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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37785/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 059LBSH nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.EZZINE Ahmed ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Venezia, riqualificati i fatti contestati nella ipotesi di cui all'art.73 comma 5 Dpr 309/90, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni uno mesi quat- tro di reclusione ed euro 1.400 di multa.

2. Lamenta il ricorrente la misura del trattamento sanzionatorio non improntata a misura superiore alla media edittale e comunque eccessivo.

Si duole altresì del mancato riconoscimento della circostanza attenuante della collaborazione ai sensi dell'art.73 comma 7 Dpr 309/90 in ragione delle utili propalazioni fornite dal ricorrente all'autorità giudiziaria.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano ma- nifestamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato il quale fornisce adeguata conl:ezza delle ra- gioni del trattamento sanzionatorio nell'ambito di una pena edittale im- prontata a criteri medi edittali, evidenziando la particolare gravità e peri- colosità della condotta in ragione della rilevante quantità di sostanza stu- pefacente detenuta e dei numerosi carichi pendenti per fatti della stessa specie, nonché per il reato di rapina, così da connotare di particolare an- tidoverosità la condotta e da delineare una notevole capacità a delinquere. 3.1 Quanto alla ipotesi attenuata di cui all'art.73 comma 7 Dpr 309/90 la stessa risulta essere stata esclusa con motivazione non mani- festamente illogica o contraddittoria e nel motivo di ricorso la difesa dell'imputato si limita a reiterare, in termini peraltro generici, le doglianze proposte in grado di appello, che peraltro risultano adeguatamente con- siderate e disattese dalla Corte di Appello di Venezia.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in di- spositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 6 Luglio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 059LBSH nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.EZZINE Ahmed ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Venezia, riqualificati i fatti contestati nella ipotesi di cui all'art.73 comma 5 Dpr 309/90, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni uno mesi quat- tro di reclusione ed euro 1.400 di multa. 2. Lamenta il ricorrente la misura del trattamento sanzionatorio non improntata a misura superiore alla media edittale e comunque eccessivo. Si duole altresì del mancato riconoscimento della circostanza attenuante della collaborazione ai sensi dell'art.73 comma 7 Dpr 309/90 in ragione delle utili propalazioni fornite dal ricorrente all'autorità giudiziaria. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano ma- nifestamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato il quale fornisce adeguata conl:ezza delle ra- gioni del trattamento sanzionatorio nell'ambito di una pena edittale im- prontata a criteri medi edittali, evidenziando la particolare gravità e peri- colosità della condotta in ragione della rilevante quantità di sostanza stu- pefacente detenuta e dei numerosi carichi pendenti per fatti della stessa specie, nonché per il reato di rapina, così da connotare di particolare an- tidoverosità la condotta e da delineare una notevole capacità a delinquere. 3.1 Quanto alla ipotesi attenuata di cui all'art.73 comma 7 Dpr 309/90 la stessa risulta essere stata esclusa con motivazione non mani- festamente illogica o contraddittoria e nel motivo di ricorso la difesa dell'imputato si limita a reiterare, in termini peraltro generici, le doglianze proposte in grado di appello, che peraltro risultano adeguatamente con- siderate e disattese dalla Corte di Appello di Venezia. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in di- spositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 Luglio 2
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