CassazionedecretoSezione 6Decisione del 2 gennaio 2025
Cassazione n. 24349/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dello [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Palermo - adito in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. - confermava il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale il 5 dicembre 2024, con cui veniva applicata la misura oi( della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto partecipe al mandamento mafioso di Mazara del Vallo sub 1) dell'incolpazione provvisoria. 2. Avverso il provvedimento [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso, deducendo: - vizio di motivazione per omissione, in relazione agli artt. 309 e 292 cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame, con motivazione apparente, respinto la preliminare questione di nullità dell'ordinanza genetica perché priva di autonoma valutazione critica della domanda cautelare del Pubblico ministero e redatta con la tecnica del copia- incolla; - vizio di motivazione, in relazione alla gravità indiziaria ex art. 273 cod, proc. pen., per avere i Giudici della cautela ritenuto [OSCURATO:PERSONA] intraneo al contestato sodalizio criminoso, senza tuttavia considerare che il predetto aveva continuato - dopo la morte del suocero [OSCURATO:PERSONA] - a gestire l'attività di famiglia consistente nell'allevamento di ovini. I Giudici non avrebbero considerato che l'assegnazione delle terre per la destinazione ad attività di pascolo derivava da risalenti accordi verbali conclusi con gli originari proprietari terrieri, fonte di obblighi e vincoli anche in capo successori e futuri acquirenti. [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in questo contesto e legittimamente esercitato il diritto di pascolo che la moglie [OSCURATO:PERSONA], titolare di un'azienda agricola, aveva ereditato dal padre, [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la prospettazione difensiva i colloqui telefonici - riportati nel provvedimento impugnato e ritenuti dai Giudici di merito indiziari della partecipazione di Burzotta al sodalizio criminale- erano invero elementi "neutri", privi dunque di significanza probatoria, dovendo essi esseri letti ed interpretati alla stregua del descritto contesto fattuale; -vizio di motivazione sotto il profilo delle esigenze cautelari, per la omessa valutazione del tempo silente, in ragione dell'apprezzabile iato temporale che si registrava tra i fatti in contestazione, risalenti agli anni 2020/2021, e la data di emissione della ordinanza custodiale. 3. Alla odierna udienza - svoltasi in presenza delle parti - il Pg e il difensore hanno concluso come in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. E' inammissibile il motivo con cui si deduce l'omessa motivazione in ordine alla eccezione di nullità del provvedimento genetico, perché manifestamente infondato e comunque generico. 2.1. La consultazione del carteggio processuale - permessa in sede di legittimità nei casi in cui occorre esaminare questioni preliminari di rito - non consente di apprezzare la dedotta CV i omissione e/o apparenza motivazionale, dal momento che dal verbale di udienza del 2 gennaio 2025 risulta che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], presente innanzi al Tribunale del riesame, ebbe a contestare solo la gravità indiziaria e le esigenze cautelari. Né l'eccezione di nullità del provvedimento genetico venne sollevata con l'atto propositivo del riesame datato 23 dicembre 2024 e versato in atti, dalla cui lettura risulta che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si riservò di esplicitare i motivi nel corso della udienza di trattazione innanzi ai Giudici del riesame. 2.2. Ad ogni buon conto, la genericità della doglianza va affermata anche alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il ricorrente per cassazione , là dove eccepisca la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione critica dei gravi indizi di colpevolezza e/o delle esigenze cautelarl i« ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate» (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496 - 01; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, Esposito, Rv. 274760 - 01). In tale prospettiva ermeneutica si è, altresì, ritenuta la necessità di fornire indicazioni relative ai passi dell'ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare (Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 78001 - 01) /nonché l'allegazione al ricorso non solo etig provvedimento genetico, ma anche ata richiesta del pubblico ministero, entrambi nella loro integralità, per consentire il vaglio dell'eccezione in sede di legittimità (Sez. 3, n. 57524 del 17/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274704 - 01). Nel caso di specie, il ricorrente, per un verso, non ha allegato tutti i provvedimenti richiesti e, per altro verso, ha genericamente sostenuto la natura "tautologica" delle valutazioni del Giudice per le indagini preliminari, senza adeguatamente assolvere all'onere su di lui incombente. 3. Inammissibile perché generico e declinato in fatto il motivo relativo alla gravità indiziaria. I Giudici della cautela - sulla scorta di provvedimenti giurisdizionali, tra cui sentenze passate in giudicato, servizi captativi in ambientale e telefonici, sevizi di videoripresa e osservazione - hanno ricostruito la genesi della consorteria di stampo mafioso, riconducibile al suocero (attualmente deceduto) del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], fedelissimo di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ed operativa sul territorio di Mazara del Vallo. Si è dato atto nel provvedimento che, essendo il Comune di Mazara del Vallo un un'area geografica a prevalente vocazione agraria e rurale, il sodalizio criminoso fosse solito manifestare la propria egemonia sul territorio attraverso la gestione degli affari relativi alla spartizione tra le famiglie mazaresi delle aree di pascolo. Erano state così individuate tre grosse aree, ricomprese nelle contrade Grimesi, Spatullilla e Aquila, che il sodalizio controllava e che decideva di assegnare, anche previa risoluzione di contrasti interni, a persone di fiducia, 3 o() segnalate dai sodali e/o dalla stessa compagine associativa, e ciò a prescindere dalla effettiva volontà dei proprietari terrieri. 