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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 18884/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni depositate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che hanno illustrato ulteriormente i motivi di ricorso anche in relazione alla violazione dell'art. 133 cod. pen. e al correlato vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 22 aprile 2022, confermava la sentenza del Tribunale di Asti, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], che condannava alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione, in relazione al delitto di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA], con prognosi di venti giorni, aggravate dall'uso delle armi nonché dai motivi futili ex art. 61, comma 1, n. 1 cod. pen. \tA

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante dei futili motivi.

La Corte di appello non avrebbe tenuto conto che i motivi futili si configurano nel caso in cui siano indice di istinto criminale spiccato e che invece la minaccia con bastone e la sottrazione del giubbotto in danno dell'imputato devono ritenersi ragione di esclusione della circostanza aggravante, per la quale la motivazione impugnata non affronta il tema dei motivi del diverbio originato non dall'imputato.

4. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione, non avendo valutato la Corte di appello il risarcimento intervenuto e che la condanna precedente per resistenza a pubblico ufficiale era unica e non plurime come indicato in sentenza, non avendo la Corte di appello valutato le circostanze positive giustificanti il riconoscimento dell'attenuazione.

5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

6. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni con motivi anche in ordine alla dosimetria della pena e alla violazione dell'art. 133 cod. pen., richiedendo infine dichiararsi il non doversi procedere a seguito della necessità della querela imposta dalla

I. 150/2022.

7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla

I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.2.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

A ben vedere la Corte di appello ha ritenuto configurabile l'aggravante del motivo futile in ragione delle motivazioni del diverbio richiamate dal Tribunale, che aveva evidenziato come la ragione dell'alterco — poi degenerato perché Campennì si allontanò per prelevare nella propria abitazione un coltello di 30 centimetri di lama e una cd. mezzaluna tornando a colpire la persona offesa — era da rinvenirsi nel valore di un pacchetto di sigarette.

E bene, le motivazioni dei Giudici di merito non risultano né in violazione di legge né manifestamente illogiche, piuttosto in sintonia con il principio per cui la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento (Sez 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103 - 02; conf. n. 38377 del 2017 Rv. 271115 - 01, N. 59 del 2014 Rv. 258598 - 01, N. 41052 del 2014 Rv. 260360 - 01). èr eAu

3. Quanto al secondo motivo anch e manifestamente infondato.

La Corte di appello esclude il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto «della gravità del fatto e della modalità della condotta, avendo l'imputato posto in essere una aggressione armato del coltello e della mezzaluna, nonché per i numerosi precedenti penali, anche per reati collegati all'uso della violenza», richiamando plurimi precedenti per resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale.

La doglianza lamenta per un verso che vi sarebbe stata duplice applicazione dei parametri dell'art. 133 cod. pen. sia per la dosimetria della pena che per l'esclusione delle attenuanti generiche, sia anche il richiamo a plurime resistenze a pubblico ufficiale, trascurando gli elementi positivi da valutarsi per l'invocato riconoscimento.

E bene, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore.

In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012, Gallo e altri, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716).

Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163).

La doglianza è manifestamente infondata, atteso che il provvedimento impugnato fornisce sufficiente giustificazione della sua decisione, ancorandola in maniera tutt'altro che illogica alla ritenuta gravità dei fatti, attenendosi ai principi affermati costantemente da questa Corte, per cui il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi (Sez. 6 n. 8668 del 28 maggio 1999, Milenkovic, rv 214200) e secondo la quale tale dato può essere costituito anche dalla valutazione della gravità del fatto, che è uno degli indici normativi dettati per la determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 3 n. 11963/11 del 16 dicembre 2010, p.g. in proc.

Picaku, rv 249754).

Per altro la Corte di appello valuta anche i precedenti penali dell'imputato, e il ricorso non considera che, come reati violenti, oltre all'unica resistenza a pubblico ufficiale la Corte territoriale richiami anche altro episodio di lesioni personali, che anche è un reato violento.

Pertanto, la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737), così come ha correttamente fatto la Corte territoriale nel caso di specie.

4. Con le conclusioni depositate il ricorrente introduce anche una censura in ordine alla dosimetria della pena e alla violazione dell'art. 133 cod. pen.

E però si tratta di motivo precluso, non essendo stato previamente dedotto come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello medesimo.Va premesso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata, contraddittoria, manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello.

Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368).

Infine, quanto alla richiesta di dichiararsi il difetto della condizione di procedibilità della querela a seguito della legge n. 150 del 2022, deve evidenziarsi come la contestazione della circostanza aggravate dell'uso dell'arma renda il delitto ancora procedibile di ufficio ai sensi dell'art. 582, comma 2 e 585, comma 1, ultima parte, cod. pen., anche a fronte delle modifiche apportate dalla predetta legge.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni depositate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che hanno illustrato ulteriormente i motivi di ricorso anche in relazione alla violazione dell'art. 133 cod. pen. e al correlato vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 22 aprile 2022, confermava la sentenza del Tribunale di Asti, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], che condannava alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione, in relazione al delitto di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA], con prognosi di venti giorni, aggravate dall'uso delle armi nonché dai motivi futili ex art. 61, comma 1, n. 1 cod. pen. \tA 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante dei futili motivi. La Corte di appello non avrebbe tenuto conto che i motivi futili si configurano nel caso in cui siano indice di istinto criminale spiccato e che invece la minaccia con bastone e la sottrazione del giubbotto in danno dell'imputato devono ritenersi ragione di esclusione della circostanza aggravante, per la quale la motivazione impugnata non affronta il tema dei motivi del diverbio originato non dall'imputato. 4. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione, non avendo valutato la Corte di appello il risarcimento intervenuto e che la condanna precedente per resistenza a pubblico ufficiale era unica e non plurime come indicato in sentenza, non avendo la Corte di appello valutato le circostanze positive giustificanti il riconoscimento dell'attenuazione. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 6. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni con motivi anche in ordine alla dosimetria della pena e alla violazione dell'art. 133 cod. pen., richiedendo infine dichiararsi il non doversi procedere a seguito della necessità della querela imposta dalla I. 150/2022. 7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è manifestamente infondato. A ben vedere la Corte di appello ha ritenuto configurabile l'aggravante del motivo futile in ragione delle motivazioni del diverbio richiamate dal Tribunale, che aveva evidenziato come la ragione dell'alterco — poi degenerato perché Campennì si allontanò per prelevare nella propria abitazione un coltello di 30 centimetri di lama e una cd. mezzaluna tornando a colpire la persona offesa — era da rinvenirsi nel valore di un pacchetto di sigarette. E bene, le motivazioni dei Giudici di merito non risultano né in violazione di legge né manifestamente illogiche, piuttosto in sintonia con il principio per cui la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento (Sez 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103 - 02; conf. n. 38377 del 2017 Rv. 271115 - 01, N. 59 del 2014 Rv. 258598 - 01, N. 41052 del 2014 Rv. 260360 - 01). èr eAu 3. Quanto al secondo motivo anch e manifestamente infondato. La Corte di appello esclude il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto «della gravità del fatto e della modalità della condotta, avendo l'imputato posto in essere una aggressione armato del coltello e della mezzaluna, nonché per i numerosi precedenti penali, anche per reati collegati all'uso della violenza», richiamando plurimi precedenti per resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale. La doglianza lamenta per un verso che vi sarebbe stata duplice applicazione dei parametri dell'art. 133 cod. pen. sia per la dosimetria della pena che per l'esclusione delle attenuanti generiche, sia anche il richiamo a plurime resistenze a pubblico ufficiale, trascurando gli elementi positivi da valutarsi per l'invocato riconoscimento. E bene, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore. In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012, Gallo e altri, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716). Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163). La doglianza è manifestamente infondata, atteso che il provvedimento impugnato fornisce sufficiente giustificazione della sua decisione, ancorandola in maniera tutt'altro che illogica alla ritenuta gravità dei fatti, attenendosi ai principi affermati costantemente da questa Corte, per cui il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi (Sez. 6 n. 8668 del 28 maggio 1999, Milenkovic, rv 214200) e secondo la quale tale dato può essere costituito anche dalla valutazione della gravità del fatto, che è uno degli indici normativi dettati per la determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 3 n. 11963/11 del 16 dicembre 2010, p.g. in proc. Picaku, rv 249754). Per altro la Corte di appello valuta anche i precedenti penali dell'imputato, e il ricorso non considera che, come reati violenti, oltre all'unica resistenza a pubblico ufficiale la Corte territoriale richiami anche altro episodio di lesioni personali, che anche è un reato violento. Pertanto, la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737), così come ha correttamente fatto la Corte territoriale nel caso di specie. 4. Con le conclusioni depositate il ricorrente introduce anche una censura in ordine alla dosimetria della pena e alla violazione dell'art. 133 cod. pen. E però si tratta di motivo precluso, non essendo stato previamente dedotto come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello medesimo.Va premesso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata, contraddittoria, manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368). Infine, quanto alla richiesta di dichiararsi il difetto della condizione di procedibilità della querela a seguito della legge n. 150 del 2022, deve evidenziarsi come la contestazione della circostanza aggravate dell'uso dell'arma renda il delitto ancora procedibile di ufficio ai sensi dell'art. 582, comma 2 e 585, comma 1, ultima parte, cod. pen., anche a fronte delle modifiche apportate dalla predetta legge. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som
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