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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 aprile 2026

Cassazione n. 09322/2026

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in personadell’amministratore unico, legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 62C07 F205C) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64P02H501O)-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milanon. 2494/2023, pubblicata in data 28 luglio 2023;udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del9 aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha intimato alla [OSCURATO:SOCIETA]. precetto dipagamento dell’importo di € 52.318,73, sulla base di titolo ese-cutivo di formazione giudiziale.

La società intimata ha propostoRic. n. 3441/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 1 di 3Numero registro generale 3441/2024Numero sezionale 1275/2026Numero di raccolta generale 9322/2026opposizione al precetto, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c.,Data pubblicazione 13/04/2026contestando l’importo preteso dall’intimante a titolo di interessi.L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Milano.La Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione di primogrado.[OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi.Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]..Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c..[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessantagiorni dalla data della camera di consiglio.Ragioni della decisione1.

Non è necessario dare conto del contenuto dei singoli motiviposti a base del ricorso, essendo questo in radice inammissibile,in quanto proposto tardivamente.La sentenza impugnata risulta, infatti, pubblicata in data 28luglio 2023.Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nel 2021, onde il ter-mine cd. lungo per impugnare, ai sensi dell’art 327 c.p.c., è disei mesi dalla pubblicazione, senza possibilità di applicazionedel regime di sospensione feriale dei termini, trattandosi di op-posizione esecutiva (opposizione proposta ai sensi dell’art. 615,comma 1, c.p.c. avverso intimazione di precetto di paga-mento).Il predetto termine scadeva, quindi, in data lunedì 29 gennaio2024 (in virtù della proroga al primo giorno non festivo dell’ori-ginario termine scadente domenica 28 gennaio 2024).Il ricorso risulta datato 2 febbraio 2024 (venerdì) e notificatoin pari data.Ne consegue che esso deve ritenersi inammissibile, in quantotardivo, ai sensi dell’art. 327 c.p.c. (il che assorbe ogni altraquestione).2.

Il ricorso è dichiarato inammissibile.Ric. n. 3441/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 3Numero registro generale 3441/2024Numero sezionale 1275/2026Numero di raccolta generale 9322/2026Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla baseData pubblicazione 13/04/2026del principio della soccombenza, come in dispositivo.Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali(rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi-lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.MLa Corte:- dichiara inammissibile il ricorso;- condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio dilegittimità in favore della società controricorrente, liqui-dandole in complessivi € 2.500,00 (duemila cinque-cento/00), oltre € 200,00 (duecento/00) per esborsi,nonché spese generali ed accessori di legge;- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri-getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce-dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa-mento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto),a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-vile, in data 9 aprile 2026.Il PresidenteRic. n. 3441/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in personadell’amministratore unico, legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 62C07 F205C) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64P02H501O)-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milanon. 2494/2023, pubblicata in data 28 luglio 2023;udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del9 aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha intimato alla [OSCURATO:SOCIETA]. precetto dipagamento dell’importo di € 52.318,73, sulla base di titolo ese-cutivo di formazione giudiziale. La società intimata ha propostoRic. n. 3441/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 1 di 3Numero registro generale 3441/2024Numero sezionale 1275/2026Numero di raccolta generale 9322/2026opposizione al precetto, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c.,Data pubblicazione 13/04/2026contestando l’importo preteso dall’intimante a titolo di interessi.L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Milano.La Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione di primogrado.[OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi.Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]..Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c..[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessantagiorni dalla data della camera di consiglio.Ragioni della decisione1. Non è necessario dare conto del contenuto dei singoli motiviposti a base del ricorso, essendo questo in radice inammissibile,in quanto proposto tardivamente.La sentenza impugnata risulta, infatti, pubblicata in data 28luglio 2023.Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nel 2021, onde il ter-mine cd. lungo per impugnare, ai sensi dell’art 327 c.p.c., è disei mesi dalla pubblicazione, senza possibilità di applicazionedel regime di sospensione feriale dei termini, trattandosi di op-posizione esecutiva (opposizione proposta ai sensi dell’art. 615,comma 1, c.p.c. avverso intimazione di precetto di paga-mento).Il predetto termine scadeva, quindi, in data lunedì 29 gennaio2024 (in virtù della proroga al primo giorno non festivo dell’ori-ginario termine scadente domenica 28 gennaio 2024).Il ricorso risulta datato 2 febbraio 2024 (venerdì) e notificatoin pari data.Ne consegue che esso deve ritenersi inammissibile, in quantotardivo, ai sensi dell’art. 327 c.p.c. (il che assorbe ogni altraquestione).2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.Ric. n. 3441/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 3Numero registro generale 3441/2024Numero sezionale 1275/2026Numero di raccolta generale 9322/2026Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla baseData pubblicazione 13/04/2026del principio della soccombenza, come in dispositivo.Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali(rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi-lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio 2002 n. 115. P.Q.MLa Corte:- dichiara inammissibile il ricorso;- condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio dilegittimità in favore della società controricorrente, liqui-dandole in complessivi € 2.500,00 (duemila cinque-cento/00), oltre € 200,00 (duecento/00) per esborsi,nonché spese generali ed accessori di legge;- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri-getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce-dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa-mento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto),a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-vile, in data 9 aprile 2026.Il PresidenteRic. n. 3441/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 3
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