CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 agosto 2021
Cassazione n. 32787/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto intitolato "Al Tribunale del riesame di Trieste" [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso il sequestro della somma di C 200 disposto in esecuzione della condanna alla pena di C 1000 di ammenda disposta con ordinanza 5 luglib 2021 dalla Corte di appello di Trieste, rilevando che il sequestro era illegittimo in quanto la condanna era stata impugnata in quanto a sua volta illegittima. Con ordinanza pronunciata in data 12 agosto 2021 il Tribunale di Trieste, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso provvedimento che non aveva disposto alcun sequestro. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione degli artt. 324 e 666 cod. proc. pen., in quanto se l'amministrazione penitenziaria aveva disposto il prelievo della somma di C 200 sulla base di provvedimento che non aveva disposto il sequestro, la restituzione doveva essere disposta dal Tribunale, il quale, al più, avrebbe dovuto trasmettere l'istanza al giudice competente. Il Tribunale avrebbe dovuto fissare udienza nel contraddittorio. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e ne va dichiarata l'inammissibilità. Il ricorrente aveva presentato richiesta di riesame avverso il "sequestro" della somma di C 200 disposto dalla Direzione dell'istituto di pena a seguito della condanna al pagamento di C 1000 di ammenda pronunciata dalla Corte di appello di Trieste nell'ambito di un procedimento di ricusazione. Nel caso in esame, dunque, come rilevato dal provvedimento impugnato, non era stato adottato un provvedimento di sequestro impugnabile ai sensi degli artt. 309 e 324 cod. proc. pen. Il giudice adito ha legittimamente dichiarato l'inammissibilità della richiesta, in applicazione della generale disposizione di cui all'art. 591 cod. proc. pen. che pone come requisito di ammissibilità dell'impugnazione la impugnabilità del provvedimento.Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d