CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 18297/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a FORLI il 26/03/1997 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Forlì del 5 ottobre 2023, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art.81 cod. pen. e 73, comma 5, d.p.r. 309/90 per aver detenuto sostanza stupefacente del tipo di cocaina, hashish e marijuana, ai fini di spaccio. 2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso: a) violazione di legge e vizio di moti-vazione in relazione alla determinazione della pena; b) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti ge-neriche di cui all'art 62 bis cod. pen. 3. La prima censura è inammissibile in quanto proposta con motivo non de-nunciabile in questa sede di legittimità, posto che la decisione impugnata è sor-retta da conferente apparato argomentativo (cfr. pp. 4-5), di pieno rispetto della previsione normativa, quanto all'effettuata determinazione del trattamento san-zionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede, infatti, solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque su-periore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di me-rito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irro-gare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243- 01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Rv. 258356- 01). 4. Quanto al secondo motivo, afferente al mancato riconoscimento delle cir-costanze attenuanti generiche, lo stesso è inammissibile in quanto manifesta-mente infondato alla luce della congrua argomentazione relativa alla negativa per-sonalità dimostrata dall'imputato, anche considerando il suo comportamento pro-cessuale, caratterizzato da parziali ammissioni e significative omissioni su prece-denti condanne subite all'estero, al fine di restringere la propria responsabilità. 8. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al paga-mento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i 2profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P. P.Q.Mmende. Così deciso il 28/04/2026 te , rranti 3