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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023

Cassazione n. 34445/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo, incentrato sulla ravvisabilità della violazione dell'art. 276 cod. proc. pen. piuttosto che di quella dell'art. 385 cod. pen., è formulato in termini generici, in assenza di qualsivoglia confronto critico con la motivazione; Ritenuto che il secondo motivo non è consentito, in quanto ha ad oggetto la valutazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., dedotta solo con motivo di appello tardivamente proposto e peraltro incentrata su una prospettazione del tutto aspecifica; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo, incentrato sulla ravvisabilità della violazione dell'art. 276 cod. proc. pen. piuttosto che di quella dell'art. 385 cod. pen., è formulato in termini generici, in assenza di qualsivoglia confronto critico con la motivazione; Ritenuto che il secondo motivo non è consentito, in quanto ha ad oggetto la valutazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., dedotta solo con motivo di appello tardivamente proposto e peraltro incentrata su una prospettazione del tutto aspecifica; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 34445/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris