccepita violazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602/73, vaevidenziato che la cartella è stata emessa a seguito di decadenzadalla rateazione per affetto del mancato versamento della terzarata.

La cartella esattoriale recante intimazione di pagamento diNumero registro generale 30791/2018Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 8419/2026Data pubblicazione 03/04/2026credito tributario, avente titolo in un precedente avviso diaccertamento notificato a suo tempo e non impugnato, può esserecontestata innanzi agli organi del contenzioso tributario ed essereda essi invalidata solo per vizi propri, non già per vizi suscettibili direndere nullo o annullabile l'avviso di accertamento presupposto(Cass. n. 25995/2017; Cass. n. 8704/2013).3. – Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge.Omessa indicazione del responsabile del procedimento.

Secondo laCommissione regionale sarebbe sufficiente l’intestazione dell’attoper verificarne la provenienza, nonché l’indicazione, oltre che dellasomma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice.Quanto affermato dai giudici di secondo grado si porrebbe inantitesi con la giurisprudenza maggioritaria di legittimità.

Al di làdel generico richiamo all’ente che ha emesso l’atto, sarebbepacifico che lo stesso, al fine di soddisfare i requisiti di validità e idettami discendenti dall’applicazione dello statuto dei diritti delcontribuente (chiarezza e motivazione degli atti), non può esserelimitato al semplice richiamo del codice tributo e dell’importo.

Nelcaso di specie, in disparte alla motivazione postuma fornitamediante costituzione dell’Ufficio, la cartella impugnata contenevala sola indicazione riportata, senza che la parte abbia potutoeffettuare il controllo di legittimità, valido anche ai fini difensivi,così come previsto dalla legge.3.1. – Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un attofiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di impostae gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - conriguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati -quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazioneNumero registro generale 30791/2018Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 8419/2026Data pubblicazione 03/04/2026che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n.212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, lacartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa perinteressi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deveindicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativarelativa agli interessi reclamati - la quale può anche essereimplicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia edella natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo ditributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gliaccessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione deisingoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo(Cass., Sez.

Un., n. 22281/2022).Come evidenziato nella sentenza impugnata, l'appellanteaveva piena cognizione degli atti presupposti essendo stata lacartella emessa anche a seguito di decadenza dalla rateazione pereffetto del mancato versamento della terza rata [OSCURATO:PERSONA],conseguente a controllo su Modello unico 2012 e 2013, ai sensidell'articolo 36 bis d.P.R. 600/73.In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessasottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionariocompetente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui lastessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando ildocumento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso informa digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificatain forma digitale, poiché la sua esistenza non dipendedall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizioneleggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organoamministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che,a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, qualedocumento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deveNumero registro generale 30791/2018Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 8419/2026Data pubblicazione 03/04/2026essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m.,che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la suaintestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numerodi codice (Cass. n. 19327/2024).Nel caso di specie, in motivazione si evidenzia, correttamente,in conformità alla giurisprudenza richiamata, l'irrilevanzadell'eccezione riguardante il difetto di rappresentanza delsottoscrittore del ruolo, mentre nella rubrica si parla di “omessaindicazione del responsabile del procedimento”, di cui nulla si diceall'interno della censura, per cui quest'ultima doglianza apparenuova e quindi inammissibile.4. – Con il quarto motivo si deduce l’errata applicazionedell’art. 58 d.lgs. n. 546/92.

Al fine di giustificare l’utilizzo deidocumenti prodotti dall’Agenzia delle entrate, interveniente ingiudizio, evidentemente allo scopo di “correggere” la motivazionedella cartella, i giudici di secondo grado operano un richiamo allapiù recente giurisprudenza di legittimità in tema di ammissibilitàdei documenti prodotti tardivamente nel corso del giudizio di primogrado.

Nel caso di specie, tuttavia, non potrebbe essere regolatodalle norme indicate in sentenza.

Infatti la costituzione in giudiziodell’Agenzia delle entrate, inammissibile, è avvenuta in violazionedi quanto disposto dall’art. 14, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 546/92.Ciò comporta che atto e documenti non possono essere utilizzati,né è ammesso un atto di intervento in appello allo scopo di farconoscere alla Commissione documenti che sono stati espirati perviolazione di legge.

Il richiamo operato dalla Commissione disecondo grado avrebbe potuto trovare giuridico fondamento inipotesi di tardiva costituzione dell’Ufficio in primo grado, ma nonnell’ipotesi di inammissibilità della costituzione.4.1. – Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 30791/2018Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 8419/2026Data pubblicazione 03/04/2026Nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti inappello è ammessa, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n.546 del 1992, vigente ratione temporis, ancorché preesistenti algiudizio di primo grado, ed anche la loro tardiva produzione inprimo grado non ne preclude l'utilizzabilità in appello, giacché ifascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo in quellod'ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza, senzapossibilità di ritiro per le parti, sicché la documentazione in essicontenuta è acquisita automaticamente e ritualmente al giudizio diimpugnazione (Cass. n. 25577/2025).Come già evidenziato nell'ambito dell’esame del secondomotivo, nel caso di specie i documenti sono utilizzabili ai sensidell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.

La censura,peraltro, così come è formulata, risulta inammissibile perché nonriporta nemmeno i documenti ritenuti inutilizzabili.5. – Con il quinto motivo si deduce la violazione dell’art. 30d.P.R. n. 602/73.

Il principio di diritto enunciato dalla Corte dicassazione con la sentenza n. 24993/2016 si cristallizza nel sensoche quando la cartella di pagamento non sia stata proceduta da unavviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo,sufficiente ed intellegibile, derivando tale obbligo dai principi dicarattere generale indicati dalla l. 241/90, articolo

3. Nel caso checi occupa, mancando l'indicazione del tasso e del metodo di calcolo,i contribuenti non sono stati posti nella condizione di controllare lacorrettezza del calcolo degli interessi operato dall'agenzia.

Con laconseguenza che la cartella di pagamento sarebbe nulla, perchél'agente della riscossione non ha fornito la prova del calcolo degliinteressi dovuti, essendo attore sostanziale nel presente gravame.5.1. – Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 30791/2018Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 8419/2026Data pubblicazione 03/04/2026Il motivo risulta del tutto aspecifico e generico in relazione allafattispecie oggetto del giudizio, rinviando astrattamente allanecessità che il calcolo degli interessi preveda il tasso applicato e lasua decorrenza, senza alcun richiamo a quanto effettivamenteprevisto nella cartella impugnata.

Sotto altro profilo, va rilevato chenel controricorso si specifica che gli interessi moratori – dacalcolarsi in base al tasso di interesse vigente di anno in anno subase normativa – non sono stati applicati ma soltanto menzionatiin cartella, onde portare a conoscenza del contribuente delleconseguenze del mancato pagamento dell'obbligazione tributaria.6. – Con il sesto motivo si deduce la violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Omessa pronuncia.Inesistenza della pretesa.

I giudici di secondo grado, così come giàla commissione provinciale, avrebbero omesso di pronunciarsi su diun punto decisivo ai fini del giudizio, ovvero l’eccepita inesistenzadella pretesa tributaria.

La ricorrente ha contestato, in entrambi igradi di giudizio, l’illegittimità del ruolo e della cartella dipagamento per la totale inesistenza della pretesa tributaria, attesoche la dichiarazione presentata per l'anno in esame non contenevaalcun importo a debito.

Né l'Agenzia delle entrate ha comunicato alricorrente che sono stati commessi degli errori nella compilazionedella dichiarazione dei redditi.

Si deduce, pertanto, chemancherebbe il presupposto dell'imposta richiesta con la cartellaimpugnata.

Siccome nel presente giudizio, il ricorso è statoincardinato per contestare il presunto diritto dell'Amministrazionefinanziaria alla riscossione del tributo, incombeva su quest’ultimal’onere di provare i fatti che costituiscono il fondamento dellapretesa tributaria.

A fronte della contestazione del credito tributariofatto valere con la cartella di pagamento impugnata, il creditoreprocedente (Agenzia delle entrate) che non è parte nel processo,Numero registro generale 30791/2018Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 8419/2026Data pubblicazione 03/04/2026perché irritualmente costituitosi in giudizio e non chiamato in causadall'Agente della riscossione ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. 112/93,viene sostituito dell'Agente della riscossione, su cui grava l’onere diprovare la legittimità delle richiesta del debito d'imposta richiestocon la cartella di pagamento.6.1. – Il motivo è inammissibile.La cartella esattoriale recante intimazione di pagamento dicredito tributario, avente titolo in un precedente avviso diaccertamento notificato a suo tempo non impugnato, può esserecontestata innanzi agli organi del contenzioso tributario ed essereda essi invalidata solo per vizi propri, non già per vizi suscettibili direndere nullo o annullabile l'avviso di accertamento presupposto(Cass. n. 25995/2017; Cass. n. 8704/2013).A fronte di tale costante giurisprudenza, la censura, così comeformulata, richiamandosi in rubrica a una pluralità di viziriguardanti profili del tutto diversi sui motivi di impugnazione insede di legittimità, non consente di comprendere se viene adessere contestato il difetto di motivazione o il merito della pretesao l'omessa comunicazione di irregolarità.

Dalla motivazione dellasentenza si evince che la cartella di pagamento è stata emessa aseguito di decadenza dalla rateizzazione e la contribuente noncontesta chiaramente tale profilo.7. – Il ricorso va dunque rigettato.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida infavore dell’Agenzia delle entrate – [OSCURATO:SOCIETA] in euro 8.200,00 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Numero registro generale 30791/2018Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 8419/2026Data pubblicazione 03/04/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13,comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 13 gennaio 2026.La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentata e difesa dagli avvocatiAlberto Saggiomo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato;-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;-intimato-Numero registro generale 30791/2018Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 8419/2026Data pubblicazione 03/04/2026per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale della Campania n. 2206/2018, depositata il 9 marzo2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – In data 11 marzo 2016, l’Agente della riscossionenotificava, a mezzo posta elettronica certificata, alla [OSCURATO:SOCIETA]., la cartella di pagamento n. 07120160006415636000,emessa dall’Agenzia delle entrate per spese giudiziali inerentil’anno 2007, nonché IVA e IRES, afferente alle annualità 2011 e2012, per la somma complessiva di euro 394.912,20.Avverso detto atto la società proponeva ricorso.Si costituiva in giudizio il Concessionario.Con atto del 21 settembre 2016 interveniva, volontariamente,l’Agenzia delle entrate, deducendo la correttezza e la tempestivitàdell’iscrizione a ruolo.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli, con sentenzan. 18032/10/2016 del 27 ottobre 2016, rigettava il ricorso.2. – Avverso tale pronuncia, la contribuente proponeva atto diappello.Si costituiva in giudizio l’Agente della riscossione.Con sentenza n. 2206/15/2018, depositata il 9 marzo 2018, laCommissione tributaria regionale della Campania ha rigettato ilgravame.3. – La contribuente ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a cinque motivi.L'Agenzia delle entrate – [OSCURATO:SOCIETA], quale successore diEquitalia s.p.a. ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., si ècostituita con controricorso.Numero registro generale 30791/2018Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 8419/2026Data pubblicazione 03/04/20264. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.La contribuente ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c. violazione di legge, violazione delle norme sulprocedimento di notifica degli atti tributari e di riscossione. LaCommissione di secondo grado, uniformandosi a quanto statuitodalla Commissione di primo grado, sebbene con diversaargomentazione, ha respinto l’eccezione di inesistenza giuridicadella notifica della cartella effettuata a mezzo PEC. La contribuenteaveva contestato nel gravame quanto statuito dai giudici di primogrado in merito alla regolarità della notifica, precisando che nelricorso diretto al primo giudice non è stato mai contestato che lanotifica possa essere effettuata tramite PEC, bensì che nellacostituzione in giudizio la resistente non ha fornito la prova né haallegato i seguenti documenti, richiesti nel ricorso introduttivo eprevisti per legge: A - La stampa dell'atto notificato con la relativarelata; B - Il certificato della firma digitale del notificante; [OSCURATO:PERSONA] di firma del gestore PEC. Si sostiene che l'omissione ditali documenti, indispensabili per verificare la correttezza,comporta l'inesistenza giuridica della notifica per ciò stesso nonsanabile, posto che il citato mezzo di notifica non offre le garanzietipiche della raccomandata tradizionale; non contiene l'originaledella cartella, ma solo una copia informatica priva di attestazione diconformità, non garantisce la prova dell’effettivo ricevimento daparte del destinatario perché l'attestazione di spedizione e diimmissione della mail nella casella del destinatario è fornita solo daun sistema informatico automatizzato. In ogni caso la PECgarantirebbe soltanto la disponibilità del documento nella casellaNumero registro generale 30791/2018Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 8419/2026Data pubblicazione 03/04/2026del destinatario a prescindere da ogni possibile verifica dellaeffettiva apertura e lettura del messaggio.1.1. – Il motivo è infondato.La natura sostanziale e non processuale della cartella dipagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti aldiritto processuale civile, in particolare ove espressamenterichiamati nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art.26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R. n.600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso diaccertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sullenotificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità dellanotificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istitutodella sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo aisensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass. n. 6417/2019, con riferimentoall'ipotesi della avvenuta trasmissione di un file con estensione"pdf" anziché ".p7m"), purché non sia intervenuta, medio tempore,la decadenza dal potere di accertamento (Cass. n. 677/2025).Nel caso di specie è stato raggiunto lo scopo della conoscenzadell'atto, per cui