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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 luglio 2024

Cassazione n. 38170/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 063VB8N) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 del G.u.p. del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il G.i.p. del Tribunale di Genova, con sentenza in data 17 maggio 2024, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di furto aggravato, uso indebito di carte di credito e ricettazione; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; 4f)9 rilevato, infatti, che il ricorso censura l'errata qualificazione giuridica dei fatti ritenuti episodi di ricettazione, a fronte delle dichiarazioni confessorie che davano conto della sottrazione degli oggetti da parte dell'imputato; che così prospettato, il ricorso risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen., poiché secondo la giurisprudenza della Corte è consentita la censura dell'operata qualificazione giuridica nell'ipotesi di sentenza applicativa della pena concordata solo ove ricorra un errore manifesto, configurabile quando la diversa qualificazione «risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione» (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573 - 01); la lettura del capo d'imputazione attesta la disponibilità da parte dell'imputato di beni di provenienza delittuosa in assenza di giustificazioni ragionevoli, che la sentenza ha escluso riportandosi alle considerazioni operate con l'ordinanza applicativa della misura cautelare; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA] e Estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 063VB8N) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 del G.u.p. del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il G.i.p. del Tribunale di Genova, con sentenza in data 17 maggio 2024, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di furto aggravato, uso indebito di carte di credito e ricettazione; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; 4f)9 rilevato, infatti, che il ricorso censura l'errata qualificazione giuridica dei fatti ritenuti episodi di ricettazione, a fronte delle dichiarazioni confessorie che davano conto della sottrazione degli oggetti da parte dell'imputato; che così prospettato, il ricorso risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen., poiché secondo la giurisprudenza della Corte è consentita la censura dell'operata qualificazione giuridica nell'ipotesi di sentenza applicativa della pena concordata solo ove ricorra un errore manifesto, configurabile quando la diversa qualificazione «risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione» (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573 - 01); la lettura del capo d'imputazione attesta la disponibilità da parte dell'imputato di beni di provenienza delittuosa in assenza di giustificazioni ragionevoli, che la sentenza ha escluso riportandosi alle considerazioni operate con l'ordinanza applicativa della misura cautelare; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA] e Estens
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