CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 14778/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA]: contributi previdenza RGN Cron. Rep. CC 22.3.23 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Aventina n.3/A, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende con l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimata – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di BARI n. 2099/16 pubblicata i l 26 / 7 /2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: La Corte d’appello di Bari confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione svolta da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. avverso una cartella esattoriale emessa dall’Inps e avente ad oggetto sanzioni per mancato pagamento di contributi relativamente al dipendente [OSCURATO:PERSONA]. Costui era stato prima licenziato in data 21.5.1995 dall’istituto di credito e poi reintegrato a decorrere dal 2.1.1998 in forza di un accordo conciliativo ove veniva revocato il licenziamento e gli si riconoscevano “le coperture assicurative – previdenziali nessuna esclusa, per il periodo dal 21.5.1994 al 2.1.1998 e con il riconoscimento dell’anzianità contributiva”. La Corte invocava Cass. S.U. n.19665/14,che ha escluso l’omissione contributiva di cui all’art.116, co.8, lett. a) l.n.388/00 nel caso di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro con effetto ex tunc a seguito di licenziamento annullato, e ha nega to che durante il periodo antecedente al ripristino del rapporto vi fossero i presupposti della sanzione civile. Avverso la sentenza ricorre l’Inps, in proprio e come procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti (S.C.C.I.) spa, per un motivo. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso, illustrato da memoria, mentre è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] camerale, il collegio riservava 60 giorni per il deposito della presente ordinanza. Ritenuto che: Con l’unico motivo di ricorso l’Inps denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.116, co.8 e 9 l. n.388/00. Sostiene che, essendo stato revocato il licenziamento per accordo delle parti, il rapporto di lavoro non si è mai interrotto, sicché l’istituto di credito, nel periodo dal 21.5.1994 al 2.1.1998 avrebbe dovuto pagare i contributi, invece pagati solo dopo, ovvero in data 20.1.1998. Il motivo non è fondato. Occorre premettere che il licenziamento fu intimato il 21.5.1995, prima delle modifiche apportate dalla l. n.92/12 alla revoca del licenziamento in seno al novellato art.18 l. n.300/70. Nel regime previgente, la revoca del licenziamento, quale atto unilaterale, non era più ammessa una volta che il licenziamento fosse stato comunicato al lavoratore. Ciò in quanto il licenziamento, essendo atto recettizio, produce i propri effetti nel momento in cui viene a conoscenza del destinatario, determinando la risoluzione del rapporto di lavoro. Comunicato il licenziamento al lavoratore, il rapporto poteva essere ripristinato in forza di accordo bilaterale che trovasse il consenso anche del lavoratore (Cass.9483/99, Cass.23435/16). Nel caso di specie, essendo stato il licenziamento comunicato, il rapporto si ricostituì in forza del successivo accordo bilaterale contenuto nel verbale di conciliazione, e non per revoca unilaterale, intesa come contrarius actus, del datore di lavoro.Il fatto che le parti abbiano parlato di revoca del licenziamento nel testo dell’accordo conciliativo resta irrilevante, poiché l’espressione “revoca” vale come formula di stile a esprimere la volontà, necessariamente bilaterale, di ricostituire il rapporto. Il rapporto vennericostituito dal 2.1.1998, sebbene con effetto ex tunc, poiché furono riconosciute al lavoratore “le coperture assicurative – previdenziali nessuna esclusa, per il periodo dal 21.5.1994 al 2.1.1998 e con il riconoscimento dell’anzianità contributiva”. La ricostituzione ex tunc trova però il suo titolo costitutivo non nell’originario rapporto di lavoro, che era stato risolto dal licenziamento comunicato, ma in un nuovo accordo bilaterale. Questa Corte (Cass. S.U., n.19665/14) ha chiarito che il presupposto dell’omissione contributiva (art.116, co.8, lett. a) l. n.388/00) si ha rispetto al solo licenziamento nullo o inefficace, poiché in tal caso il rapporto di lavoro non si è mai interrotto, e la sentenza si limita ad un mero accertamento.Nel caso di licenziamento annullato, invece, la sentenza è costitutiva e rappresenta il titolo che ricostituisce, seppure ex tunc in forza di una fictio iuris, un rapporto che, fino al tempo della sentenza, era stato risolto. Fino al tempo della sentenza, proprio perché era mancato il rapporto di lavoro, non vi era obbligo di contribuzione, il quale riprende dal momento della sentenza e include il montante dei contributi arretrati non pagati dal tempo del licenziamento a quello della sentenza. Proprio a quest’ultima ipotesi è assimilabile il caso di ricostituzione del rapporto ex tunc per nuovo accordo delle parti. In ambedue le ipotesi, infatti, il licenziamento intimato non è nullo, e quindi ha estinto il rapporto di lavoro. È solo in forza di un fatto costitutivo nuovo (sentenza o accordo delle parti) che il rapporto viene ricostituito con retrodatazione dei suoi effetti. In ambedue i casi, fino alla ricostituzione ex tunc, l’obbligo di pagare i contributi tempo per tempo non vi è, proprio perché, prima della ricostituzione, più non sussisteva il rapporto lavorativo. La sentenza, non essendosi discostata da tale pr incipi o , va confermata , senza necessità di soffermarsi sulle eccezioni preliminari svolte dalla controricorrente. Le spese di lite del presente giudizio di cassazione sono compensate, attesa la novità della questione su cui mancano precedenti specifici di questa Corte. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio di cassazione; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13