non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa.2. – Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge.Errata e/o falsa applicazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602/73, dell’art.14 d.lgs. n. 546/92. Vizio di ultrapetizione. Gradatamente, sieccepisce l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione dilegge ed errata e/o falsa applicazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602/73.In particolare, si legge in sentenza, i giudici hanno ritenuto che nonpossa trovare applicazione l'art. 25 d.P.R. n. 602/73 in quanto lacartella sarebbe stata emessa a seguito di mancato adempimentodella rateizzazione del debito d'imposta, circostanza dedottadall'Agenzia delle entrate e non negata dalla ricorrente. Sul punto,si rileva che l’Agenzia delle entrate ha spiegato interventoNumero registro generale 30791/2018Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 8419/2026Data pubblicazione 03/04/2026volontario in giudizio ex art. 14, comma 3, d.lgs. 546/92, susollecitazione di [OSCURATO:SOCIETA]. Tuttavia, l’atto di intervento nonrisulta notificato alle altre parti, e ciò avrebbe determinatol’inammissibilità della costituzione dell'Ufficio e della relativaproduzione documentale. L’estromissione dal giudizio, disposta dalgiudice tributario, come precisato dal contribuente, non potevaessere priva di effetti giuridici, stante che nel ricorso introduttivo laricorrente ha eccepito la nullità del ruolo e della cartella dipagamento per l'inesistenza della pretesa tributaria. Quindi, eraonere dell'Agenzia delle entrate costituirsi ritualmente in giudizio edesibire la documentazione in suo possesso per dimostrare lacorrettezza del proprio operato. Di conseguenza, i giudici nonpotevano utilizzare tali documenti per motivare la decisione. LaCommissione tributaria regionale, pur riconoscendol’inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delleentrate, ha poi contraddittoriamente fatto riferimento ai documentiesclusi. La parte ricorrente chiedeva la valutazione della legittimitàdell’atto impugnato, non l’annullamento di precedenti atti allastessa notificati, bensì la valutazione della legittimità dell’attoimpugnato e del rapporto sottostante. La motivazione dellasentenza sarebbe dunque risultata “ultrapetita”, avendo usato attinon ammessi ai fini probatori.2.1. – Il motivo è inammissibile.Nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti inappello è ammessa, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n.546 del 1992, vigente ratione temporis, ancorché preesistenti algiudizio di primo grado, ed anche la loro tardiva produzione inprimo grado non ne preclude l'utilizzabilità in appello, giacché ifascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo in quellod'ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza, senzaNumero registro generale 30791/2018Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 8419/2026Data pubblicazione 03/04/2026possibilità di ritiro per le parti, sicché la documentazione in essicontenuta è acquisita automaticamente e ritualmente al giudizio diimpugnazione (Cass. n. 25577/2025).Il motivo, così come formulato, è invero inammissibile perchènon coglie la ratio decidendi. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionaleinvoca l'art. 58 sulla produzione dei documenti in appello; dallostralcio della sentenza di primo grado, a p. 2 del controricorso, nonsmentito in memoria dalla contribuente, si evince che laCommissione tributaria provinciale evidenziava solo la tardivitàdella costituzione in giudizio dell'Agenzia delle entrate, e quindi nonla sua estromissione. La documentazione, quindi, è statarecuperata in appello ex art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del1992.L'art. 14, comma 3, d.lgs. n. 546/1990 stabilisce che possonointervenire volontariamente nel processo i soggetti che, unitamenteal ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti delrapporto tributario controversoNon v’è dubbio che l’art. 14, comma 5, d.lgs. cit. stabilisca chel’atto di intervento vada notificato a tutte le parti costituite.Cionondimeno, l’inosservanza di tale regola formale, funzionale alrispetto del principio del diritto a contraddittorio e di difesa, puòessere superata, nella concretezza della fattispecie, ovel’andamento processuale non abbia inciso su tali prerogative (Cass.n. 26281/2025). Nella specie, il pregiudizio non poteva esseresicuramente l'utilizzabilità della documentazione, perchè laproduzione è stata ammessa in appello.Sulla eccepita violazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602/73, vaevidenziato che la cartella è stata emessa a seguito di decadenzadalla rateazione per affetto del mancato versamento della terzarata. La cartella esattoriale recante intimazione di pagamento diNumero registro generale 30791/2018Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 8419/2026Data pubblicazione 03/04/2026credito tributario, avente titolo in un precedente avviso diaccertamento notificato a suo tempo e non impugnato, può esserecontestata innanzi agli organi del contenzioso tributario ed essereda essi invalidata solo per vizi propri, non già per vizi suscettibili direndere nullo o annullabile l'avviso di accertamento presupposto(Cass. n. 25995/2017; Cass. n. 8704/2013).3. – Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge.Omessa indicazione del responsabile del procedimento. Secondo laCommissione regionale sarebbe sufficiente l’intestazione dell’attoper verificarne la provenienza, nonché l’indicazione, oltre che dellasomma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice.Quanto affermato dai giudici di secondo grado si porrebbe inantitesi con la giurisprudenza maggioritaria di legittimità. Al di làdel generico richiamo all’ente che ha emesso l’atto, sarebbepacifico che lo stesso, al fine di soddisfare i requisiti di validità e idettami discendenti dall’applicazione dello statuto dei diritti delcontribuente (chiarezza e motivazione degli atti), non può esserelimitato al semplice richiamo del codice tributo e dell’importo. Nelcaso di specie, in disparte alla motivazione postuma fornitamediante costituzione dell’Ufficio, la cartella impugnata contenevala sola indicazione riportata, senza che la parte abbia potutoeffettuare il controllo di legittimità, valido anche ai fini difensivi,così come previsto dalla legge.3.1. – Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un attofiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di impostae gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - conriguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati -quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazioneNumero registro generale 30791/2018Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 8419/2026Data pubblicazione 03/04/2026che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n.212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, lacartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa perinteressi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deveindicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativarelativa agli interessi reclamati - la quale può anche essereimplicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia edella natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo ditributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gliaccessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione deisingoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo(Cass., Sez. Un., n. 22281/2022).Come evidenziato nella sentenza impugnata, l'appellanteaveva piena cognizione degli atti presupposti essendo stata lacartella emessa anche a seguito di decadenza dalla rateazione pereffetto del mancato versamento della terza rata [OSCURATO:PERSONA],conseguente a controllo su Modello unico 2012 e 2013, ai sensidell'articolo 36 bis d.P.R. 600/73.In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessasottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionariocompetente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui lastessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando ildocumento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso informa digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificatain forma digitale, poiché la sua esistenza non dipendedall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizioneleggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organoamministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che,a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, qualedocumento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deveNumero registro generale 30791/2018Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 8419/2026Data pubblicazione 03/04/2026essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m.,che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la suaintestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numerodi codice (Cass. n. 19327/2024).Nel caso di specie, in motivazione si evidenzia, correttamente,in conformità alla giurisprudenza richiamata, l'irrilevanzadell'eccezione riguardante il difetto di rappresentanza delsottoscrittore del ruolo, mentre nella rubrica si parla di “omessaindicazione del responsabile del procedimento”, di cui nulla si diceall'interno della censura, per cui quest'ultima doglianza apparenuova e quindi inammissibile.4. – Con il quarto motivo si deduce l’errata applicazionedell’art. 58 d.lgs. n. 546/92. Al fine di giustificare l’utilizzo deidocumenti prodotti dall’Agenzia delle entrate, interveniente ingiudizio, evidentemente allo scopo di “correggere” la motivazionedella cartella, i giudici di secondo grado operano un richiamo allapiù recente giurisprudenza di legittimità in tema di ammissibilitàdei documenti prodotti tardivamente nel corso del giudizio di primogrado. Nel caso di specie, tuttavia, non potrebbe essere regolatodalle norme indicate in sentenza. Infatti la costituzione in giudiziodell’Agenzia delle entrate, inammissibile, è avvenuta in violazionedi quanto disposto dall’art. 14, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 546/92.Ciò comporta che atto e documenti non possono essere utilizzati,né è ammesso un atto di intervento in appello allo scopo di farconoscere alla Commissione documenti che sono stati espirati perviolazione di legge. Il richiamo operato dalla Commissione disecondo grado avrebbe potuto trovare giuridico fondamento inipotesi di tardiva costituzione dell’Ufficio in primo grado, ma nonnell’ipotesi di inammissibilità della costituzione.4.1. – Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 30791/2018Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 8419/2026Data pubblicazione 03/04/2026Nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti inappello è ammessa, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n.546 del 1992, vigente ratione temporis, ancorché preesistenti algiudizio di primo grado, ed anche la loro tardiva produzione inprimo grado non ne preclude l'utilizzabilità in appello, giacché ifascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo in quellod'ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza, senzapossibilità di ritiro per le parti, sicché la documentazione in essicontenuta è acquisita automaticamente e ritualmente al giudizio diimpugnazione (Cass. n. 25577/2025).Come già evidenziato nell'ambito dell’esame del secondomotivo, nel caso di specie i documenti sono utilizzabili ai sensidell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992. La censura,peraltro, così come è formulata, risulta inammissibile perché nonriporta nemmeno i documenti ritenuti inutilizzabili.5. – Con il quinto motivo si deduce la violazione dell’art. 30d.P.R. n. 602/73. Il principio di diritto enunciato dalla Corte dicassazione con la sentenza n. 24993/2016 si cristallizza nel sensoche quando la cartella di pagamento non sia stata proceduta da unavviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo,sufficiente ed intellegibile, derivando tale obbligo dai principi dicarattere generale indicati dalla l. 241/90, articolo 3. Nel caso checi occupa, mancando l'indicazione del tasso e del metodo di calcolo,i contribuenti non sono stati posti nella condizione di controllare lacorrettezza del calcolo degli interessi operato dall'agenzia. Con laconseguenza che la cartella di pagamento sarebbe nulla, perchél'agente della riscossione non ha fornito la prova del calcolo degliinteressi dovuti, essendo attore sostanziale nel presente gravame.5.1. – Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 30791/2018Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 8419/2026Data pubblicazione 03/04/2026Il motivo risulta del tutto aspecifico e generico in relazione allafattispecie oggetto del giudizio, rinviando astrattamente allanecessità che il calcolo degli interessi preveda il tasso applicato e lasua decorrenza, senza alcun richiamo a quanto effettivamenteprevisto nella cartella impugnata. Sotto altro profilo, va rilevato chenel controricorso si specifica che gli interessi moratori – dacalcolarsi in base al tasso di interesse vigente di anno in anno subase normativa – non sono stati applicati ma soltanto menzionatiin cartella, onde portare a conoscenza del contribuente delleconseguenze del mancato pagamento dell'obbligazione tributaria.6. – Con il sesto motivo si deduce la violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato. Omessa pronuncia.Inesistenza della pretesa. I giudici di secondo grado, così come giàla commissione provinciale, avrebbero omesso di pronunciarsi su diun punto decisivo ai fini del giudizio, ovvero l’eccepita inesistenzadella pretesa tributaria. La ricorrente ha contestato, in entrambi igradi di giudizio, l’illegittimità del ruolo e della cartella dipagamento per la totale inesistenza della pretesa tributaria, attesoche la dichiarazione presentata per l'anno in esame non contenevaalcun importo a debito. Né l'Agenzia delle entrate ha comunicato alricorrente che sono stati commessi degli errori nella compilazionedella dichiarazione dei redditi. Si deduce, pertanto, chemancherebbe il presupposto dell'imposta richiesta con la cartellaimpugnata. Siccome nel presente giudizio, il ricorso è statoincardinato per contestare il presunto diritto dell'Amministrazionefinanziaria alla riscossione del tributo, incombeva su quest’ultimal’onere di provare i fatti che costituiscono il fondamento dellapretesa tributaria. A fronte della contestazione del credito tributariofatto valere con la cartella di pagamento impugnata, il creditoreprocedente (Agenzia delle entrate) che non è parte nel processo,Numero registro generale 30791/2018Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 8419/2026Data pubblicazione 03/04/2026perché irritualmente costituitosi in giudizio e non chiamato in causadall'Agente della riscossione ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. 112/93,viene sostituito dell'Agente della riscossione, su cui grava l’onere diprovare la legittimità delle richiesta del debito d'imposta richiestocon la cartella di pagamento.6.1. – Il motivo è inammissibile.La cartella esattoriale recante intimazione di pagamento dicredito tributario, avente titolo in un precedente avviso diaccertamento notificato a suo tempo non impugnato, può esserecontestata innanzi agli organi del contenzioso tributario ed essereda essi invalidata solo per vizi propri, non già per vizi suscettibili direndere nullo o annullabile l'avviso di accertamento presupposto(Cass. n. 25995/2017; Cass. n. 8704/2013).A fronte di tale costante giurisprudenza, la censura, così comeformulata, richiamandosi in rubrica a una pluralità di viziriguardanti profili del tutto diversi sui motivi di impugnazione insede di legittimità, non consente di comprendere se viene adessere contestato il difetto di motivazione o il merito della pretesao l'omessa comunicazione di irregolarità. Dalla motivazione dellasentenza si evince che la cartella di pagamento è stata emessa aseguito di decadenza dalla rateizzazione e la contribuente noncontesta chiaramente tale profilo.7. – Il ricorso va dunque rigettato.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida infavore dell’Agenzia delle entrate – [OSCURATO:SOCIETA] in euro 8.200,00 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Numero registro generale 30791/2018Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 8419/2026Data pubblicazione 03/04/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13,comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 13 gennaio 2026.La PresidenteTania Hmeljak
Sentenza Cassazione n. 08419/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris