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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 18648/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7798-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliate presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - avverso la sentenza n. 1650/2020 del TRIBUNALE di TRANI, depositata il 28/10/2020; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7798/2021 Numero sezionale 4768/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 18648/2022Data pubblicazione 09/06/2022 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Giudice di Pace di Trani per sentir condannare la convenuta al risarcimento del danno derivante, a carico dell’appartamento delle attrici, posto al piano seminterrato di un edificio, dalle infiltrazioni derivanti dal lavaggio dell’androne condominiale, eseguito dalla convenuta.

Nella resistenza di quest’ultima il Giudice di Pace, con sentenza n. 3636/2017, accoglieva la domanda.

Interponeva appello la Lotito ed il Tribunale di Trani, con la sentenza impugnata, n. 1650/2020, resa nella resistenza delle originarie attrici, accoglieva il gravame, rigettando la domanda da queste ultime formulata in prime cure.

Propongono ricorso per la cassazione della sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Ambo le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

INAMMISSIBILITA’ del primo motivo di ricorso, ACCOGLIMENTO del secondo ed ASSORBIMENTO del terzo.

Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Giudice di Pace di Trani per sentirla condannare al risarcimento del danno cagionato all’immobile di proprietà delle attrici, per effetto delle infiltrazioni di acqua derivanti dall’attività di lavaggio F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7798/2021 Numero sezionale 4768/2022 dell’androne e delle scale del palazzo eseguita dalla convenuta.

Numero di raccolta generale 18648/2022Data pubblicazione 09/06/2022 Nella resistenza di quest’ultima, il Giudice di Pace, con sentenza n. 3636/2017, accoglieva la domanda.

Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] ed il Tribunale di Trani, nella resistenza delle originarie attrici, con la sentenza impugnata, n. 1650/2020, accoglieva il gravame, rigettando la domanda di risarcimento del danno proposta dalle appellate in prime cure.

Il giudice di seconda istanza riteneva, in particolare, che la domanda svolta dalle Barletta dovesse essere inquadrata nell’ambito dell’art. 2049 c.c., essendo emerso che l’attività causativa del danno -lavaggio delle scale e dell’androne del palazzo- non era stata svolta dalla Lotito di persona, bensì da terzi, incaricati dalla convenuta di provvedervi.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Con il primo motivo, le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile il gravame proposto dalla Lotito.

La censura è inammissibile.

Va ribadito, sul punto, che “Nel giudizio di appello –che non è un novum iudicium– la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono.

Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7798/2021 accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevNumero sezionale 4768/2022Numero di raccolta generale 18648/2022abile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della Data pubblicazione 09/06/2022 controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18932 del 27.9.2016, Rv. 641832; conf.

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9244 del 18.4.2007, Rv. 597867; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21566 del 18/09/2017, Rv. 645411).

Il principio è interpretato, con orientamento ormai più che consolidato, nel senso che “L'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 18307 del 18.9.2015, Rv. 636741).

In senso conforme, cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25218 del 29.11.2011, Rv. 620524, secondo la quale “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (conf.

Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2814 del 12/02/2016, Rv. 638551).

Secondo la sentenza impugnata, l’appellante aveva lamentato il travisamento del fatto da parte del primo giudice, così censurando per intero il F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7798/2021 percorso argomentativo seguito dallo stesso: l’atto di Numero sezionale 4768/2022Numero di raccolta generale 18648/2022 impugnazione, pertanto, delineava con sufficiente chiarezza il Data pubblicazione 09/06/2022 contenuto dell’impugnazione.

Con il secondo motivo, le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2049 c.c., 112 e 113 c.p.c., nonché il travisamento del fatto e l’omessa motivazione su un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la responsabilità della Lotito per il sol fatto che il lavaggio dell’androne e delle scale non era stato eseguito da lei personalmente, ma da suoi incaricati.

La censura è fondata.

Secondo la ricostruzione del Tribunale, la Lotito si sarebbe avvalsa, per eseguire la prestazione a lei affidata, di terze persone.

Ad avviso del giudice di appello, non sarebbe possibile addebitare alla Lotito le conseguenze dannose del fatto di detti terzi, in assenza di prova della colpa.

In realtà, l’art. 2049 c.c. prevede la responsabilità dei padroni e committenti (in questo caso, la Lotito) per il fatto illecito causato a terzi dai loro domestici e commessi.

Ai fini dell’attribuzione della responsabilità non è richiesta la prova del dolo o colpa del padrone o committente, essendo sufficiente la prova della cd. occasionalità necessaria.

Va, sul punto, ribadito il principio per cui “Il soggetto che, nell'espletamento della propria attività, si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle proprie dipendenze, assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione nell'attuazione della propria obbligazione e, pertanto, risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in virtù della posizione conferita nell'adempimento dell'obbligazione medesima rispetto al danneggiato e che integrano il rischio specifico assunto dal debitore, fondando tale responsabilità sul principio cuius commoda eius et incommoda" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4298 del 14/02/2019, Rv. 652666; conf.

Cass. Sez. 3,5 di 8 F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7798/2021 Ordinanza n. 8811 del 12/05/2020, Rv. 657915).

Difatti “[OSCURATO:PERSONA] sezionale 4768/2022Numero di raccolta generale 18648/2022 responsabilità del padrone o del committente per il fatto del Data pubblicazione 09/06/2022 commesso o servitore, prevista dall'art. 2049 c.c., sussiste anche quando difetti una identificazione precisa dell'autore materiale del fatto illecito, quando sia comunque certo che questo sia da attribuirsi ad un incaricato o preposto del padrone o committente suddetto” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10445 del 15/04/2019, Rv. 653583) Il terzo motivo, con il quale le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente apprezzato le risultanze dell’istruttoria, denegando la domanda risarcitoria proposta dalle originarie attrici, è assorbito dall’accoglimento della seconda censura”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore, ribadendo inoltre –in relazione al primo motivo di ricorso– il principio secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991).

Per quanto invece concerne il secondo motivo di ricorso, il Collegio osserva che, nel caso di specie, le odierne ricorrenti avevano descritto, nel proprio atto di citazione in prime cure (il cui F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7798/2021 Numero sezionale 4768/2022 esame è consentito in sede di legittimità, in presenza della Numero di raccolta generale 18648/2022Data pubblicazione 09/06/2022 deduzione anche di vizi di natura processuale) la vicenda fattuale nei suoi termini essenziali, lamentando il danno da infiltrazioni subito dal loro immobile, e formulando una domanda risarcitoria senza indicare uno specifico titolo di attribuzione della relativa responsabilità.

Era, dunque, onere del giudice di merito configurare, sulla base del cd. bene della vita invocato dalle odierne ricorrenti, quale fosse il titolo attributivo della responsabilità in concreto configurabile nella fattispecie, poiché l'opera di interpretazione della domanda, se da una parte costituisce sicuramente appannaggio del giudice di merito, non può però risolversi in una semplice verifica formale concernente l’indicazione, o meno, del titolo di attribuzione della responsabilità in concreto configurabile, ma deve spingersi sino ad apprezzare, sulla base degli elementi di fatto e diritto allegati dalle parti, quale sia il bene della vita di cui, in concreto, si richiede la protezione e quale la causa petendi.

Sotto questo duplice profilo, dunque, non appare condivisibile l’assunto del Tribunale, secondo cui poiché nel caso di specie le attrici avevano invocato, in prime cure, la responsabilità della convenuta ex art. 2043 c.c., la domanda di risarcimento del danno ex art. 2049 c.c., che sarebbe stata proposta solo in appello, sarebbe tardiva e inammissibile.

Da un lato, infatti, non è vero che le Barletta avessero proposto, in prime cure, domanda di risarcimento del danno richiamando l’art. 2043 c.c., né che avessero, in appello, mutato la propria linea difensiva invocando, al contrario, l’applicazione dell’art. 2049 c.c.: sia in prima che in seconda istanza, infatti, le odierne ricorrenti si erano limitate ad allegare un fatto storico (le infiltrazioni), causativo di un danno a carico del loro immobile, ad indicarne la causa (rappresentata dall’abitudine della Lotito di lavare l’androne comune con grande quantità di acqua) ed a F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7798/2021 Numero sezionale 4768/2022 chiedere il risarcimento del relativo pregiudizio.

Numero di raccolta generale 18648/2022Data pubblicazione 09/06/2022 Dall’altro lato, non può affermarsi che le Barletta non avessero “… enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, perché compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplate dai detti articoli” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata): al contrario, le odierne ricorrenti avevano, come già detto, indicato il fatto storico causativo del danno, ne avevano indicato la causa e ne avevano invocato il risarcimento.

Il giudice di merito, sulla base delle allegazioni delle odierne ricorrenti ed una volta verificato, in base alle risultanze istruttorie, che il lavaggio dell’androne non era stato eseguito direttamente dalla Lotito, ma da terzi da essa incaricati, avrebbe dunque dovuto trarne conseguenze diverse.

Le memorie depositate dalle parti non offrono argomenti ulteriori rispetto ai motivi di ricorso e alle difese esposte nel controricorso, rispetto ai quali sono meramente riproduttive.

