CassazionedecretoSezione 5Decisione del 24 novembre 2020
Cassazione n. 44682/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto impugnato la Corte di appello di Roma ha confermato il rigetto della richiesta di revoca della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, disposta in data 5 aprile 2012 dal Tribunale di Frosinone, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto tutti i beni mobili e immobili, i saldi attivi dei conti correnti e i rapporti finanziari riconducibili al proposto (decreto definitivo il 20 luglio 2016). 2. Avverso il provvedimento ricorre [OSCURATO:PERSONA] proponendo un unico motivo con il quale denuncia la violazione degli artt. 1, lett. b) e 11, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 e art. 7 legge n. 1423 del 1956, «in riferimento alla valutazione dei presupposti legittimanti la revoca ex tunc della confisca, sotto il profilo della mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione». La richiesta di revoca si fondava su due ordini di "prove nuove": l'assoluzione definitiva di [OSCURATO:PERSONA] dai reati sui quali si era fondato il giudizio di pericolosità sociale ex art. 1, lett. b, d. Igs. n. 159 del 2011; la consulenza redatta dal dottor Lasco prodotta all'udienza del 24 novembre 2020 circa il giudizio di sproporzione. 2.1. Sotto il primo profilo, sostiene il ricorrente che errano i giudici di merito nel ritenere irrilevanti le pronunce assolutorie. La pericolosità sociale del ricorrente era stata desunta dalla pendenza, a suo carico, di procedimenti penali che si sono conclusi favorevolmente: - con sentenza n. 1717 del 22 dicembre 2017 del Tribunale di Frosinone, [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto, in via definitiva, dal reato di usura, mentre quello di estorsione è stato riqualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni e l'azione penale è stata dichiarata improcedibile per difetto di querela. Sul punto la Corte di appello non avrebbe tenuto conto che la sentenza di assoluzione trovava fondamento nell'inattendibilità dei testimoni di accusa, inoltre la medesima Corte avrebbe travisato la causa di proscioglimento laddove afferma che l'imputato avrebbe potuto ricusare la rimessione di querela, senza rendersi conto che l'improcedibilità si collegava alla mancanza originaria di querela, non ad una causa sopravvenuta di estinzione del reato; - con sentenza del Tribunale di Frosinone del 25 gennaio 2013, Spada era stato assolto anche dal reato di cui all'art. 455 cod. pen.; la Corte di appello tuttavia, avrebbe ritenuto tale circostanza inidonea a sminuire il significato degli altri elementi, senza spiegarne le ragioni; - con sentenza del 8 giugno 2015 il Tribunale di Frosinone aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato di truffa. Anche in tale caso la Corte di appello ha escluso valenza all'esito processuale, dimenticando che, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 24 del 2019), una sentenza di proscioglimento per prescrizione può essere assunta a fondamento della misura di prevenzione solamente qualora contenga in motivazione una verifica circa la sussistenza del fatto e della sua commissione da parte dell'imputato; - con sentenza del 21 gennaio 2018 il Tribunale di Frosinone ha assolto Spada dal delitto di ricettazione e ha dichiarato l'estinzione per prescrizione del delitto di truffa. La Corte di appello è incorsa nel medesimo errore circa la valenza di una pronuncia estintiva. 2.2. Il mutato quadro processuale avrebbe imposto, inoltre, una rivalutazione del giudizio di sproporzione in precedenza espresso, tenuto conto del collegamento temporale che deve sussistere tra pericolosità sociale e disponibilità di risorse economiche, posto che la misura patrimoniale non può essere disposta in relazione a beni acquistati in epoca in cui il soggetto non poteva considerarsi pericoloso (Sez. U n. 4880 del 2015). Le residue condotte in rilievo si riferiscono al periodo 2006 e 2008, epoca successiva alle acquisizioni patrimoniali oggetto di confisca. In tale ottica avrebbe dovuto essere apprezzata la prova nuova offerta dalla consulenza del dottor Lasco che non riproponeva temi già risolti, ma, in applicazione di un nuovo metodo rispettoso della sentenza delle Sezioni Unite, operava una valutazione di proporzionalità rispetto ad ogni singolo bene. 3. Il nuovo difensore dell'imputato ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata, una memoria ex art. 611 cod. proc. pen. con la quale replica alle conclusioni del Procuratore generale, riprendendo e approfondendo gli argomenti trattati nel ricorso principale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'esatto inquadramento del procedimento e del ricorso proposto impongono di svolgere alcune considerazioni di carattere preliminare. 2.1. Il procedimento. 2.1.1. Come emerge dalla sentenza della Corte di cassazione n. 3114 del 20/07/2016, dep. 2018 (che ha reso definitivo il decreto applicativo della misura di prevenzione patrimoniale di cui si chiede la revoca), il procedimento in oggetto non ricade ratione temporis nell'alveo del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, poiché alla data del 13 ottobre 2011 era già stata formulata la proposta di applicazione della misura di prevenzione (cfr. art. 117 d. Igs. n. 159 del 2011, cit). 2.1.2. Consegue che l'istanza di revoca ex tunc che ha dato vita al presente procedimento risulta disciplinata dall'art. 7 legge n.1423 del 1956. Milita in tal senso la costante interpretazione che questa Corte ha inteso dare dell'art. 117 del d.lgs. n.159 del 2011, con la quale è stata dettata la disciplina transitoria correlata alla introduzione nel sistema della norme contenute nel codice antimafia; disposizione, questa, che, in forza di un inequivoco tenore letterale, prevede che le nuove norme non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del decreto (13 ottobre 2011), sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione, con ultrattività - in tali casi - della previgente disciplina quindi dell'art. 7 della legge n. 1423 del 1956, secondo cui competente per la revoca della confisca è l'organo giudicante che l'aveva disposta (ex multis, Sez. 6, n. 17854 del 27/05/2020, Lunetto, Rv. 279283; Sez. 1, n. 44544 del 2/10/2019, che in motivazione riprende Sez. 1, n. 45278 del 10/10/2013, Rv. 257479; Sez. 1, n. 2945 del 17/10/2013, dep. 2014, Rv. 258599; Sez. 1, n. 33782 del 08/04/2013, Arena, Rv. 257116). Come osserva Sez. 6, n. 2190 del 29/10/2020, dep. 2021, Notaro: «Più in particolare, anteriormente alla entrata in vigore del codice antimafia, a fronte del sopra rappresentato vuoto di disciplina, la giurisprudenza di questa Corte, per un verso ebbe a ritenere inadeguata la strada della applicazione analogica alle misure di prevenzione dello strumento della revisione ex art 629 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18 del 10/12/1997, dep. 1998, Pisco, Rv. 210041); per altro verso finì per recuperare sostanzialmente la funzione di questo istituto anche nel campo dell'ablazione di prevenzione, valorizzando, oltre il dato di relativa collocazione sistematica, lo strumento di cui al citato art. 7, comma 2, della legge n. 1423 del 1956, quale utile veicolo per intervenire ex tunc anche sulle misure reali affette da invalidità genetica. Se ne è consentita, così, la rimozione, rendendo effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario, non ostando al relativo riconoscimento l'irreversibilità dell'ablazione determinatasi, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all'avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da lui ingiustificatamente subita (Sez. U, Sentenza n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234956)». «La revoca della confisca di prevenzione, per il periodo antecedente la tipizzazione normativa introdotta dalla novella apportata dal d.lgs. n. 159 del 2011, è stata dunque costruita in via pretoria sulla falsa riga della revisione penale; e costituisce misura straordinaria, che postula, in primo luogo, l'emergere di una prova nuova rispetto a quanto emerso nel corso del procedimento di prevenzione, in mancanza della quale finirebbe per assumere le connotazioni di una impugnazione tardiva» (così in motivazione Sez. 6, n. 2190 del 29/10/2020, dep. 2021, Notaro). 