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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40892/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non mettono in alcun modo in crisi la puntualità delle valutazioni e la linearità logico giuridica delle argomentazioni spese dai giudici del merito nel cristallizzare la responsabilità del ricorrente per il fatto contestato e ciò anche con riguardo al dato inerente alla mancanza contestazione, al Giordano, di condotte sanzionabili ai sensi dell'art 416 bis cp in occasione del processo nel corso del quale sono state rese le dichiarazioni oltraggiose sanzionate ai sensi dell'ad 343 cp, aspetto che la difesa ritiene frutto di una travisata lettura delle emergenze acquisite ma che resta indifferente al fine, sia perché siffatta circostanza non risulta valorizzata dai Giudici del merito nel pervenire al giudizio di responsabilità, sia perché la stessa, con riguardo agli aspetti residuali emarginati dal ricorso ( diretti a contrastare l'aggravante del metodo mafioso imputata al ricorrente), risulta inadeguatamente prospettata senza allegare all'impugnazione alcun tratto docùmentale a supporto del relativo assunto, così da rendere irrituale, in punto di autosufficienza del ricorso, la relativa deduzione rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non mettono in alcun modo in crisi la puntualità delle valutazioni e la linearità logico giuridica delle argomentazioni spese dai giudici del merito nel cristallizzare la responsabilità del ricorrente per il fatto contestato e ciò anche con riguardo al dato inerente alla mancanza contestazione, al Giordano, di condotte sanzionabili ai sensi dell'art 416 bis cp in occasione del processo nel corso del quale sono state rese le dichiarazioni oltraggiose sanzionate ai sensi dell'ad 343 cp, aspetto che la difesa ritiene frutto di una travisata lettura delle emergenze acquisite ma che resta indifferente al fine, sia perché siffatta circostanza non risulta valorizzata dai Giudici del merito nel pervenire al giudizio di responsabilità, sia perché la stessa, con riguardo agli aspetti residuali emarginati dal ricorso ( diretti a contrastare l'aggravante del metodo mafioso imputata al ricorrente), risulta inadeguatamente prospettata senza allegare all'impugnazione alcun tratto docùmentale a supporto del relativo assunto, così da rendere irrituale, in punto di autosufficienza del ricorso, la relativa deduzione rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 20
Sentenza Cassazione n. 40892/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris