CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19163/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il quale ha domiciliazionetelematica-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pecora unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 337/2025depositata il 2/4/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;Numero registro generale 22701/2025Numero sezionale 349/2026Numero di raccolta generale 19163/2026Data pubblicazione 11/06/2026ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la parte ricorrente arifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 2.200 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.Roma, in data 9 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi