CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20316/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 12566-2016, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] d’Aquino n. 116, presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n.4645/16/2015della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Siracusa, depositata il 10novembre 2015; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 4645/16/2015, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Cartella di pagamento – Notificazione –Regolarità RGN 12566/2016 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA], sez. staccata di Siracusa, che, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto il ricorso introduttivo del contribuente avverso la cartella di pagamento notificata dalla SERIT Sicilia s.p.a., con cui era stato richiesto il pagamento di € 1.246.154,95 a titolo di Iva, Irpef ed Irap per gli anni d’imposta 2005 e 2006. Per quanto emerge dalla sentenza e dal ricorso il Controsceri aveva impugnato la cartella dolendosi, oltre che di vizi relativi al contenuto dell’atto, della omessa notifica dei prodromici avvisi d’accertamento. L’Agenzia delle entrate e l’Agente della riscossione si erano costituiti contestando le ragioni del ricorso, che fu rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa con sentenza n. 413/04/2012, sulla constata ritualità degli avvisi d’accertamento, divenuti pertanto definitivi, e della cartella di pagamento. L’appello proposto dal contribuente dinanzi alla Commissione regionale fu invece accolto con la sentenza ora impugnata dinanzi a questa Corte. Il giudice regionale ha ritenuto che la notificazione degli avvisi d’accertamento e della cartella, eseguite nelle forme dell’art. 140 cod. proc. civ., fosse irrituale e nulla, così dichiarandone la nullità. L’Agenzia delle entrate ha censurato la pronuncia, di cui ne ha chiesto la cassazione, affidandosi a sei motivi, cui ha resistito il contribuente con controricorso. Nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2023 la causa è stata discussa. Il contribuente ha ritualmente depositato atto di nomina di nuovo difensore, in aggiunta al primo. Considerato che Preliminarmente deve rilevarsi che nel presente giudizio, con cui si impugna innanzitutto la cartella erariale notificata al contribuente, risulta che l’Agenzia delle entrate ha notificato il ricorso al solo contribuente e non anche all’Agente della riscossione-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- pur costituito in grado d’appello e litisconsorte processuale (cd. “litisconsorzio unitario o quasi necessario”) della ricorrente medesima. Deve pertanto ordinarsi all’Agenzia delle entrate la notificazione del ricorso all’agente della riscossione, al fine della integrazione del contraddittorio. Il processo va dunque rinviato a nuovo ruolo.RGN 12566/2016 Consigliere rel. Federici P.Q.M. Ordina all’Agenzia delle entrate la notifica del ricorso all’Agente della riscossione, assegnando termine di gg. 90 dalla comunicazione della suestesa ordinanza. Rinvia