CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 1966
Cassazione n. 40385/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/06/1966 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 55 1 7/Rg 16807 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna, emessa con il rito abbreviato, per il delitto di cui all'art. 341- bis cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; e.1/4 ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze aspecifiche di profili di censura in fatto delle prove acquisite già vagliate, con argomenti completi e logici, dalla Corte di appello; ritenuto che la sentenza impugnata ha negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che non costituiscono un diritto dell'imputato ma devono essere fondate su gi-rfc) elementi positivi non emersi, tanto da rendere la sentenza ipopte~a sorretta da sufficiente e non illogica motivazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 20