3.1. Il Tribunale ha fatto poi seguire una compiuta disamina degli elementi "investigativi", dai quali ha desunto - nella prospettiva dei gravi indizi di colpevolezza che qui rileva - la partecipazione dinamica del ricorrente al sodalizio, segnatamente valorizzando il ruolo di "successore" di [OSCURATO:PERSONA] allo stesso assegnato e i compiti allo stesso affidati, consistenti nell'attività di individuazione, ripartizione ed assegnazione delle aree di pascolo, nella risoluzione delle questioni e delle controversie tra gli assegnatari, e negli interventi punitivi nei confronti di chi avesse disatteso le regole del sodalizio e/o si fosse reso autore di attività illecite sulle aree di pascolo che ricadevano sotto il controllo del gruppo. [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha, dunque, riconosciuto -nell'ottica gravemente indiziaria - lo «stabile inserimento» di Burzotta nella struttura organizzativa dell'associazione « ...idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua messa a disposizione in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi [...] con il compimento di azioni, preventivamente assegnate, teleologicamente orientate alla realizzazione degli scopi associativi» (cfr. Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670; Sez. 2, n. 56088 del 12/10/2017, Agostino, Rv. 271698; Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Archinà, Rv. 267418). Ha, inoltre, osservato come la estraneità di [OSCURATO:PERSONA] all'episodio di turbativa d'asta di cui al capo 3) della imputazione provvisoria non fosse un elemento distonico, essendo comunque emersa dalla vicenda in questione la conoscenza in capo al predetto delle dinamiche interne al gruppo, patrimonio cognitivo di esclusiva pertinenza dei sodali (cfr pag. 7 del provvedimento impugnato). La valutazione della gravità indiziaria quanto alla intraneità di Burzotta al sodalizio mafioso poggia, dunque, su un percorso argomentativo aderente alle "informazioni" acquisite, congruo ed esaustivo, scevro da vizi di illogicità manifesta e che soprattutto si colloca nel solco della esegesi della richiamata giurisprudenza di legittimità. 3.2. La censura in cui si sostanzia il ricorso possiede un'impronta di segno marcatamente rivalutativo. Il ricorrente, invero, sollecita una (ri)lettura del compendio indiziario, non consentita in sede di legittimità, per un verso focalizzando l'attenzione sul dato - meramente assertivo - della esistenza di accordi verbali con gli originari proprietari dei fondi, risalenti nel tempo e costituivi di servitù di pascolo e, per altro verso, pretendendo, sulla base di una visione atomistica del dato captativo, di destrutturare l'impianto motivazionale. Ineccepibile e non censurabile è, dunque, la valutazione in ordine alla gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. 4. Il terzo motivo relativo alle esigenze cautelari è infondato e va rigettato.or( Il Tribunale del riesame ha richiamato la doppia presunzione (relativa) di sussistenza delle esigenze cautelari e rilevato come il c.d. tempo silente - in assenza di segnali di rescissione dal contesto criminale e di effettiva resipiscenza - fosse ex se un fattore neutro, tanto più nel caso di mafie storiche. Ha, dunque, fatto applicazione di un orientamento di legittimità (cfr Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019, Rv. 276905), secondo cui, ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento alle associazioni mafiose storiche o comunque caratterizzate da particolare stabilità, ritiene necessaria la dimostrazione del recesso dell'indagato dalla consorteria, non rilevando, ai fini dell'attualità delle esigenze cautelari, la distanza temporale tra l'applicazione della misura ed i fatti contestati, la cui possibile rilevanza è, invece, ammessa in relazione alle associazioni mafiose non riconducibili alla categoria delle mafie "storiche". 4.1. Ebbene, come questa Corte ha avuto modo di osservare (così Sez. 6, n. 11146 del 24/01/2023), questo indirizzo non può essere applicato in termini rigidi e assoluti, così chè anche il fattore tempo - quando è rilevante l'arco temporale- può diventare un elemento distonico rispetto alla presunzione di perdurante pericolosità dell'indagato e può essere potenzialmente idoneo a vincere la suddetta presunzione (Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Rv. 285272). 4.2. Anche ponendosi in tale prospettiva ermeneutica e, quindi, accedendo ad una esegesi meno rigida, la concretezza e l'attualità del pericolo di recidivanza non vengono "travolti" dal "fattore tempo". Nel caso in esame, infatti, il tempo - peraltro nemmeno oggettivamente apprezzabile, essendo la contestazione riferita a fatti risalenti agli anni 2020/2021 - è recessivo alla stregua degli elementi puntualmente evidenziati nel provvedimento impugnato quali: a) la radicata presenza ed operatività sul territorio mazarese del sodalizio criminoso in oggetto; b) la gestione di un "settore di affari" redditizio anche perché compatibile con la vocazione economica dell'area geografica di riferimento; c) il ruolo di non poco momento svolto dal ricorrente, che aveva raccolto l'eredità del capo mandamento [OSCURATO:PERSONA] e che, quindi, si occupava in prima persona e con l'aiuto degli stretti familiari della gestione delle attività principali del sodalizio. Peraltro, il difensore non ha allegato ulteriori elementi di segno contrario che possano consentire una diversa lettura del fattore tempo, si da renderlo idoneo a vincere la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 5. Al rigetto del ricorso segue - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna al pagamento del ricorrente delle spese del procedimento. P. Q. M. 5 og Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr