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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29331/2025

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S T P R O Q SENTENZA D a : sul ricorso proposto da: D.F. avverso la sentenza del 25/09/2024 della Corte di Appello Sezione Minorenni di E G L E P I L L A E m e s s o D a : Milano t o F i r m a 6 3 - Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; 5 d 5 f c Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente al d 0 5 3 3 c 2 2 c trattamento sanzionatorio con rideterminazione nella pena e per inammissibilità l # : 8 1 d 8 f 2 8 8 0 d i a nel resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] U A L I F I E D C A 1 S e r 2 4 d b 4 a l # : i a S e r 1 C A

1. Con sentenza del 25 settembre 2024 la Corte di appello di Milano, sezione minorenni, ha confermato la pronunzia del Tribunale cittadino del 5 marzo 1996, T R U S T P R O Q U A L I F I E D con la quale l'imputata D.F. era stata condannata alla pena di mesi D a : 6 e giorni 15 di reclusione e 600.000 lire di multa per il reato di furto in abitazione e di false dichiarazioni a pubblico ufficiale (capi A e B).

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

G R A Z I A R O S A A N N A M I C C O L I E m e s s o T R U S T P R O Q D a : E m e s s o B E L M O N T E S A B R I N A D a : D a : t o t o 1 F i r m a F i r m a

2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di estinzione della pena ai sensi dell'art. 172 cod. pen.

La sentenza nei confronti della ricorrente è divenuta definitiva in data 30 maggio 1 996 e non è stata mai posta in esecuzione.

Ai sensi dell'art. 172 cod. pen. è fissato il termine massimo di 30 anni per la 2 6 f 4 2 2 4 b c estinzione delle pene per H decorso del tempo; il termine è corrispondente al doppio della pena inflitta anche se non inferiore ad anni 10: ne consegue che la 4 8 d 7 2 0 c l # : pena doveva considerarsi estinta alla data del 30 maggio 2006. i a Siffatta data è anteriore all'istanza di rimessione in termini e alla emissione dell'ordine di esecuzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 240/2014.

Conseguentemente, già in sede del procedimento di restituzione in termini in data 21 febbraio 2024, la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare di ufficio T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r l'estinzione della pena.

E, comunque, avrebbe dovuto provvedere in tal senso nel D E I giudizio di appello, a seguito della rimessione in termini a fronte della specifica eccezione contenuta nell'atto di impugnazione.

2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata ammissione al rito abbreviato a seguito della E G L E P I L L A E m e s s o : rimessione in termini.

D E I t o La Corte territoriale, nel respingere la richiesta ha richiamato un precedente F i r m a di questa Corte (Sez.5, n.23659 del 02/02/2024) che non è applicabile al caso in 6 3 - 1 5 f c esame, che ha invece riguardo all'ipotesi in cui un imputato giudicato in 5 c contumacia e successivamente rimesso in termini possa chiedere di essere d 0 5 3 3 c 1 8 1 2 8 8 0 d ammesso al giudizio abbreviato. 2 2 c l ? : 8 1 c Sul punto, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che nell'ipotesi i a 2 4 d b 4 a in cui il condannato sia restituito nel termine per appellare la sentenza contumaciale di primo grado ai sensi dell'art. 175 comma secondo cod. penj nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della disciplina di cui alla legge n.67/2014, applicabile ai procedimenti in corso a norma dell'art. 15 della norma citata, colui che non abbia avuto conoscenza del procedimento, può chiedere al giudice di appello di essere ammesso ad un rito alternativo (Sez. un. n.52274 del T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r l # : i a S e r 1 C A Q U A L I F I E D 7 dicembre 2016).

2.3. Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione quanto alla rideterminazione della pena.

La Corte territoriale ha omesso qualsivoglia valutazione in relazione allo specifico quarto motivo di appello, unificandolo nella risposta al terzo motivo che riguardava la richiesta di assoluzione dell'imputata.

G R A O A R O S A A N N A M I C C O L I E m e o T R U S T P R O D a : E m e s s o B E L M O N T E S A B R I N A : D E I D a : t o t o 2 F i r m a F i r m E i

2.4. Con il quarto motivo è stato dedotto vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con gli altri reati di cui al casellario giudiziale.

A fronte di un articolato motivo di appello che valorizzava le modalità di commissione del reato, le condizioni di vita dell'imputata, il dato temporale e 2 6 f 4 2 2 4 b c talvolta territoriale, la sentenza impugnata ha respinto la richiesta escludendo il medesimo disegno criminoso in assenza di un contesto spazio temporale 4 8 d 7 2 0 c l # : assimilabile tra le molteplici condotte criminose, così fornendo una motivazione i a illogica. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.

T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r D E I

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

1.1. L'art. 172 cod. pen. attribuisce efficacia estintiva della pena principale, diversa dall'ergastolo, al prodursi del fenomeno naturale del decorso del tempo, individuando tre diverse decorrenze: E G L E P I L L A E m e s s o : a) dalla data di irrevocabilità della condanna; D E I t o b) dalla data in cui il condannato si è volontariamente sottratto alla F i r m a esecuzione della pena, nel caso di esecuzione già iniziata (art. 172, quarto comma, 6 3 - 1 5 f c cod. pen.); 5 c c) dalla scadenza del termine o dal verificarsi della condizione, nel caso in cui d 0 5 3 3 c 1 8 1 2 8 8 0 d l'esecuzione della pena sia subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi 2 2 c l ? : 8 1 c di una condizione (art. 172, quinto comma, cod. pen.). i a T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r 2 4 d b 4 aQuesta Corte ha statuito che il decorso del tempo necessario ai fini l # : i adell'estinzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 172, quarto comma, cod.

S e r 1 pen., ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e termina con la C A carcerazione del condannato, ricominciando a decorrere dal giorno in cui il medesimo vi si sottragga volontariamente con condotta di evasione. (Sez.

U, n.

Q U A L I F I E D 46387 del 15/07/2021, Pmt c.

Scott., Rv. 282225- 01)

1.2. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la pena inflitta non può considerarsi estinta per prescrizione ai sensi dell'art. 172 cod.pen. atteso che non si è verificata tecnicamente alcuna delle decorrenze previste dalla citata disposizione normativa.

Non può infatti la sentenza - per la quale si è chiesta la restituzione in termini per impugnare - considerarsi irrevocabile.

Ciò che rileva ai presenti fini è l'esecutività della decisione, che presuppone G R A O A R O S A A N N A M I C C O L I E m e o T R U S T P R O D a : E m e s s o B E L M O N T E S A B R I N A : la formazione del titolo esecutivo e la definitività del provvedimento, da D E I D a : t o t o 3 F i r m a F i r m E i differenziare sul piano sistematico dal concetto di autorità di cosa giudicata, come chiarito dagli interventi nomofilattici di questa Corte secondo cui l'autorità di cosa giudicata prescinde dalla concreta realizzabilità della pretesa punitiva dello Stato, in quanto è il risultato conseguente alla conclusione del processo nel suo sviluppo per gradi ed all'esaurimento del potere decisionale sulla res ludicanda, in modo 2 6 f 4 2 2 4 b c tale da impedire che sul medesimo oggetto possa intervenire ulteriore pronuncia (da ultimo, Sez.

U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261). 4 8 d 7 2 0 c l # : Alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale in tema di irrevocabilità ed i a esecutorietà della decisione giudiziale, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che quando l'art. 172, quarto comma, cod. penj individua come termine di decorrenza per l'estinzione della pena per decorso del tempo H giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, intende fare riferimento al momento in cui la sentenza è concretamente utilizzabile come titolo esecutivo (Sez.

U, n. 4460 del T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r 19/01/1994, Cellerini, Rv, 196889).

D E I

1.3. Insomma, va ribadito quanto affermato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, per cui, ai fini dell'estinzione della pena detentiva, H termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e si interrompe con la carcerazione del condannato.

E G L E P I L L A E m e s s o : Esso ricomincia a decorrere solo se il condannato, una volta iniziata D E I t o l'esecuzione della pena mediante la carcerazione, vi si sottragga volontariamente F i r m a con condotta di evasione.

In deroga a tale regola, qualora l'eseguibilità della pena 6 3 - 1 5 f c dipenda ex lege dalla scadenza di un termine o dal verificarsi di una condizione, 5 c l'art. 172, comma quinto, cod. pen. fissa il dies a quo al momento della scadenza d 0 5 3 3 c 1 8 1 2 8 8 0 d del termine o al verificarsi della condizione. 2 2 c l ? : 8 1 c Tuttavia, le Sezioni Unite hanno chiarito che il procedimento di sospensione i a dell'esecuzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., non rientra tra le ipotesi previste dall'art. 172, comma quinto, cod. pen. e non incide sul computo del termine di estinzione della pena.

Tali principi confermano che, nel caso in esame, non si è verificata alcuna delle condizioni che avrebbero potuto determinare la decorrenza del termine di estinzione della pena, né si è formato un titolo esecutivo irrevocabile, come già evidenziato.

T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r 2 4 d b 4 a l # : i a S e r 1 C A Q U A L I F I E D

1.4. Le argomentazioni sin qui esposte trovano una conferma di natura logico sistematica nella disciplina della sospensione dei termini di prescrizione del reato nell'ipotesi di accoglimento della richiesta di restituzione in termini.

Sul punto l'art. 88 Disposizioni transitorie in materia di restituzione nel termine, come previsto dalla cd.

"[OSCURATO:PERSONA]", stabilisce che:

1. Nei procedimenti che hanno ad oggetto reati commessi prima del 1° gennaio 2020, nei quali sia disposta la restituzione nel termine prevista G R A O A R O S A A N N A M I C C O L I E m e o T R U S T P R O D a : E m e s s o B E L M O N T E S A B R I N A : dall'articolo 175, comma 2.1, del codice di procedura penale non si tiene conto, ai D E I D a : t o t o 4 F i r m a F i r m E i fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la scadenza dei termini per impugnare di cui all'articolo 585 del codice di procedura penale e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione." Nel giudizio di primo grado i giorni di sospensione vanno sommati agli anni 2 6 f 4 2 2 4 b c che rappresentano il termine massimo di prescrizione previsto per il reato per cui si procede. 4 8 d 7 2 0 c l # : Appare evidente che la disciplina della sospensione dei tem ini di prescrizione i a durante il periodo compreso tra la scadenza dei termini per impugnare la sentenza di primo grado e l'ordinanza che concede la restituzione ha come suo presupposto di natura logica la mancata decorrenza dei termini di cui all'art. 172 cod. pen. 2.

Il secondo motivo di ricorso risulta fondato.

T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r Le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che la restituzione nel termine D E I per appellare la sentenza contumaciale, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della

I. 28 aprile 2014, n. 67, applicabile ai procedimenti in corso a norma dell'art. 1.5-bis della legge citata, comporta la facoltà per l'imputato, che non abbia avuto effettiva E G L E P I L L A E m e s s o : conoscenza del procedimento, di chiedere al giudice di appello di essere ammesso D E I t o a un rito alternativo al dibattimento. (Sez.

U, n. 52274 del 29/09/2016, Rrushi, F i r m a R,v. 268107- 01). 6 3 - 1 5 f c Nel caso in esame l'imputata aveva, dunque, legittimamente avanzato 5 c l'istanza di accedere al rito abbreviato, una volta restituita nei termini per d 0 5 3 3 c 1 8 1 2 8 8 0 d impugnare. 2 2 c l ? : 8 1 c La sentenza va quindi annullata con rinvio in relazione alla rideterminazione i a T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r 2 4 d b 4 adel trattamento sanzionatorio, in considerazione della facoltà dell'imputata di l # : i aessere ammessa al giudizio abbreviato in sede di impugnazione.

S e r 1 C A

3. Il terzo motivo va considerato assorbito a seguito dell'accoglimento del secondo.

Q U A L I F I E D

4. Manifestamente infondato risulta H quarto motivo di ricorso, avendo la Corte territoriale correttamente motivato in ordine all'esclusione del riconoscimento del vincolo della continuazione.

La pronunzia impugnata, con motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, ha ritenuto che la reiterazione dei reati sia frutto semmai di una vera e propria scelta di vita dell'imputata e non di un unitario medesimo disegno criminoso "[..] in assenza di un contesto spazio temporale assimilabile fra le G R A O A R O S A A N N A M I C C O L I E m e o T R U S T P R O D a : E m e s s o B E L M O N T E S A B R I N A : molteplici condotte delittuose" .1".

D E I D a : t o t o 5 F i r m a F i r m E i AI riguardo questa Corte ha avuto modo di chiarie che, in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto, ma non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato. (Sez. 2, n. 2 6 f 4 2 2 4 b c 10033 del 07/12/2022, dep.2023, Qomiha, Rv. 284420 - 01). 4 8 d 7 2 0 c l # : i a

5. In ragione della minore età dell'imputata all'epoca del commesso reato va disposto - ai sensi dell'art 52 d.

Igs. 30 giugno 2003 n. 196 e in caso di diffusione del presente provvedimento - l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo.

P.Q.M.

T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, D E I con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Milano, sezione minorenni.

Rigetta nel resto il ricorso.

