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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 aprile 2025

Cassazione n. 21841/2025

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 1277/2025 CC - 10/04/2025 R.G.N. 5906/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/07/1992 (C.U.I. 05HPP54) avverso l'ordinanza del 30/01/2025 del Tribunale di Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 21841/2025 Roma, lì, 10/06/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 30 gennaio 2025 il Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di furto e di rapina commessi il 22/07/2020, il 21/09/2020 e il 19/02/2021, giudicati con tre diverse sentenze.

Il giudice ha ritenuto insussistente la medesimezza del disegno criminoso perché i reati, benché tutti diretti contro il patrimonio e commessi in ristretto ambito temporale, non presentano elementi idonei a far ritenere che siano stati commessi in esecuzione di un unico disegno criminoso programmato sin dal primo di essi, in quanto commessi con modalità esecutive diverse e con complici diversi, trattandosi di un furto con destrezza commesso in danno di una donna anziana e con l’ausilio di due donne complici, un furto di alcoolici commesso con un complice in un supermercato, trasformatosi in rapina impropria per la reazione contro i sorveglianti, e di un tentativo di furto in altro supermercato, per beni di modico valore e compiuto senza violenza.

Inoltre, in relazione a quest’ultimo il delitto, il giudice del merito ha implicitamente escluso la continuazione con il primo furto, prendendolo in esame ma solo per escludere l’aumento per la recidiva.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione.

Il giudice ha respinto la richiesta senza tenere conto della omogeneità e prossimità spazio-temporale dei reati, ed anche della analogia delle modalità esecutive, essendo tutti degli impossessamenti caratterizzati dalla destrezza o dalla violenza, nonché commessi con l’identica finalità di procurarsi il necessario per il proprio sostentamento.

La Corte di cassazione ha stabilito che, ai fini del riconoscimento della continuazione, la programmazione unitaria non deve essere dettagliata, ma è sufficiente che i vari reati siano stati previsti in modo generico.

L’ordinanza non chiarisce per quali motivi non riconosca tale programmazione generica, pur essendo evidente che il ricorrente ha ideato una serie di reati per procurarsi un profitto.

Inoltre essa è errata laddove sostiene che il giudice del merito abbia escluso implicitamente la continuazione tra i due delitti di furto, dal momento che, non essendo stata richiesta l’applicazione di tale istituto, il giudice non aveva motivo di valutarne la sussistenza, né l’ha concretamente valutata, neppure d’ufficio.

La decisione del giudice della cognizione preclude un giudizio diverso da parte del giudice dell’esecuzione solo purché la continuazione sia stata effettivamente esclusa, avendo la giurisprudenza precisato che il mancato esame della questione non comporta un giudicato negativo, così come non è rilevante la mancata prospettazione della questione in sede di cognizione.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.

2. L'ordinanza impugnata è motivata in modo approfondito e non illogico, e risulta avere valutato tutti gli argomenti prospettati dal ricorrente, ed avere esaminato le sentenze da lui depositate.

La sua conclusione, che non sia dimostrata la sussistenza di un unico disegno criminoso tra i reati giudicati separatamente, è fondata, quindi, sugli elementi tratti dai provvedimenti allegati dallo stesso ricorrente, e non è illogica stante la rilevante diversità delle modalità esecutive dei vari delitti, aventi tutti un carattere estemporaneo ed occasionale, trattandosi di condotte tenute approfittando di circostanze favorevoli non programmabili, ovvero organizzate, come nel caso del primo furto con destrezza, con la presenza di complici coinvolti in quell'unico fatto, circostanza che impone di escludere che, in quel momento, il ricorrente avesse programmato anche i successivi reati, compiuti però a mesi di distanza, uno di essi con altro complice, e usando violenza e non destrezza.

La motivazione del provvedimento impugnato è quindi adeguata, logica e non apparente né contraddittoria, e conforme al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. » (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

L'unicità del movente, indicato nella volontà di procurarsi denaro o altri beni per il proprio sostentamento, non costituisce un elemento idoneo a dimostrare la sussistenza della continuazione, richiedendo questa la prova di una unicità del disegno criminoso, cioè della previa, originaria programmazione, almeno nelle linee generali, dei vari reati.

Il movente costituisce solo la spinta che determina il soggetto a commettere il singolo reato, anche in modo occasionale e dettato da particolari contingenze, mentre la continuazione richiede, come detto, la programmazione e l'ideazione originaria dei vari reati, sin dal primo delitto.

Pertanto «l'unicità del movente rileva ai fini della continuazione solo se il proposito criminoso risulti connotato da specificità e concretezza» (Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Rv. 256307).

La mera decisione di mantenersi commettendo reati che consentano di procurarsi denaro o altri mezzi con cui soddisfare le proprie esigenze non costituisce una programmazione specifica e concreta di delitti uniti dal medesimo disegno criminoso, bensì rappresenta una scelta di vita delinquenziale, venendo poi le singole condotte decise ed attuate in modo occasionale, a seconda delle opportunità.

3. La motivazione dell'ordinanza è, invece, errata nella parte in cui il giudice ha ritenuto implicitamente esclusa, dal giudice della cognizione, la sussistenza del vincolo della continuazione tra i due delitti di furto, per avere egli esaminato la prima condanna solo al fine di escludere la recidiva.

L'ordinanza stessa evidenzia che la possibile sussistenza della continuazione tra tali reati non è stata valutata dal giudice di merito, evidentemente perché la questione non è stata posta dalle parti né egli l'ha valutata d'ufficio, ed affermare l'esistenza di una decisione negativa, su una questione che non è stata in alcun modo sottoposta alla valutazione del giudice, è del tutto errato, non potendo attribuirsi alcun rilievo all'assenza di motivazione quando il giudice ha legittimamente omesso di pronunciarsi, in assenza di una specifica istanza o prospettazione di una delle parti.

Questa Corte ha affermato, infatti, che «In tema di continuazione tra più fatti di reato, la mancata prospettazione dell'unitarietà del disegno criminoso in sede di cognizione non costituisce indice negativo della sua esistenza, che può essere riconosciuta anche in fase esecutiva. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che non sussiste un onere per l'interessato di chiedere l'applicazione della continuazione in sede cognitoria, ed, inoltre, che il silenzio, in quanto tale, in assenza di una previsione di legge, che univocamente lo qualifichi come espressivo di una specifica manifestazione di volontà, è in sé giuridicamente irrilevante)» (Sez. 1, n. 18343 del 03/06/2020, Rv. 279188)

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 10 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Siani

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 1277/2025 CC - 10/04/2025 R.G.N. 5906/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/07/1992 (C.U.I. 05HPP54) avverso l'ordinanza del 30/01/2025 del Tribunale di Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 21841/2025 Roma, lì, 10/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 30 gennaio 2025 il Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di furto e di rapina commessi il 22/07/2020, il 21/09/2020 e il 19/02/2021, giudicati con tre diverse sentenze. Il giudice ha ritenuto insussistente la medesimezza del disegno criminoso perché i reati, benché tutti diretti contro il patrimonio e commessi in ristretto ambito temporale, non presentano elementi idonei a far ritenere che siano stati commessi in esecuzione di un unico disegno criminoso programmato sin dal primo di essi, in quanto commessi con modalità esecutive diverse e con complici diversi, trattandosi di un furto con destrezza commesso in danno di una donna anziana e con l’ausilio di due donne complici, un furto di alcoolici commesso con un complice in un supermercato, trasformatosi in rapina impropria per la reazione contro i sorveglianti, e di un tentativo di furto in altro supermercato, per beni di modico valore e compiuto senza violenza. Inoltre, in relazione a quest’ultimo il delitto, il giudice del merito ha implicitamente escluso la continuazione con il primo furto, prendendolo in esame ma solo per escludere l’aumento per la recidiva. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il giudice ha respinto la richiesta senza tenere conto della omogeneità e prossimità spazio-temporale dei reati, ed anche della analogia delle modalità esecutive, essendo tutti degli impossessamenti caratterizzati dalla destrezza o dalla violenza, nonché commessi con l’identica finalità di procurarsi il necessario per il proprio sostentamento. La Corte di cassazione ha stabilito che, ai fini del riconoscimento della continuazione, la programmazione unitaria non deve essere dettagliata, ma è sufficiente che i vari reati siano stati previsti in modo generico. L’ordinanza non chiarisce per quali motivi non riconosca tale programmazione generica, pur essendo evidente che il ricorrente ha ideato una serie di reati per procurarsi un profitto. Inoltre essa è errata laddove sostiene che il giudice del merito abbia escluso implicitamente la continuazione tra i due delitti di furto, dal momento che, non essendo stata richiesta l’applicazione di tale istituto, il giudice non aveva motivo di valutarne la sussistenza, né l’ha concretamente valutata, neppure d’ufficio. La decisione del giudice della cognizione preclude un giudizio diverso da parte del giudice dell’esecuzione solo purché la continuazione sia stata effettivamente esclusa, avendo la giurisprudenza precisato che il mancato esame della questione non comporta un giudicato negativo, così come non è rilevante la mancata prospettazione della questione in sede di cognizione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. 2. L'ordinanza impugnata è motivata in modo approfondito e non illogico, e risulta avere valutato tutti gli argomenti prospettati dal ricorrente, ed avere esaminato le sentenze da lui depositate. La sua conclusione, che non sia dimostrata la sussistenza di un unico disegno criminoso tra i reati giudicati separatamente, è fondata, quindi, sugli elementi tratti dai provvedimenti allegati dallo stesso ricorrente, e non è illogica stante la rilevante diversità delle modalità esecutive dei vari delitti, aventi tutti un carattere estemporaneo ed occasionale, trattandosi di condotte tenute approfittando di circostanze favorevoli non programmabili, ovvero organizzate, come nel caso del primo furto con destrezza, con la presenza di complici coinvolti in quell'unico fatto, circostanza che impone di escludere che, in quel momento, il ricorrente avesse programmato anche i successivi reati, compiuti però a mesi di distanza, uno di essi con altro complice, e usando violenza e non destrezza. La motivazione del provvedimento impugnato è quindi adeguata, logica e non apparente né contraddittoria, e conforme al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. » (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). L'unicità del movente, indicato nella volontà di procurarsi denaro o altri beni per il proprio sostentamento, non costituisce un elemento idoneo a dimostrare la sussistenza della continuazione, richiedendo questa la prova di una unicità del disegno criminoso, cioè della previa, originaria programmazione, almeno nelle linee generali, dei vari reati. Il movente costituisce solo la spinta che determina il soggetto a commettere il singolo reato, anche in modo occasionale e dettato da particolari contingenze, mentre la continuazione richiede, come detto, la programmazione e l'ideazione originaria dei vari reati, sin dal primo delitto. Pertanto «l'unicità del movente rileva ai fini della continuazione solo se il proposito criminoso risulti connotato da specificità e concretezza» (Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Rv. 256307). La mera decisione di mantenersi commettendo reati che consentano di procurarsi denaro o altri mezzi con cui soddisfare le proprie esigenze non costituisce una programmazione specifica e concreta di delitti uniti dal medesimo disegno criminoso, bensì rappresenta una scelta di vita delinquenziale, venendo poi le singole condotte decise ed attuate in modo occasionale, a seconda delle opportunità. 3. La motivazione dell'ordinanza è, invece, errata nella parte in cui il giudice ha ritenuto implicitamente esclusa, dal giudice della cognizione, la sussistenza del vincolo della continuazione tra i due delitti di furto, per avere egli esaminato la prima condanna solo al fine di escludere la recidiva. L'ordinanza stessa evidenzia che la possibile sussistenza della continuazione tra tali reati non è stata valutata dal giudice di merito, evidentemente perché la questione non è stata posta dalle parti né egli l'ha valutata d'ufficio, ed affermare l'esistenza di una decisione negativa, su una questione che non è stata in alcun modo sottoposta alla valutazione del giudice, è del tutto errato, non potendo attribuirsi alcun rilievo all'assenza di motivazione quando il giudice ha legittimamente omesso di pronunciarsi, in assenza di una specifica istanza o prospettazione di una delle parti. Questa Corte ha affermato, infatti, che «In tema di continuazione tra più fatti di reato, la mancata prospettazione dell'unitarietà del disegno criminoso in sede di cognizione non costituisce indice negativo della sua esistenza, che può essere riconosciuta anche in fase esecutiva. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che non sussiste un onere per l'interessato di chiedere l'applicazione della continuazione in sede cognitoria, ed, inoltre, che il silenzio, in quanto tale, in assenza di una previsione di legge, che univocamente lo qualifichi come espressivo di una specifica manifestazione di volontà, è in sé giuridicamente irrilevante)» (Sez. 1, n. 18343 del 03/06/2020, Rv. 279188) 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Siani
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