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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 febbraio 2022

Cassazione n. 19502/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZA sui ricorsi proposti da: FODERA' PIETRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] FODERA' ANTONINO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] n144 a CO - en [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non punibili, in relazione al delitto di violenza privata di cui al capo E) - e non di cui al capo A), come erroneamente indicato nel dispositivo - commesso in data antecedente e prossima al 17 luglio 2012, per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen..

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse degli imputati consta di tre motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - 11 primo motivo denuncia la violazione dell'art. 610 cod. pen. e il vizio di motivazione, quanto alla dimostrazione dell'elemento oggettivo del delitto contestato.

Lamenta che dalla 'testimonianza rinnovata' di [OSCURATO:PERSONA] - il solo dichiarante ritenuto affidabile -, non era emersa né la prova che egli detenesse in comodato il magazzino (ubicato all'interno della sede principale della Sicilfert), né che egli fosse stato costretto a dismetterne l'uso, avendo, piuttosto, riferito che gli era stato concesso di accedere a quel magazzino per prelevare, di volta in volta, il fertilizzante, acquistato dalla 'Sicilfert', ed ivi lasciato in deposito, secondo le necessità dei clienti a cui lo rivendeva, e che, una volta informato dei contrasti insorti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e [OSCURATO:PERSONA], dall'altro, anche quanto alla gestione della società, aveva preferito interrompere ogni rapporto con tutti loro. - Il secondo motivo denuncia il vizio argomentativo da omessa motivazione rafforzata, necessaria in caso di ribaltamento in peius della sentenza di primo grado, e nullità della sentenza impugnata per mancato esame della memoria difensiva depositata in data 22 ottobre 2018.

Deduce, al riguardo, che il giudice d'appello non aveva indicato specificamente quali fossero gli elementi di prova che gli avevano consentito di ritenere - diversamente dal primo giudice - che la sostituzione del lucchetto, apposto sulla porta del magazzino, fosse opera di [OSCURATO:PERSONA], che aveva agito su istigazione dello zio Antonino, e che il magazzino stesso fosse ancora detenuto da [OSCURATO:PERSONA], in quanto nominato custode di esso; - Il terzo motivo denuncia omessa risposta all'eccezione di inammissibilità, per aspecificità, dell'appello del Pubblico Ministero, che non aveva chiarito perché spettasse al solo [OSCURATO:PERSONA] rescindere il contratto di comodato d'uso stipulato con [OSCURATO:PERSONA] e perché fosse provato che gli autori della sostituzione del lucchetto fossero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Il difensore degli imputati ha fatto pervenire, tramite PEC, in data 3 febbraio 2022, richiesta di trattazione orale dei ricorsi, che gli è stata accordata.

4. Con memoria in data 4 febbraio 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato le ragioni a sostegno della richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza deve essere annullata perché il reato è estinto per prescrizione.

1. La sentenza del Tribunale di Marsala del 13 ottobre 2016 aveva motivato l'assoluzione pronunciata nei confronti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di violenza privata di cui al capo E), rilevando che il fatto che lo integrava <<non risultava provato sul piano oggettivo», perché al [OSCURATO:PERSONA] era stata soltanto concessa la cortesia di usare quel magazzino per tenervi materiali di sua pertinenza, di modo che, non potendo egli vantare alcun titolo sull'immobile, la condotta di avergliene impedito l'accesso, a chiunque fosse riferibile, era priva di rilievo penale, essendo espressione di un diritto.

2. La sentenza della Corte di appello di Palermo in data 5 marzo 2020 ha ritenuto, invece, che il fatto medesimo fosse provato, ma che, per le modalità della condotta e per la modestia del danno arrecato al [OSCURATO:PERSONA], il quale non si era costituito parte civile e non aveva mai lamentato di aver subito un qualche pregiudizio di ordine patrimoniale dalla interdizione di fatto del comodato, gli imputati dovessero essere prosciolti ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen..

Ha giustificato la decisione assunta, certamente di sfavore per gli impugnanti, se non altro per il pregiudizio loro derivante dall'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale (Sez. 3, n. 36687 del 29/05/2019, Rv. 277666), osservando come potesse darsi per assodato che fosse stato [OSCURATO:PERSONA], su direttiva dello zio Antonino, a sostituire il lucchetto di chiusura del magazzino di pertinenza della società, in precedenza detenuto a propri fini dal ridetto [OSCURATO:PERSONA], e, quindi, sulla base di un contratto di comodato (questo non richiedendo forme particolari), tale fatto essendo stato acclarato in seno al giudizio conclusosi con l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] da ogni addebito di concorso nei fatti delittuosi ascritti al fratello [OSCURATO:PERSONA].

3. Ciò posto, deve riconoscersi che le censure articolate dai ricorrenti con i primi due motivi di ricorso non sono prive di fondamento.

Invero, il quadro fattuale valorizzato dal giudice di appello a sostegno del proprio convincimento circa la responsabilità degli imputati nella sostituzione del lucchetto apposto sulla porta del magazzino in uso al [OSCURATO:PERSONA] (in particolare, la sentenza del Tribunale di Marsala che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal concorso nelle truffe aggravate e nelle malversazioni ai danno dello Stato poste in essere dal fratello Michele), valutato al lume delle argomentazioni difensive [segnatamente, di quelle evidenzianti l'illogicità della decisione, nella parte in cui, per un verso, aveva confermato l'assoluzione degli imputati per il delitto di violenza privata di cui al capo F), commesso in data antecedente e prossima al 19 luglio 2012 - per avere costoro sostituito tutte le serrature di tutte le porte di accesso di tutti gli opifici della 'Sicilfere, onde cautelarsi dal rischio che [OSCURATO:PERSONA], pur venuto meno il collegamento funzionale con la 'Sicilfert', avendone dismesso la veste di amministratore, potesse continuare ad ingerirsi nella gestione dei beni ad essa riferibili - e, per altro verso, aveva ritenuto che nessuna scusante operasse per la condotta di sostituzione del lucchetto del magazzino in uso al [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo E), ancorché posta in essere in data 17 luglio 2012], non è tale da diradare le ombre circa l'effettiva dinamica della vicenda e il ruolo in essa avuto dai ricorrenti: profili, questi, sui quali, tuttavia, ogni ulteriore accertamento è precluso in ragione della prescrizione del reato, medio tempore maturata.

4. Tanto comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso, in Roma il 3 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore 2 (01 [OSCURATO:PERSONA] maglia essichelli [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sui ricorsi proposti da: FODERA' PIETRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] FODERA' ANTONINO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] n144 a CO - en [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non punibili, in relazione al delitto di violenza privata di cui al capo E) - e non di cui al capo A), come erroneamente indicato nel dispositivo - commesso in data antecedente e prossima al 17 luglio 2012, per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse degli imputati consta di tre motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - 11 primo motivo denuncia la violazione dell'art. 610 cod. pen. e il vizio di motivazione, quanto alla dimostrazione dell'elemento oggettivo del delitto contestato. Lamenta che dalla 'testimonianza rinnovata' di [OSCURATO:PERSONA] - il solo dichiarante ritenuto affidabile -, non era emersa né la prova che egli detenesse in comodato il magazzino (ubicato all'interno della sede principale della Sicilfert), né che egli fosse stato costretto a dismetterne l'uso, avendo, piuttosto, riferito che gli era stato concesso di accedere a quel magazzino per prelevare, di volta in volta, il fertilizzante, acquistato dalla 'Sicilfert', ed ivi lasciato in deposito, secondo le necessità dei clienti a cui lo rivendeva, e che, una volta informato dei contrasti insorti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e [OSCURATO:PERSONA], dall'altro, anche quanto alla gestione della società, aveva preferito interrompere ogni rapporto con tutti loro. - Il secondo motivo denuncia il vizio argomentativo da omessa motivazione rafforzata, necessaria in caso di ribaltamento in peius della sentenza di primo grado, e nullità della sentenza impugnata per mancato esame della memoria difensiva depositata in data 22 ottobre 2018. Deduce, al riguardo, che il giudice d'appello non aveva indicato specificamente quali fossero gli elementi di prova che gli avevano consentito di ritenere - diversamente dal primo giudice - che la sostituzione del lucchetto, apposto sulla porta del magazzino, fosse opera di [OSCURATO:PERSONA], che aveva agito su istigazione dello zio Antonino, e che il magazzino stesso fosse ancora detenuto da [OSCURATO:PERSONA], in quanto nominato custode di esso; - Il terzo motivo denuncia omessa risposta all'eccezione di inammissibilità, per aspecificità, dell'appello del Pubblico Ministero, che non aveva chiarito perché spettasse al solo [OSCURATO:PERSONA] rescindere il contratto di comodato d'uso stipulato con [OSCURATO:PERSONA] e perché fosse provato che gli autori della sostituzione del lucchetto fossero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il difensore degli imputati ha fatto pervenire, tramite PEC, in data 3 febbraio 2022, richiesta di trattazione orale dei ricorsi, che gli è stata accordata. 4. Con memoria in data 4 febbraio 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato le ragioni a sostegno della richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza deve essere annullata perché il reato è estinto per prescrizione. 1. La sentenza del Tribunale di Marsala del 13 ottobre 2016 aveva motivato l'assoluzione pronunciata nei confronti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di violenza privata di cui al capo E), rilevando che il fatto che lo integrava <<non risultava provato sul piano oggettivo», perché al [OSCURATO:PERSONA] era stata soltanto concessa la cortesia di usare quel magazzino per tenervi materiali di sua pertinenza, di modo che, non potendo egli vantare alcun titolo sull'immobile, la condotta di avergliene impedito l'accesso, a chiunque fosse riferibile, era priva di rilievo penale, essendo espressione di un diritto. 2. La sentenza della Corte di appello di Palermo in data 5 marzo 2020 ha ritenuto, invece, che il fatto medesimo fosse provato, ma che, per le modalità della condotta e per la modestia del danno arrecato al [OSCURATO:PERSONA], il quale non si era costituito parte civile e non aveva mai lamentato di aver subito un qualche pregiudizio di ordine patrimoniale dalla interdizione di fatto del comodato, gli imputati dovessero essere prosciolti ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.. Ha giustificato la decisione assunta, certamente di sfavore per gli impugnanti, se non altro per il pregiudizio loro derivante dall'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale (Sez. 3, n. 36687 del 29/05/2019, Rv. 277666), osservando come potesse darsi per assodato che fosse stato [OSCURATO:PERSONA], su direttiva dello zio Antonino, a sostituire il lucchetto di chiusura del magazzino di pertinenza della società, in precedenza detenuto a propri fini dal ridetto [OSCURATO:PERSONA], e, quindi, sulla base di un contratto di comodato (questo non richiedendo forme particolari), tale fatto essendo stato acclarato in seno al giudizio conclusosi con l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] da ogni addebito di concorso nei fatti delittuosi ascritti al fratello [OSCURATO:PERSONA]. 3. Ciò posto, deve riconoscersi che le censure articolate dai ricorrenti con i primi due motivi di ricorso non sono prive di fondamento. Invero, il quadro fattuale valorizzato dal giudice di appello a sostegno del proprio convincimento circa la responsabilità degli imputati nella sostituzione del lucchetto apposto sulla porta del magazzino in uso al [OSCURATO:PERSONA] (in particolare, la sentenza del Tribunale di Marsala che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal concorso nelle truffe aggravate e nelle malversazioni ai danno dello Stato poste in essere dal fratello Michele), valutato al lume delle argomentazioni difensive [segnatamente, di quelle evidenzianti l'illogicità della decisione, nella parte in cui, per un verso, aveva confermato l'assoluzione degli imputati per il delitto di violenza privata di cui al capo F), commesso in data antecedente e prossima al 19 luglio 2012 - per avere costoro sostituito tutte le serrature di tutte le porte di accesso di tutti gli opifici della 'Sicilfere, onde cautelarsi dal rischio che [OSCURATO:PERSONA], pur venuto meno il collegamento funzionale con la 'Sicilfert', avendone dismesso la veste di amministratore, potesse continuare ad ingerirsi nella gestione dei beni ad essa riferibili - e, per altro verso, aveva ritenuto che nessuna scusante operasse per la condotta di sostituzione del lucchetto del magazzino in uso al [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo E), ancorché posta in essere in data 17 luglio 2012], non è tale da diradare le ombre circa l'effettiva dinamica della vicenda e il ruolo in essa avuto dai ricorrenti: profili, questi, sui quali, tuttavia, ogni ulteriore accertamento è precluso in ragione della prescrizione del reato, medio tempore maturata. 4. Tanto comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, in Roma il 3 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore 2 (01 [OSCURATO:PERSONA] maglia essichelli [OSCURATO:PERSONA]
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