CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 giugno 1991
Cassazione n. 16562/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/06/1991 avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni di cui alla requisitoria del Pubblico Ministero Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari dell'1/06/2021 che ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Bari del 20/11/2015, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al delitto di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. 1. Al riguardo, deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 111 Cost. e 125 e 546 cod. proc. pen., nonché la mancanza di motivazione. In particolare, rileva come la sentenza impugnata, seppure correttamente riporti il nome dell'imputato, gli estremi indicativi della sentenza del Tribunale e la sintesi del processo e delle conclusioni delle parti, rechi, però, una motivazione relativa ad altra decisione, pronunciata nei confronti di altro imputato per fatti diversi da quelli ascritti al ricorrente. 2. Il Pubblico ministero presso questa Corte di legittimità, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del 15/02/2023, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Dalla lettura della pronuncia impugnata si rileva come alla corretta indicazione delle generalità dell'imputato, della sentenza di primo grado, della sintesi dei motivi di appello proposti e delle conclusioni delle parti, segue una motivazione avente riguardo ad un diverso procedimento penale a carico di altro imputato ("[OSCURATO:PERSONA]") per fatti avulsi rispetto a quelli oggetto del presente processo (evasione dalla misura degli arresti domiciliari). Ebbene, la totale distonia della parte motiva rispetto alla posizione processuale dell'imputato ed ai motivi di appello da questo ritualmente proposti rende la pronuncia impugnata affetta da nullità radicale in forza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Peraltro, il vizio rilevato non risulta emendabile mediante la procedura di correzione dell'errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen., a cui successivamente è ricorsa la Corte territoriale con separata ordinanza del 20/10/2021 facendo leva sul fatto che il dispositivo letto in udienza era stato correttamente pronunciato. In tal senso, viene in rilievo il principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità, secondo cui è nulla, ma non inesistente, la sentenza d'appello che, pur riportando correttamente il nome dell'imputato, la sentenza di primo grado e il dispositivo letto in udienza, reca una motivazione relativa ad altra decisione impugnata da un altro imputato; ne consegue che, mancando nella sostanza la motivazione, l'errore non è emendabile con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., ma dovrà procedersi, nel caso di impugnazione tempestiva, alla rinnovazione dell'intero giudizio (Sez. 6, n. 31965 del 02/07/2013, Rv. 255888; Sez. 6, n. 244 del 30/12/2014, Rv. 261801; Sez. 6, n. 17510 del 23/03/2018, Rv. 272811). 2. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata. L'annullamento va, però, disposto senza rinvio in virtù dell'intervenuto decorso del termine massimo di prescrizione del reato de quo. Infatti, posto che il tempus commissi delicti va individuato in data antecedente e prossima a quello di accertamento del reato indicato in rubrica il 31/01/2012, il termine massimo prescrizionale, pari a dieci anni in forza di quanto previsto dagli artt. 157 ss. cod. pen., è maturato, in assenza di sospensioni, il 31/01/2022, successivamente alla sentenza di appello. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per