Il primo motivo del ricorso va dunque dichiarato inammissibile, mentre va accolto il secondo e va dichiarato assorbito il terzo.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata al Tribunale di Trani, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM la Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa al Tribunale di Trani, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 05 maggio 2022.

Il Presidente (L.

Orilia) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7798-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliate presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - avverso la sentenza n. 1650/2020 del TRIBUNALE di TRANI, depositata il 28/10/2020; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Interponeva appello la Lotito ed il Tribunale di Trani, con la sentenza impugnata, n. 1650/2020, resa nella resistenza delle originarie attrici, accoglieva il gravame, rigettando la domanda da queste ultime formulata in prime cure. Propongono ricorso per la cassazione della sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Ambo le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del primo motivo di ricorso, ACCOGLIMENTO del secondo ed ASSORBIMENTO del terzo. Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Giudice di Pace di Trani per sentirla condannare al risarcimento del danno cagionato all’immobile di proprietà delle attrici, per effetto delle infiltrazioni di acqua derivanti dall’attività di lavaggio F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7798/2021 Numero sezionale 4768/2022 dell’androne e delle scale del palazzo eseguita dalla convenuta. Numero di raccolta generale 18648/2022Data pubblicazione 09/06/2022 Nella resistenza di quest’ultima, il Giudice di Pace, con sentenza n. 3636/2017, accoglieva la domanda. Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] ed il Tribunale di Trani, nella resistenza delle originarie attrici, con la sentenza impugnata, n. 1650/2020, accoglieva il gravame, rigettando la domanda di risarcimento del danno proposta dalle appellate in prime cure. Il giudice di seconda istanza riteneva, in particolare, che la domanda svolta dalle Barletta dovesse essere inquadrata nell’ambito dell’art. 2049 c.c., essendo emerso che l’attività causativa del danno -lavaggio delle scale e dell’androne del palazzo- non era stata svolta dalla Lotito di persona, bensì da terzi, incaricati dalla convenuta di provvedervi. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo, le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile il gravame proposto dalla Lotito. La censura è inammissibile. Va ribadito, sul punto, che “Nel giudizio di appello –che non è un novum iudicium– la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7798/2021 accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevNumero sezionale 4768/2022Numero di raccolta generale 18648/2022abile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della Data pubblicazione 09/06/2022 controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18932 del 27.9.2016, Rv. 641832; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9244 del 18.4.2007, Rv. 597867; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21566 del 18/09/2017, Rv. 645411). Il principio è interpretato, con orientamento ormai più che consolidato, nel senso che “L'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 18307 del 18.9.2015, Rv. 636741). In senso conforme, cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25218 del 29.11.2011, Rv. 620524, secondo la quale “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2814 del 12/02/2016, Rv. 638551). Secondo la sentenza impugnata, l’appellante aveva lamentato il travisamento del fatto da parte del primo giudice, così censurando per intero il F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7798/2021 percorso argomentativo seguito dallo stesso: l’atto di Numero sezionale 4768/2022Numero di raccolta generale 18648/2022 impugnazione, pertanto, delineava con sufficiente chiarezza il Data pubblicazione 09/06/2022 contenuto dell’impugnazione. Con il secondo motivo, le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2049 c.c., 112 e 113 c.p.c., nonché il travisamento del fatto e l’omessa motivazione su un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la responsabilità della Lotito per il sol fatto che il lavaggio dell’androne e delle scale non era stato eseguito da lei personalmente, ma da suoi incaricati. La censura è fondata. Secondo la ricostruzione del Tribunale, la Lotito si sarebbe avvalsa, per eseguire la prestazione a lei affidata, di terze persone. Ad avviso del giudice di appello, non sarebbe possibile addebitare alla Lotito le conseguenze dannose del fatto di detti terzi, in assenza di prova della colpa. In realtà, l’art. 2049 c.c. prevede la responsabilità dei padroni e committenti (in questo caso, la Lotito) per il fatto illecito causato a terzi dai loro domestici e commessi. Ai fini dell’attribuzione della responsabilità non è richiesta la prova del dolo o colpa del padrone o committente, essendo sufficiente la prova della cd. occasionalità necessaria. Va, sul punto, ribadito il principio per cui “Il soggetto che, nell'espletamento della propria attività, si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle proprie dipendenze, assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione nell'attuazione della propria obbligazione e, pertanto, risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in virtù della posizione conferita nell'adempimento dell'obbligazione medesima rispetto al danneggiato e che integrano il rischio specifico assunto dal debitore, fondando tale responsabilità sul principio cuius commoda eius et incommoda" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4298 del 14/02/2019, Rv. 652666; conf. Cass. Sez. 3,5 di 8 F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7798/2021 Ordinanza n. 8811 del 12/05/2020, Rv. 657915). Difatti “[OSCURATO:PERSONA] sezionale 4768/2022Numero di raccolta generale 18648/2022 responsabilità del padrone o del committente per il fatto del Data pubblicazione 09/06/2022 commesso o servitore, prevista dall'art. 2049 c.c., sussiste anche quando difetti una identificazione precisa dell'autore materiale del fatto illecito, quando sia comunque certo che questo sia da attribuirsi ad un incaricato o preposto del padrone o committente suddetto” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10445 del 15/04/2019, Rv. 653583) Il terzo motivo, con il quale le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente apprezzato le risultanze dell’istruttoria, denegando la domanda risarcitoria proposta dalle originarie attrici, è assorbito dall’accoglimento della seconda censura”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore, ribadendo inoltre –in relazione al primo motivo di ricorso– il principio secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991). Per quanto invece concerne il secondo motivo di ricorso, il Collegio osserva che, nel caso di specie, le odierne ricorrenti avevano descritto, nel proprio atto di citazione in prime cure (il cui F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7798/2021 Numero sezionale 4768/2022 esame è consentito in sede di legittimità, in presenza della Numero di raccolta generale 18648/2022Data pubblicazione 09/06/2022 deduzione anche di vizi di natura processuale) la vicenda fattuale nei suoi termini essenziali, lamentando il danno da infiltrazioni subito dal loro immobile, e formulando una domanda risarcitoria senza indicare uno specifico titolo di attribuzione della relativa responsabilità. Era, dunque, onere del giudice di merito configurare, sulla base del cd. bene della vita invocato dalle odierne ricorrenti, quale fosse il titolo attributivo della responsabilità in concreto configurabile nella fattispecie, poiché l'opera di interpretazione della domanda, se da una parte costituisce sicuramente appannaggio del giudice di merito, non può però risolversi in una semplice verifica formale concernente l’indicazione, o meno, del titolo di attribuzione della responsabilità in concreto configurabile, ma deve spingersi sino ad apprezzare, sulla base degli elementi di fatto e diritto allegati dalle parti, quale sia il bene della vita di cui, in concreto, si richiede la protezione e quale la causa petendi. Sotto questo duplice profilo, dunque, non appare condivisibile l’assunto del Tribunale, secondo cui poiché nel caso di specie le attrici avevano invocato, in prime cure, la responsabilità della convenuta ex art. 2043 c.c., la domanda di risarcimento del danno ex art. 2049 c.c., che sarebbe stata proposta solo in appello, sarebbe tardiva e inammissibile. Da un lato, infatti, non è vero che le Barletta avessero proposto, in prime cure, domanda di risarcimento del danno richiamando l’art. 2043 c.c., né che avessero, in appello, mutato la propria linea difensiva invocando, al contrario, l’applicazione dell’art. 2049 c.c.: sia in prima che in seconda istanza, infatti, le odierne ricorrenti si erano limitate ad allegare un fatto storico (le infiltrazioni), causativo di un danno a carico del loro immobile, ad indicarne la causa (rappresentata dall’abitudine della Lotito di lavare l’androne comune con grande quantità di acqua) ed a F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7798/2021 Numero sezionale 4768/2022 chiedere il risarcimento del relativo pregiudizio. Numero di raccolta generale 18648/2022Data pubblicazione 09/06/2022 Dall’altro lato, non può affermarsi che le Barletta non avessero “… enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, perché compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplate dai detti articoli” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata): al contrario, le odierne ricorrenti avevano, come già detto, indicato il fatto storico causativo del danno, ne avevano indicato la causa e ne avevano invocato il risarcimento. Il giudice di merito, sulla base delle allegazioni delle odierne ricorrenti ed una volta verificato, in base alle risultanze istruttorie, che il lavaggio dell’androne non era stato eseguito direttamente dalla Lotito, ma da terzi da essa incaricati, avrebbe dunque dovuto trarne conseguenze diverse. Le memorie depositate dalle parti non offrono argomenti ulteriori rispetto ai motivi di ricorso e alle difese esposte nel controricorso, rispetto ai quali sono meramente riproduttive. Il primo motivo del ricorso va dunque dichiarato inammissibile, mentre va accolto il secondo e va dichiarato assorbito il terzo. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata al Tribunale di Trani, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa al Tribunale di Trani, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 05 maggio 2022. Il Presidente (L. Orilia) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a
Sentenza Cassazione n. 18648/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris