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CassazionedecretoSezione LDecisione del 6 ottobre 2022

Cassazione n. 33088/2022

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16564/2017 R.G. proposto da: MINISTERO DELL'AMBIENTE E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2159/2017 depositata i l 19/04/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTO

1. Il Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], prospettando tre motivi di ricorso.

2. Il Tribunale di Roma respingeva il ricorso ritenendo insussistente il diritto alla stabilizzazione in quanto la ricorrente non era ricompresa nella graduatoria dei soggetti da stabilizzare, in ragione dell’annullamento del decreto del 14 aprile 2008 ad opera di successivo decreto del 24 marzo 2009.

Il Ministero erastato autorizzato per l’anno 2007, in sede di prima applicazione della disciplina di cui all’art. 1, comma 519 della legge n. 296 del 2006, alla stabilizzazione di un contingente pari solo a 29 unità della ex posizione economica C2, ricoperta dalla ricorrente, nell’ambito del progetto operativo [OSCURATO:PERSONA], a prescindere dal risultato emergente dalla programmazione triennale 2007 -2009.

In ragione della Circolare n. 5 del 2008, che affermava che le procedure di stabilizzazione dovevano essere volte a sanare situazioni di precariato per lo svolgimento di compiti rientranti nel fabbisogno ordinario, il Ministero annullava in autotutela, con decreto n.

IV/1/R/025/2009 in data 24 marzo 2009, il precedente decreto del 14 aprile 2008 di approvazione degli elenchi dei soggetti erroneamente ritenuti destinatari della norma sulla stabilizzazione, tra cui i ricorrenti.

Tale provvedimento del 24 marzo 2009 non era stato oggetto di annullamento ed era pertanto valido ed efficace.

3. La Corte d’Appello, in riforma della sentenza del Tribunale ha dichiarato il diritto dellalavoratrice alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il suddetto Ministero in attuazione dell’art. 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006 a far data dal 24 marzo 2009, con diritto al computo dell’anzianità di servizio maturata dal 1° marzo 2003 e conseguente regolarizzazione retributiva, contributiva e previdenziale.

4. Al ricorso dell’Amministrazione, resiste la lavoratrice con controricorso.

DIRITTO

1. Preliminarmente, va disattesa l’istanza di riunione del presente ricorso ad altro procedimento, proposta dallacontroricorrente, che verte tra il Ministero e altri lavoratori, non ravvisandosene l’opportunità (cfr., Cass., n. 28539 del 2022).2.

Occorre premettere che la lavoratrice era stat a inserit a nella graduatoria di cui al decreto direttoriale 14 aprile 2008, redatta per la stabilizzazione exlege 296 del 2006, di 42 unità di personale in area C, di cui 29 in area C2.

Tale graduatoria era stata annullata in via di autotutela con decreto 24 marzo 2009, atteso che per l’Amministrazione le procedure di stabilizzazione dovevano essere rivolte asituazioni di precariato per lo svolgimento di compiti rientranti nel fabbisogno ordinario dell’Amministrazione, mentre nella specie la lavorat rice svolgeva compiti,inerenti al progetto operativo [OSCURATO:PERSONA], solo temporanei.

3. Tanto premesso si può passare all’esame dei motivi di ricorso, che supera il vaglio di ammissibilità per come articolato.

4. Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,cod. civ., 115, 116, 416 e 291 cpc (art. 360, n.3 cpc).

È censurata la statuizione con cui la Corte d’Appello ha affermato che non era contestato che l’appellante fosse stat a già utilmente inserit a nella graduatoria per l’assunzione, decreto direttoriale del 14 aprile 2008, assunzione già approvata con dpr del 29 dicembre 2007, di tutte le 42unità di personale indicate per l’area C, di cui 29 per l’area C2.

La Corte d’Appello non aveva considerato che in primo grado l’Amministrazione aveva evidenziato che la lavoratrice non era utilmente collocata nella graduatoria posizione economica C2 del 14 aprile 2008, avendo la posizione n. 115.

Nel motivo di ricorso è rip rodotta la suddetta difesa.

Esso Ministero non si era costituito in appello, ma ciò era irrilevante in quanto ciò non esonerava parte attrice dall’onere di provare e allegare i fatti costitutivi della domanda.

5. Con il secondo motivo di appello è dedotta la violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 2697, cod. civ., artt. 112, 115, 116 cod. proc. civ. (art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) Deduce l’Amministrazione che la Corte d’Appello, al di là del contegno processuale di esso Ministero, avrebbe dovuto verificare se l’originaria ricorrentefosse utilmente collocata nella graduatoria medesima e cioè ricopriva uno dei 29 posti effettivamentevacanti o disponibili nella dotazione organica di riferimento.

6. I primi due motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

Gli stessi sono fondati.

La Corte d’Appello ha affermatoche non era in discussione né il possesso dei requisiti previsti dalla norma sulla stabilizzazione (personale non dirigente in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, entro il periodo temporale di riferimento, assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale), né la determinazione dell’Amministrazione di avvalersi della facoltà di stabilizzazione.Né era contestato che la lavoratrice fossestata utilmente inserita nella graduatoria per l’assunzione con il decreto del 14 aprile 2008.

Nella sentenza, tuttavia, non vi è l’accertamento sulla posizionericopertadalla lavoratrice nella graduatoria, circostanza che costituisce il presupposto logico e giuridico per la costituzione di un rapporto di lavoro in sede di stabilizzazione autorizzata per un numero limitato di posizioni.

Né l’espressione “utilmente”, di per sé, in mancanza di elementi circostanziati, chiarisce tale elemento, portato dal Ministero all’attenzione del Tribunale.

Nel ricorso (si v., in particolare, primo motivo), in conformità all’art. 366, cod. proc. civ., la difesa dello Stato ha riprodottole pagine della memoria difensiva di primo grado,con cui deduceva che la lavoratric e, pur essendo inserita nella graduatoria, non occupavaun posto corrispondente ai posti effettivamente vacanti, e quindi non poteva essere inquadrata nei ruoli organici del Ministero.

Tale deduzione costituisce meradifesa, proponibile in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti, rispetto alle quali non trova applicazione l’art. 346, cod. proc. civ.

7. Quindi i primi due motivi di ricorso devono essere accolti, il che assorbe il terzo motivo di ricorso, con cuiè dedotta la violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 1, comma 519,della legge n. 296 del 2006, art. 97, comma 1, Cost., art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 nel testo applicabile ai fatti di causa, art. 2697 cod. civ. (art. 360, n. 3, cpc), nel quale si assume che, premesso chele stabilizzazioni si possono effettuare nei limiti della disponibilità finanziaria stabilita dalla leggee nei limiti della disponibilità di organico e che per la cat.C2, alla quale aspirava la lavoratrice , erano previsti 29 posti di stabilizzazione, ad ogni modo la controricorrente non ricopriva posizione utile nella graduatoria del 14 aprile 2008, come da tabellainserita nel testo del ricorso, né uneventuale aumento a 57 posti le avrebbe consentito di accedere alla stabilizzazione.

8. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnatain relazione ai motivi accolti, con rinvio – anche per le spese - alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione,che dovrà accertare se l’odierna controricorrente erano collocata, nella graduatoria14 aprile 2008, entro il numero di posizioni per cui era autorizzata la stabilizzazione.

PQM La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16564/2017 R.G. proposto da: MINISTERO DELL'AMBIENTE E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2159/2017 depositata i l 19/04/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. Il Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], prospettando tre motivi di ricorso. 2. Il Tribunale di Roma respingeva il ricorso ritenendo insussistente il diritto alla stabilizzazione in quanto la ricorrente non era ricompresa nella graduatoria dei soggetti da stabilizzare, in ragione dell’annullamento del decreto del 14 aprile 2008 ad opera di successivo decreto del 24 marzo 2009. Il Ministero erastato autorizzato per l’anno 2007, in sede di prima applicazione della disciplina di cui all’art. 1, comma 519 della legge n. 296 del 2006, alla stabilizzazione di un contingente pari solo a 29 unità della ex posizione economica C2, ricoperta dalla ricorrente, nell’ambito del progetto operativo [OSCURATO:PERSONA], a prescindere dal risultato emergente dalla programmazione triennale 2007 -2009. In ragione della Circolare n. 5 del 2008, che affermava che le procedure di stabilizzazione dovevano essere volte a sanare situazioni di precariato per lo svolgimento di compiti rientranti nel fabbisogno ordinario, il Ministero annullava in autotutela, con decreto n. IV/1/R/025/2009 in data 24 marzo 2009, il precedente decreto del 14 aprile 2008 di approvazione degli elenchi dei soggetti erroneamente ritenuti destinatari della norma sulla stabilizzazione, tra cui i ricorrenti. Tale provvedimento del 24 marzo 2009 non era stato oggetto di annullamento ed era pertanto valido ed efficace. 3. La Corte d’Appello, in riforma della sentenza del Tribunale ha dichiarato il diritto dellalavoratrice alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il suddetto Ministero in attuazione dell’art. 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006 a far data dal 24 marzo 2009, con diritto al computo dell’anzianità di servizio maturata dal 1° marzo 2003 e conseguente regolarizzazione retributiva, contributiva e previdenziale. 4. Al ricorso dell’Amministrazione, resiste la lavoratrice con controricorso. DIRITTO 1. Preliminarmente, va disattesa l’istanza di riunione del presente ricorso ad altro procedimento, proposta dallacontroricorrente, che verte tra il Ministero e altri lavoratori, non ravvisandosene l’opportunità (cfr., Cass., n. 28539 del 2022).2. Occorre premettere che la lavoratrice era stat a inserit a nella graduatoria di cui al decreto direttoriale 14 aprile 2008, redatta per la stabilizzazione exlege 296 del 2006, di 42 unità di personale in area C, di cui 29 in area C2. Tale graduatoria era stata annullata in via di autotutela con decreto 24 marzo 2009, atteso che per l’Amministrazione le procedure di stabilizzazione dovevano essere rivolte asituazioni di precariato per lo svolgimento di compiti rientranti nel fabbisogno ordinario dell’Amministrazione, mentre nella specie la lavorat rice svolgeva compiti,inerenti al progetto operativo [OSCURATO:PERSONA], solo temporanei. 3. Tanto premesso si può passare all’esame dei motivi di ricorso, che supera il vaglio di ammissibilità per come articolato. 4. Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,cod. civ., 115, 116, 416 e 291 cpc (art. 360, n.3 cpc). È censurata la statuizione con cui la Corte d’Appello ha affermato che non era contestato che l’appellante fosse stat a già utilmente inserit a nella graduatoria per l’assunzione, decreto direttoriale del 14 aprile 2008, assunzione già approvata con dpr del 29 dicembre 2007, di tutte le 42unità di personale indicate per l’area C, di cui 29 per l’area C2. La Corte d’Appello non aveva considerato che in primo grado l’Amministrazione aveva evidenziato che la lavoratrice non era utilmente collocata nella graduatoria posizione economica C2 del 14 aprile 2008, avendo la posizione n. 115. Nel motivo di ricorso è rip rodotta la suddetta difesa. Esso Ministero non si era costituito in appello, ma ciò era irrilevante in quanto ciò non esonerava parte attrice dall’onere di provare e allegare i fatti costitutivi della domanda. 5. Con il secondo motivo di appello è dedotta la violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 2697, cod. civ., artt. 112, 115, 116 cod. proc. civ. (art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) Deduce l’Amministrazione che la Corte d’Appello, al di là del contegno processuale di esso Ministero, avrebbe dovuto verificare se l’originaria ricorrentefosse utilmente collocata nella graduatoria medesima e cioè ricopriva uno dei 29 posti effettivamentevacanti o disponibili nella dotazione organica di riferimento. 6. I primi due motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono fondati. La Corte d’Appello ha affermatoche non era in discussione né il possesso dei requisiti previsti dalla norma sulla stabilizzazione (personale non dirigente in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, entro il periodo temporale di riferimento, assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale), né la determinazione dell’Amministrazione di avvalersi della facoltà di stabilizzazione.Né era contestato che la lavoratrice fossestata utilmente inserita nella graduatoria per l’assunzione con il decreto del 14 aprile 2008. Nella sentenza, tuttavia, non vi è l’accertamento sulla posizionericopertadalla lavoratrice nella graduatoria, circostanza che costituisce il presupposto logico e giuridico per la costituzione di un rapporto di lavoro in sede di stabilizzazione autorizzata per un numero limitato di posizioni. Né l’espressione “utilmente”, di per sé, in mancanza di elementi circostanziati, chiarisce tale elemento, portato dal Ministero all’attenzione del Tribunale. Nel ricorso (si v., in particolare, primo motivo), in conformità all’art. 366, cod. proc. civ., la difesa dello Stato ha riprodottole pagine della memoria difensiva di primo grado,con cui deduceva che la lavoratric e, pur essendo inserita nella graduatoria, non occupavaun posto corrispondente ai posti effettivamente vacanti, e quindi non poteva essere inquadrata nei ruoli organici del Ministero. Tale deduzione costituisce meradifesa, proponibile in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti, rispetto alle quali non trova applicazione l’art. 346, cod. proc. civ. 7. Quindi i primi due motivi di ricorso devono essere accolti, il che assorbe il terzo motivo di ricorso, con cuiè dedotta la violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 1, comma 519,della legge n. 296 del 2006, art. 97, comma 1, Cost., art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 nel testo applicabile ai fatti di causa, art. 2697 cod. civ. (art. 360, n. 3, cpc), nel quale si assume che, premesso chele stabilizzazioni si possono effettuare nei limiti della disponibilità finanziaria stabilita dalla leggee nei limiti della disponibilità di organico e che per la cat.C2, alla quale aspirava la lavoratrice , erano previsti 29 posti di stabilizzazione, ad ogni modo la controricorrente non ricopriva posizione utile nella graduatoria del 14 aprile 2008, come da tabellainserita nel testo del ricorso, né uneventuale aumento a 57 posti le avrebbe consentito di accedere alla stabilizzazione. 8. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnatain relazione ai motivi accolti, con rinvio – anche per le spese - alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione,che dovrà accertare se l’odierna controricorrente erano collocata, nella graduatoria14 aprile 2008, entro il numero di posizioni per cui era autorizzata la stabilizzazione. PQM La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d
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