E G L E P I L L A E m e s s o In caso di diffusione del p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
S T P R O Q SENTENZA D a : sul ricorso proposto da: D.F. avverso la sentenza del 25/09/2024 della Corte di Appello Sezione Minorenni di E G L E P I L L A E m e s s o D a : Milano t o F i r m a 6 3 - Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; 5 d 5 f c Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente al d 0 5 3 3 c 2 2 c trattamento sanzionatorio con rideterminazione nella pena e per inammissibilità l # : 8 1 d 8 f 2 8 8 0 d i a nel resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] U A L I F I E D C A 1 S e r 2 4 d b 4 a l # : i a S e r 1 C A 1. Con sentenza del 25 settembre 2024 la Corte di appello di Milano, sezione minorenni, ha confermato la pronunzia del Tribunale cittadino del 5 marzo 1996, T R U S T P R O Q U A L I F I E D con la quale l'imputata D.F. era stata condannata alla pena di mesi D a : 6 e giorni 15 di reclusione e 600.000 lire di multa per il reato di furto in abitazione e di false dichiarazioni a pubblico ufficiale (capi A e B). 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. G R A Z I A R O S A A N N A M I C C O L I E m e s s o T R U S T P R O Q D a : E m e s s o B E L M O N T E S A B R I N A D a : D a : t o t o 1 F i r m a F i r m a 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di estinzione della pena ai sensi dell'art. 172 cod. pen. La sentenza nei confronti della ricorrente è divenuta definitiva in data 30 maggio 1 996 e non è stata mai posta in esecuzione. Ai sensi dell'art. 172 cod. pen. è fissato il termine massimo di 30 anni per la 2 6 f 4 2 2 4 b c estinzione delle pene per H decorso del tempo; il termine è corrispondente al doppio della pena inflitta anche se non inferiore ad anni 10: ne consegue che la 4 8 d 7 2 0 c l # : pena doveva considerarsi estinta alla data del 30 maggio 2006. i a Siffatta data è anteriore all'istanza di rimessione in termini e alla emissione dell'ordine di esecuzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 240/2014. Conseguentemente, già in sede del procedimento di restituzione in termini in data 21 febbraio 2024, la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare di ufficio T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r l'estinzione della pena. E, comunque, avrebbe dovuto provvedere in tal senso nel D E I giudizio di appello, a seguito della rimessione in termini a fronte della specifica eccezione contenuta nell'atto di impugnazione. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata ammissione al rito abbreviato a seguito della E G L E P I L L A E m e s s o : rimessione in termini. D E I t o La Corte territoriale, nel respingere la richiesta ha richiamato un precedente F i r m a di questa Corte (Sez.5, n.23659 del 02/02/2024) che non è applicabile al caso in 6 3 - 1 5 f c esame, che ha invece riguardo all'ipotesi in cui un imputato giudicato in 5 c contumacia e successivamente rimesso in termini possa chiedere di essere d 0 5 3 3 c 1 8 1 2 8 8 0 d ammesso al giudizio abbreviato. 2 2 c l ? : 8 1 c Sul punto, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che nell'ipotesi i a 2 4 d b 4 a in cui il condannato sia restituito nel termine per appellare la sentenza contumaciale di primo grado ai sensi dell'art. 175 comma secondo cod. penj nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della disciplina di cui alla legge n.67/2014, applicabile ai procedimenti in corso a norma dell'art. 15 della norma citata, colui che non abbia avuto conoscenza del procedimento, può chiedere al giudice di appello di essere ammesso ad un rito alternativo (Sez. un. n.52274 del T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r l # : i a S e r 1 C A Q U A L I F I E D 7 dicembre 2016). 2.3. Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione quanto alla rideterminazione della pena. La Corte territoriale ha omesso qualsivoglia valutazione in relazione allo specifico quarto motivo di appello, unificandolo nella risposta al terzo motivo che riguardava la richiesta di assoluzione dell'imputata. G R A O A R O S A A N N A M I C C O L I E m e o T R U S T P R O D a : E m e s s o B E L M O N T E S A B R I N A : D E I D a : t o t o 2 F i r m a F i r m E i 2.4. Con il quarto motivo è stato dedotto vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con gli altri reati di cui al casellario giudiziale. A fronte di un articolato motivo di appello che valorizzava le modalità di commissione del reato, le condizioni di vita dell'imputata, il dato temporale e 2 6 f 4 2 2 4 b c talvolta territoriale, la sentenza impugnata ha respinto la richiesta escludendo il medesimo disegno criminoso in assenza di un contesto spazio temporale 4 8 d 7 2 0 c l # : assimilabile tra le molteplici condotte criminose, così fornendo una motivazione i a illogica. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono. T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r D E I 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1. L'art. 172 cod. pen. attribuisce efficacia estintiva della pena principale, diversa dall'ergastolo, al prodursi del fenomeno naturale del decorso del tempo, individuando tre diverse decorrenze: E G L E P I L L A E m e s s o : a) dalla data di irrevocabilità della condanna; D E I t o b) dalla data in cui il condannato si è volontariamente sottratto alla F i r m a esecuzione della pena, nel caso di esecuzione già iniziata (art. 172, quarto comma, 6 3 - 1 5 f c cod. pen.); 5 c c) dalla scadenza del termine o dal verificarsi della condizione, nel caso in cui d 0 5 3 3 c 1 8 1 2 8 8 0 d l'esecuzione della pena sia subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi 2 2 c l ? : 8 1 c di una condizione (art. 172, quinto comma, cod. pen.). i a T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r 2 4 d b 4 aQuesta Corte ha statuito che il decorso del tempo necessario ai fini l # : i adell'estinzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 172, quarto comma, cod. S e r 1 pen., ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e termina con la C A carcerazione del condannato, ricominciando a decorrere dal giorno in cui il medesimo vi si sottragga volontariamente con condotta di evasione. (Sez. U, n. Q U A L I F I E D 46387 del 15/07/2021, Pmt c. Scott., Rv. 282225- 01) 1.2. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la pena inflitta non può considerarsi estinta per prescrizione ai sensi dell'art. 172 cod.pen. atteso che non si è verificata tecnicamente alcuna delle decorrenze previste dalla citata disposizione normativa. Non può infatti la sentenza - per la quale si è chiesta la restituzione in termini per impugnare - considerarsi irrevocabile. Ciò che rileva ai presenti fini è l'esecutività della decisione, che presuppone G R A O A R O S A A N N A M I C C O L I E m e o T R U S T P R O D a : E m e s s o B E L M O N T E S A B R I N A : la formazione del titolo esecutivo e la definitività del provvedimento, da D E I D a : t o t o 3 F i r m a F i r m E i differenziare sul piano sistematico dal concetto di autorità di cosa giudicata, come chiarito dagli interventi nomofilattici di questa Corte secondo cui l'autorità di cosa giudicata prescinde dalla concreta realizzabilità della pretesa punitiva dello Stato, in quanto è il risultato conseguente alla conclusione del processo nel suo sviluppo per gradi ed all'esaurimento del potere decisionale sulla res ludicanda, in modo 2 6 f 4 2 2 4 b c tale da impedire che sul medesimo oggetto possa intervenire ulteriore pronuncia (da ultimo, Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261). 4 8 d 7 2 0 c l # : Alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale in tema di irrevocabilità ed i a esecutorietà della decisione giudiziale, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che quando l'art. 172, quarto comma, cod. penj individua come termine di decorrenza per l'estinzione della pena per decorso del tempo H giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, intende fare riferimento al momento in cui la sentenza è concretamente utilizzabile come titolo esecutivo (Sez. U, n. 4460 del T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r 19/01/1994, Cellerini, Rv, 196889). D E I 1.3. Insomma, va ribadito quanto affermato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, per cui, ai fini dell'estinzione della pena detentiva, H termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e si interrompe con la carcerazione del condannato. E G L E P I L L A E m e s s o : Esso ricomincia a decorrere solo se il condannato, una volta iniziata D E I t o l'esecuzione della pena mediante la carcerazione, vi si sottragga volontariamente F i r m a con condotta di evasione. In deroga a tale regola, qualora l'eseguibilità della pena 6 3 - 1 5 f c dipenda ex lege dalla scadenza di un termine o dal verificarsi di una condizione, 5 c l'art. 172, comma quinto, cod. pen. fissa il dies a quo al momento della scadenza d 0 5 3 3 c 1 8 1 2 8 8 0 d del termine o al verificarsi della condizione. 2 2 c l ? : 8 1 c Tuttavia, le Sezioni Unite hanno chiarito che il procedimento di sospensione i a dell'esecuzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., non rientra tra le ipotesi previste dall'art. 172, comma quinto, cod. pen. e non incide sul computo del termine di estinzione della pena. Tali principi confermano che, nel caso in esame, non si è verificata alcuna delle condizioni che avrebbero potuto determinare la decorrenza del termine di estinzione della pena, né si è formato un titolo esecutivo irrevocabile, come già evidenziato. T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r 2 4 d b 4 a l # : i a S e r 1 C A Q U A L I F I E D 1.4. Le argomentazioni sin qui esposte trovano una conferma di natura logico sistematica nella disciplina della sospensione dei termini di prescrizione del reato nell'ipotesi di accoglimento della richiesta di restituzione in termini. Sul punto l'art. 88 Disposizioni transitorie in materia di restituzione nel termine, come previsto dalla cd. "[OSCURATO:PERSONA]", stabilisce che: 1. Nei procedimenti che hanno ad oggetto reati commessi prima del 1° gennaio 2020, nei quali sia disposta la restituzione nel termine prevista G R A O A R O S A A N N A M I C C O L I E m e o T R U S T P R O D a : E m e s s o B E L M O N T E S A B R I N A : dall'articolo 175, comma 2.1, del codice di procedura penale non si tiene conto, ai D E I D a : t o t o 4 F i r m a F i r m E i fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la scadenza dei termini per impugnare di cui all'articolo 585 del codice di procedura penale e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione." Nel giudizio di primo grado i giorni di sospensione vanno sommati agli anni 2 6 f 4 2 2 4 b c che rappresentano il termine massimo di prescrizione previsto per il reato per cui si procede. 4 8 d 7 2 0 c l # : Appare evidente che la disciplina della sospensione dei tem ini di prescrizione i a durante il periodo compreso tra la scadenza dei termini per impugnare la sentenza di primo grado e l'ordinanza che concede la restituzione ha come suo presupposto di natura logica la mancata decorrenza dei termini di cui all'art. 172 cod. pen. 2. Il secondo motivo di ricorso risulta fondato. T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r Le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che la restituzione nel termine D E I per appellare la sentenza contumaciale, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della I. 28 aprile 2014, n. 67, applicabile ai procedimenti in corso a norma dell'art. 1.5-bis della legge citata, comporta la facoltà per l'imputato, che non abbia avuto effettiva E G L E P I L L A E m e s s o : conoscenza del procedimento, di chiedere al giudice di appello di essere ammesso D E I t o a un rito alternativo al dibattimento. (Sez. U, n. 52274 del 29/09/2016, Rrushi, F i r m a R,v. 268107- 01). 6 3 - 1 5 f c Nel caso in esame l'imputata aveva, dunque, legittimamente avanzato 5 c l'istanza di accedere al rito abbreviato, una volta restituita nei termini per d 0 5 3 3 c 1 8 1 2 8 8 0 d impugnare. 2 2 c l ? : 8 1 c La sentenza va quindi annullata con rinvio in relazione alla rideterminazione i a T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r 2 4 d b 4 adel trattamento sanzionatorio, in considerazione della facoltà dell'imputata di l # : i aessere ammessa al giudizio abbreviato in sede di impugnazione. S e r 1 C A 3. Il terzo motivo va considerato assorbito a seguito dell'accoglimento del secondo. Q U A L I F I E D 4. Manifestamente infondato risulta H quarto motivo di ricorso, avendo la Corte territoriale correttamente motivato in ordine all'esclusione del riconoscimento del vincolo della continuazione. La pronunzia impugnata, con motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, ha ritenuto che la reiterazione dei reati sia frutto semmai di una vera e propria scelta di vita dell'imputata e non di un unitario medesimo disegno criminoso "[..] in assenza di un contesto spazio temporale assimilabile fra le G R A O A R O S A A N N A M I C C O L I E m e o T R U S T P R O D a : E m e s s o B E L M O N T E S A B R I N A : molteplici condotte delittuose" .1". D E I D a : t o t o 5 F i r m a F i r m E i AI riguardo questa Corte ha avuto modo di chiarie che, in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto, ma non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato. (Sez. 2, n. 2 6 f 4 2 2 4 b c 10033 del 07/12/2022, dep.2023, Qomiha, Rv. 284420 - 01). 4 8 d 7 2 0 c l # : i a 5. In ragione della minore età dell'imputata all'epoca del commesso reato va disposto - ai sensi dell'art 52 d. Igs. 30 giugno 2003 n. 196 e in caso di diffusione del presente provvedimento - l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo. P.Q.M. T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, D E I con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Milano, sezione minorenni. Rigetta nel resto il ricorso. E G L E P I L L A E m e s s o In caso di diffusione del p
Sentenza Cassazione n. 29331/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris