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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38626/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' Claudio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 Marzo 1983 avverso la sentenza resa il 6 luglio 2022 dalla CORTE di APPELLO di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza resa 111 Marzo 2019 dal Tribunale di Verbania, che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione perché, dopo essersi introdotto nell'abitazione del fratello Mario ed avere sottratto il telefono cellulare e le chiavi dell'autovettura, gli intimava di pagare la somma di 100 C per la restituzione del telefono e delle chiavi. 2.Avverso detta sentenza e l'ordinanza pronunciata [OSCURATO:PERSONA] 2019 dal Tribunale di Verbania propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione degli articoli 179, 161 n. 4 e 420 n. 7 cod. proc. pen., poiché all'udienza del 31 gennaio 2019 il tribunale rigettava l'eccezione di nullità dell'attività istruttoria avanzata dalla difesa a causa dello stato di detenzione dell'imputato, emerso nel corso dell'esame della teste Pittaro, madre dell'imputato, osservando che non sussisteva l'obbligo di sospensione dell'udienza.

La Corte di Appello ha respinto l'eccezione difensiva, evidenziando che il dibattimento era stato correttamente rinviato e che l'imputato partecipava all'udienza successiva.

Questa lettura della norma non è condivisibile poiché l'imputato legittimamente impedito ha diritto di essere presente in giudizio e a nulla rileva che sia stato posto in grado di partecipare alla prosecuzione dell'attività istruttoria, soprattutto quando viene svolta in sua assenza attività processuale come l'esame della persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

La Corte ha respinto l'eccezione di nullità dell'attività istruttoria svolta all'udienza dibattimentale del 31 gennaio 2019, nel corso della quale erano stati esaminati i testi [OSCURATO:PERSONA], persona offesa del reato, e [OSCURATO:PERSONA], madre dell'imputato, evidenziando a pagina 4 della sentenza che dalle trascrizioni risulta che era stata proprio la madre dell'imputato, esaminata quale ultimo teste dell'udienza del 31 gennaio 2019 a riferire che il figlio Claudio era in carcere.

Assunta questa informazione, il giudice aveva disposto un controllo e, avendo accertato che [OSCURATO:PERSONA] era detenuto, aveva rinviato il dibattimento; ha pertanto concluso che nessun vizio procedurale si è verificato poiché gli effetti dell'impedimento dell'imputato a comparire si dispiegano nel momento in cui questo diviene noto al giudice, sicché la testimonianza della persona offesa, assunta quando ancora non era noto al tribunale lo stato di detenzione dell'imputato, era stata regolarmente assunta.

Detta motivazione risulta assolutamente conforme ai principi di diritto più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità e certamente la testimonianza della persona offesa, assunta al dibattimento quando il giudice non era ancora a conoscenza del legittimo impedimento dell'imputato, non può trertzmarat_essere ritenuta inutilizzabile o nulla.

Alle stesse conclusioni deve pervenirsi per la parte della testimonianza resa dalla madre dell'imputato, prima di comunicare al collegio che il figlio era detenuto, poiché il giudice non conosceva sino a quel momento il legittimo impedimento dell'imputato.

Va comunque rilevato un altro profilo di inammissibilità della doglianza in quanto in quella medesima udienza, con l'esplicito consenso delle parti, venivano acquisite le sommarie informazioni rese dalla Pitardi madre dell'imputato.

Solo alla successiva udienza la difesa ha tardivamente eccepito la nullità dell'attività istruttoria svolta nell'udienza precedente e il giudice ha respinto l'eccezione con ordinanza dibattimentale trascritta a verbale.

Giova ricordare al riguardo che l'attività istruttoria (nella specie, ammissione di una perizia) svolta in assenza dell'imputato non comparso per legittimo impedimento, riconosciuto dal tribunale, è affetta da nullità generale a regime intermedio, la cui deducibilità resta preclusa, ai sensi del secondo comma dell'art. 182 cod. proc. pen., per il fatto che il difensore, presente in udienza, nulla abbia eccepito in merito. (Sez. 2 - , Sentenza n. 40322 del 31/05/2019 Ud. (dep. 02/10/2019 Rv. 277926 - 01).E nel caso in esame il difensore aveva addirittura prestato il consenso all'acquisizione delle dichiarazioni rese dalla teste Pitardi, formulando l'eccezione di nullità solo tardivamente , nel corso dell'udienza successiva. 2.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Roma 4 maggio 2023 A Il Consigliere estensore Il Presid7fìte [OSCURATO:PERSONA] orsellino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' Claudio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 Marzo 1983 avverso la sentenza resa il 6 luglio 2022 dalla CORTE di APPELLO di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza resa 111 Marzo 2019 dal Tribunale di Verbania, che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione perché, dopo essersi introdotto nell'abitazione del fratello Mario ed avere sottratto il telefono cellulare e le chiavi dell'autovettura, gli intimava di pagare la somma di 100 C per la restituzione del telefono e delle chiavi. 2.Avverso detta sentenza e l'ordinanza pronunciata [OSCURATO:PERSONA] 2019 dal Tribunale di Verbania propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione degli articoli 179, 161 n. 4 e 420 n. 7 cod. proc. pen., poiché all'udienza del 31 gennaio 2019 il tribunale rigettava l'eccezione di nullità dell'attività istruttoria avanzata dalla difesa a causa dello stato di detenzione dell'imputato, emerso nel corso dell'esame della teste Pittaro, madre dell'imputato, osservando che non sussisteva l'obbligo di sospensione dell'udienza. La Corte di Appello ha respinto l'eccezione difensiva, evidenziando che il dibattimento era stato correttamente rinviato e che l'imputato partecipava all'udienza successiva. Questa lettura della norma non è condivisibile poiché l'imputato legittimamente impedito ha diritto di essere presente in giudizio e a nulla rileva che sia stato posto in grado di partecipare alla prosecuzione dell'attività istruttoria, soprattutto quando viene svolta in sua assenza attività processuale come l'esame della persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. La Corte ha respinto l'eccezione di nullità dell'attività istruttoria svolta all'udienza dibattimentale del 31 gennaio 2019, nel corso della quale erano stati esaminati i testi [OSCURATO:PERSONA], persona offesa del reato, e [OSCURATO:PERSONA], madre dell'imputato, evidenziando a pagina 4 della sentenza che dalle trascrizioni risulta che era stata proprio la madre dell'imputato, esaminata quale ultimo teste dell'udienza del 31 gennaio 2019 a riferire che il figlio Claudio era in carcere. Assunta questa informazione, il giudice aveva disposto un controllo e, avendo accertato che [OSCURATO:PERSONA] era detenuto, aveva rinviato il dibattimento; ha pertanto concluso che nessun vizio procedurale si è verificato poiché gli effetti dell'impedimento dell'imputato a comparire si dispiegano nel momento in cui questo diviene noto al giudice, sicché la testimonianza della persona offesa, assunta quando ancora non era noto al tribunale lo stato di detenzione dell'imputato, era stata regolarmente assunta. Detta motivazione risulta assolutamente conforme ai principi di diritto più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità e certamente la testimonianza della persona offesa, assunta al dibattimento quando il giudice non era ancora a conoscenza del legittimo impedimento dell'imputato, non può trertzmarat_essere ritenuta inutilizzabile o nulla. Alle stesse conclusioni deve pervenirsi per la parte della testimonianza resa dalla madre dell'imputato, prima di comunicare al collegio che il figlio era detenuto, poiché il giudice non conosceva sino a quel momento il legittimo impedimento dell'imputato. Va comunque rilevato un altro profilo di inammissibilità della doglianza in quanto in quella medesima udienza, con l'esplicito consenso delle parti, venivano acquisite le sommarie informazioni rese dalla Pitardi madre dell'imputato. Solo alla successiva udienza la difesa ha tardivamente eccepito la nullità dell'attività istruttoria svolta nell'udienza precedente e il giudice ha respinto l'eccezione con ordinanza dibattimentale trascritta a verbale. Giova ricordare al riguardo che l'attività istruttoria (nella specie, ammissione di una perizia) svolta in assenza dell'imputato non comparso per legittimo impedimento, riconosciuto dal tribunale, è affetta da nullità generale a regime intermedio, la cui deducibilità resta preclusa, ai sensi del secondo comma dell'art. 182 cod. proc. pen., per il fatto che il difensore, presente in udienza, nulla abbia eccepito in merito. (Sez. 2 - , Sentenza n. 40322 del 31/05/2019 Ud. (dep. 02/10/2019 Rv. 277926 - 01).E nel caso in esame il difensore aveva addirittura prestato il consenso all'acquisizione delle dichiarazioni rese dalla teste Pitardi, formulando l'eccezione di nullità solo tardivamente , nel corso dell'udienza successiva. 2.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Roma 4 maggio 2023 A Il Consigliere estensore Il Presid7fìte [OSCURATO:PERSONA] orsellino
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