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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2024

Cassazione n. 22224/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] D pro Gianni e la memoria conclusiva depositata in data 4 aprile 2024 con la quale il difensore del ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta v erronea interpretazione dell'art.640 cod. pen.A( vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa ed all'attendibilità della persona offesa è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale: rilevato che la Corte territoriale ha indicato, con motivazione priva di illogicità e congrua con le risultanze processuali, gli elementi probatori da cui desumere la penale responsabilità del ricorrente e l'idoneità degli artifici e raggiri posti in essere dal [OSCURATO:PERSONA] a trarre in inganno la persona offesa (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici dell'appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all'accusa da parte del querelante (vedi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell'A ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il,2r ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]E-Stensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] D pro Gianni e la memoria conclusiva depositata in data 4 aprile 2024 con la quale il difensore del ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta v erronea interpretazione dell'art.640 cod. pen.A( vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa ed all'attendibilità della persona offesa è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale: rilevato che la Corte territoriale ha indicato, con motivazione priva di illogicità e congrua con le risultanze processuali, gli elementi probatori da cui desumere la penale responsabilità del ricorrente e l'idoneità degli artifici e raggiri posti in essere dal [OSCURATO:PERSONA] a trarre in inganno la persona offesa (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici dell'appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all'accusa da parte del querelante (vedi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell'A ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il,2r ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]E-Stensore I
Sentenza Cassazione n. 22224/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris