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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023

Cassazione n. 23877/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 12 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Milano, pronunciata il 26 marzo 2021 ad esito di giudizio abbreviato, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata rapina impropria.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione per travisamento della prova, tra l'altro non dedotto come motivo di appello, posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato ad ottenere, mediante generiche doglianze in punto di fatto, una lettura alternativa delle fonti probatorie, preclusa al sindacato di legittimità; attesa la puntuale motivazione resa, esente da vizi logici e giuridici, anche mediante il richiamo alle puntuali argomentazioni del GIP, che ha evidenziato, a pagina 5, la coerenza e la puntualità della versione della vittima, alla luce dei plurimi riscontri oggettivi, oltre che dell'esplicito riconoscimento fotografico, rispetto a quella del ricorrente e l'irrilevanza dei motivi della sottrazione in presenza dell'ingiusto profitto idoneo ad integrare il delitto contestato; considerato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, sono inammissibili tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 12 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Milano, pronunciata il 26 marzo 2021 ad esito di giudizio abbreviato, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata rapina impropria. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione per travisamento della prova, tra l'altro non dedotto come motivo di appello, posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato ad ottenere, mediante generiche doglianze in punto di fatto, una lettura alternativa delle fonti probatorie, preclusa al sindacato di legittimità; attesa la puntuale motivazione resa, esente da vizi logici e giuridici, anche mediante il richiamo alle puntuali argomentazioni del GIP, che ha evidenziato, a pagina 5, la coerenza e la puntualità della versione della vittima, alla luce dei plurimi riscontri oggettivi, oltre che dell'esplicito riconoscimento fotografico, rispetto a quella del ricorrente e l'irrilevanza dei motivi della sottrazione in presenza dell'ingiusto profitto idoneo ad integrare il delitto contestato; considerato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, sono inammissibili tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 23877/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris