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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 37451/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 28674-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 450 di [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 545/2020 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 545 del 22.

7. 2010 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che aveva confermato la sentenza di primo grado che, accertata la illegittimità delle opere da lui realizzate in corrispondenza della porzione attribuitagli del sottotetto, adibito a mansarda, sito all'ultimo piano del fabbricato condominiale, lo aveva condannato al ripristino della pensilina nello stato originario; il condominio di via Nazionale n. 450 in [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso; considerato che: la sentenza impugnata ha rigettato l'appello sulla base del rilievo in fatto che le opere del convenuto erano consistite nel realizzare un balcone sul prospetto condominiale trasformando l'originaria finestra in porta, nella demolizione della copertura in tegole insistente sulla preesistente pensilina trasformandola in piano di calpestio del balcone in uso esclusivo e nella costruzione di un parapetto in muratura con mattoni forati per la chiusura del balcone, con apposizione di una ringhiera in ferro, ed ha affermato che le suddette opere erano illegittime in quanto avevano comportato la trasformazione della destinazione e l'appropriazione di un bene comune ai condomini ed avevano pregiudicato il decoro architettonico dell'edificio, alterando il prospetto della facciata interessata; con l'unico motivo il ricorrente denunzia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. e violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ., lamentando che la Corte territoriale abbia omesso qualsiasi approfondimento in ordine alla questione fondamentale relativa alla natura del manufatto preesistente, qualificato senza alcun riscontro probatorio e motivazione come pensilina in luogo che come sporto-balcone e pertanto prolungamento ideale della propria mansarda e per avere affermato, apoditticamente, che le opere realizzate compromettevano il decoro architettonico dell'edificio, omettendo di considerare che i numerosi interventi modificativi posti in essere dagli altri condomini avevano già inciso sull'asserito decoro architettonico; il motivo, che appare di scarsa intellegibilità, è inammissibile, atteso che, nel caso in cui la sentenza d'appello abbia confermato quella di primo grado ( c.d. doppia conforme ), ai sensi dell'art. 348, ultimo comma, cod. proc. civ. - ratione temporis applicabile essendo stato il giudizio di appello introdotto nel 2014 - il ricorso per cassazione non è proponibile per il motivo previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.; le censure sollevate sono altresì inammissibili perché investono la valutazione dei fatti e l'apprezzamento degli elementi probatori da parte del giudice di merito e non sono pertanto proponibili dinanzi a questa Corte, che è giudice del diritto e non del fatto, ed in quanto appaiono formulate in modo confuso ed altresì del tutto generico con riguardo, in particolare, alla statuizione con cui la Corte territoriale ha ritenuto che le opere realizzate dal Cucinotta pregiudicassero il decoro architettonico dell'edificio condominiale, reputando irrilevanti gli altri interventi posti in essere dagli altri condomini, affermazione che non viene contestata in modo specifico e sotto il profilo del criterio di giudizio utilizzato, ai sensi dell'art. 1120, ultimo comma, cod. civ.; le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente; deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002.

P.Q.M .

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28674-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 450 di [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 545/2020 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 545 del 22. 7. 2010 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che aveva confermato la sentenza di primo grado che, accertata la illegittimità delle opere da lui realizzate in corrispondenza della porzione attribuitagli del sottotetto, adibito a mansarda, sito all'ultimo piano del fabbricato condominiale, lo aveva condannato al ripristino della pensilina nello stato originario; il condominio di via Nazionale n. 450 in [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso; considerato che: la sentenza impugnata ha rigettato l'appello sulla base del rilievo in fatto che le opere del convenuto erano consistite nel realizzare un balcone sul prospetto condominiale trasformando l'originaria finestra in porta, nella demolizione della copertura in tegole insistente sulla preesistente pensilina trasformandola in piano di calpestio del balcone in uso esclusivo e nella costruzione di un parapetto in muratura con mattoni forati per la chiusura del balcone, con apposizione di una ringhiera in ferro, ed ha affermato che le suddette opere erano illegittime in quanto avevano comportato la trasformazione della destinazione e l'appropriazione di un bene comune ai condomini ed avevano pregiudicato il decoro architettonico dell'edificio, alterando il prospetto della facciata interessata; con l'unico motivo il ricorrente denunzia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. e violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ., lamentando che la Corte territoriale abbia omesso qualsiasi approfondimento in ordine alla questione fondamentale relativa alla natura del manufatto preesistente, qualificato senza alcun riscontro probatorio e motivazione come pensilina in luogo che come sporto-balcone e pertanto prolungamento ideale della propria mansarda e per avere affermato, apoditticamente, che le opere realizzate compromettevano il decoro architettonico dell'edificio, omettendo di considerare che i numerosi interventi modificativi posti in essere dagli altri condomini avevano già inciso sull'asserito decoro architettonico; il motivo, che appare di scarsa intellegibilità, è inammissibile, atteso che, nel caso in cui la sentenza d'appello abbia confermato quella di primo grado ( c.d. doppia conforme ), ai sensi dell'art. 348, ultimo comma, cod. proc. civ. - ratione temporis applicabile essendo stato il giudizio di appello introdotto nel 2014 - il ricorso per cassazione non è proponibile per il motivo previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.; le censure sollevate sono altresì inammissibili perché investono la valutazione dei fatti e l'apprezzamento degli elementi probatori da parte del giudice di merito e non sono pertanto proponibili dinanzi a questa Corte, che è giudice del diritto e non del fatto, ed in quanto appaiono formulate in modo confuso ed altresì del tutto generico con riguardo, in particolare, alla statuizione con cui la Corte territoriale ha ritenuto che le opere realizzate dal Cucinotta pregiudicassero il decoro architettonico dell'edificio condominiale, reputando irrilevanti gli altri interventi posti in essere dagli altri condomini, affermazione che non viene contestata in modo specifico e sotto il profilo del criterio di giudizio utilizzato, ai sensi dell'art. 1120, ultimo comma, cod. civ.; le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente; deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002. P.Q.M . La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così de
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