2.1.3. Va aggiunto che è impugnabile con l'appello - e non con il ricorso per cassazione - il provvedimento con il quale il Tribunale rigetti l'istanza di revoca della misura di prevenzione patrimoniale, ex art. 7 L. n. 1423 del 1956, in quanto mancando una specifica disciplina nel predetto art. 7 deve farsi riferimento, per ragioni sistematiche, alla disciplina dettata dalla legge n. 1423 del 1956 con riguardo alle impugnazioni del provvedimento impositivo della misura di prevenzione (tra le altre Sez. 5, n. 26996 del 26/05/2009, Morabito, Rv. 244484; Sez. 6, n. 39763 del 27/09/2012, Mazza, Rv. 254001; Sez. 5, n. 43995 del 15/10/2009, Tamborra, Rv. 245095).Correttamente, dunque, l'istanza di revoca presentata da [OSCURATO:PERSONA] è stata delibata dal Tribunale di Frosinone che ha adottato la misura e l'impugnazione è stata decisa dalla Corte di appello di Roma con il decreto, successivamente impugnato in questa sede. 2.2. I vizi deducibili con il ricorso per cassazione. Va ricordato che nel procedimento di prevenzione (anche quello regolato dalla disciplina anteriore al c.d. "codice antimafia" di cui al d. Igs. n. 159 del 2011) il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (cfr. tra le altre Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007). 2.3. Il "rivisitato" fondamento del decreto di confisca, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019. 2.3.1. Con il decreto di applicazione della misura patrimoniale della confisca, il Tribunale di Frosinone ha ritenuto la pericolosità sociale dello Spada, quale soggetto rientrante nelle categorie di cui all'art. 1, nn. 1 e 2 legge n. 1423 del 1956; a tal fine ha valorizzato i precedenti penali e i carichi pendenti presso i Tribunali di Frosinone e Cassino (per reati di truffa, falsificazione di monete, usura, estorsione, esercizio abusivo di attività finanziaria) e ha osservato che la misura patrimoniale era giustificata dal fatto che il proposto e i componenti del suo nucleo familiare non avevano mai dichiarato redditi imponibili ai fini delle imposte, mentre disponevano di ingenti somme sui loro conti bancari e un non trascurabile patrimonio mobiliare e immobiliare, con conseguente sproporzione tra le disponibilità e il reddito dichiarato. 2.3.2. La Corte costituzionale (sentenza n. 24 del 2019) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni della legge n. 1423 del 1956 e del d. Igs. n. 159 del 2011, nella parte in cui consentono di applicare le misure di prevenzione personale e patrimoniale ai soggetti indicati nell'art. 1, numero 1), della legge n. 1423 del 1956, poi confluito nell'art. 1, lettera a), del d.lgs. n. 159 del 2011 («coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi»).[OSCURATO:PERSONA] ha precisato che le medesime disposizioni si sottraggono, invece, alle censure di illegittimità costituzionale, nella parte in cui consentono di applicare le ridette misure di prevenzione ai soggetti indicati nell'art. 1, numero 2), della legge n. 1423 del 1956, poi confluito nell'art. 1, lettera b), del d.lgs. n. 159 del 2011 («coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose»). 