CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2026
Cassazione n. 07480/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • 77/RG. 25448 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che l'unico motivo dedotto, relativo alli applicazione della contestata recidiva e al trattamento sanzionatorio, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità in quanto l'applicazione della recidiva specifica e infraquinquennale è stata argomentata a pag. 3 con il richiamo alle numerose condanne per diversi delitti inclusa l'evasione oltreché le numerose violazioni o le misure alternative concessegli, che rendono il reato in questa sede contestato dimostrativo di accresciuta pericolosità e tale da giustificare l'entità della sanzione anche alla luce della violazione consistita nell'essere stato trovato a 400 km di distanza dal luogo della detenzione domiciliare; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA] tensora Il resi eh