2.3.3. In linea con tale pronuncia, la Corte di cassazione ha stabilito che la confisca disposta sui beni di un soggetto qualificato come pericoloso sia a mente della lettera a) sia a mente della lettera b) dell'art. 1 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (o, che è lo stesso, sia del numero 1, sia del numero 2 dell'art. 1 legge n. 1423 del 1956) conserva validità a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, quando il provvedimento applicativo, già delibato nel contraddittorio delle parti, venga ritenuto sufficiente per annoverare il proposto nella categoria criminologica di «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» di cui alla lettera b) dell'art. 1 d. Igs. n. 159 del 2011, ovvero al numero 2 dell'art. 1 legge n. 1423 del 1956 (cfr. Sez. 2, n. 12001 del 15/01/2020, Leuzzi, Rv. 278681; Sez. 5, n. 38737 del 10/07/2019, Giorgitto, Rv. 276648; Sez. 6, n. 38077 del 09/05/2019, Falasca, Rv. 276711). 2.3.4. Nella specie la Corte di appello si è attenuta al principio sopra indicato, laddove ha precisato che la misura di prevenzione conserva validità poiché Spada era stato ritenuto socialmente pericoloso per vivere abitualmente, in tutto o in parte, con i proventi delle "attività illecite" e dunque rientra, comunque, nella categoria di cui all'art. 1, numero 2), della legge n. 1423 del 1956 (cfr. pag. 3 provvedimento impugnato). Questo punto della decisione non ha formato oggetto di ricorso per cassazione e, dunque, rimane fermo. 3. L'unico motivo proposto è inammissibile per varie ragioni: esula dal novero dei vizi deducibili nella parte in cui lamenta la "illogicità e contraddittorietà della motivazione"; è manifestamente infondato nella parte in cui si duole della mancanza di motivazione, dato che il decreto impugnato presenta un apparato argomentativo ampio e scrupoloso. 3.1. La richiesta di revoca si fonda su due ordini di "prove nuove": l'assoluzione definitiva di [OSCURATO:PERSONA] dai reati sui quali si era fondato il giudizio di pericolosità sociale ex art. 1, lett. b, d. Igs. n. 159 del 2011; la consulenza redatta dal dottor Lasco prodotta all'udienza del 24 novembre 2020 circa il giudizio di sproporzione. Occorre rammentare che la certezza delle situazioni giuridiche, sottesa anche alle decisioni divenute definitive in materia di prevenzione patrimoniale, impone che la prova, oltre ad essere nuova, sia anche decisiva, sia cioè suscettibile di mutare radicalmente i termini della valutazione a suo tempo operata. La nuova emergenza, deve dunque presentarsi, nel quadro di un ponderato scrutinio degli elementi a suo tempo acquisiti, come un fattore che determini una decisiva incrinatura del corredo fattuale sulla cui base era intervenuta la decisione (Sez. 2, n. 41507 del 24/09/2013, Auddino, Rv. 257334). 3.2. Quanto al profilo delle pronunce di proscioglimento, va rilevata, in primo luogo, la genericità della doglianza che non deduce l'insussistenza dei fatti, ma soltanto l'intervenuta pronuncia di sentenze di proscioglimento; tuttavia ciò non basta poiché occorre che le sentenze di cognizione dimostrino l'insussistenza di quei fatti, il che non accade nel caso di proscioglimento per prescrizione o improcedibilità per difetto della condizione di punibilità. Contrariamente all'assunto difensivo, la Corte di appello si fa carico di esaminare uno ad uno i procedimenti di cognizione e spiega le ragioni per le quali, al di là degli esiti formali, gli stessi, salvo casi marginalissimi e non incidenti sul giudizio di pericolosità, non hanno escluso affatto la sussistenza delle condotte delittuose di carattere lucrativo su cui il decreto di confisca si fonda (cfr. pagg. 5- 7 decreto impugnato). 3.3. Quanto alla consulenza, va riaffermato il consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui: «Ai fini della revoca della confisca definitiva di prevenzione, che si muove nello stesso ambito della revisione del giudicato penale di condanna, non costituisce prova nuova una diversa valutazione tecnico- scientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe in apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e delibate nel procedimento (Sez. 2, n. 25577 del 14/05/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244152; Sez. 1, n. 36224 del 22/09/2010, Famà, Rv. 248296; Sez. 6, n. 3943 del 15/01/2016, Bonanno, Rv. 267016). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa