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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 13836/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15526/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Campobasso, [OSCURATO:PERSONA], 9, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], o • ‹, (( < (...-/ n(- t-ln (r ("4- ' ji 2 - controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 332/3/16, depositata il 24/06/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: t

1. L'Agenzia delle Entrate ricorre, con tre motivi, contro [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, avverso la sentenza con la quale la C.t.r. del Molise ha rigettato l'appello dalla medesima proposto contro la sentenza della C.t.p. di Campobasso che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso le cartelle esattoriali nn. 02720080001334152 0272008000145575901, derivanti dagli avvisi di accertamento emessi nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] per gli anni di imposta 2001, 2002, 2003, 2004 e con il quale quest'ultimo aveva sostenuto di essere uscito dalla compagine societaria il 20 gennaio 2000.

2. In particolare, la C.t.r. motivava evidenziando che a) la C.t.p. aveva correttamente preso atto che il contribuente, sin dal 2000, non faceva più parte della compagine societaria; b) sebbene il contribuente avesse dichiarato anche per gli anni successivi redditi da partecipazione, si trattava di circostanza non decisiva, stante la natura di dichiarazioni di scienza delle dichiarazioni dei redditi, come tali ritrattabili; c) in ogni caso, il contribuente era chiamato a rispondere dei maggiori redditi imputati alla società, e non di quelli spontaneamente ed a suo dire erroneamente denunciati; d) l'Ufficio non aveva dato prova di aver notificato al contribuente l'accertamento condotto nei confronti della società; e) dall'atto di appello si desumeva, al contrario, che al contribuente erano state notificate le sole cartelle impugnate e gli avvisi concernenti la quota di partecipazione detenuta prima della cessazione del rapporto sociale; f) il contribuente, non essendo stato destinatario degli avvisi di accertamento relativi ai maggiori redditi della società, non poteva essere travolto dalla definitività dei medesimi, anche in ragione della sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra società e soci.

Considerato che:1.

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denunzia, in relazione all'art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 112 cod. proc. civ.

In particolare, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver rigettato l'appello sul presupposto che al contribuente non fossero stati notificati gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società, sebbene tale rilievo non fosse mai stato sollevato dal contribuente il quale aveva posto in discussione la sola questione della sua «appartenenza» alla società.

2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denunzia, in relazione all'art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 19 d.lgs. 31/dicembre/1992,n. 546.

In particolare, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto il ricorso avverso le cartelle di pagamento per vizi degli avvisi di accertamento per i redditi di partecipazione, divenuti definitivi per mancanza di impugnazione, pur avendo dato atto che i medesimi erano stati notificati al contribuente.

3. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente denunzia, in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2300 e 2697 cod. civ.

In particolare la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto valido il recesso dalla società.

4. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati. 4.1 La C.t.r. pur in assenza di specifica doglianza del contribuente nel ricorso introduttivo innanzi alla C.t.p. (il cui contenuto è ritualmente riportato in ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza), ha accolto l'appello ed ha annullato le cartelle esattoriali impugnate, assumendo l'omessa notifica al contribuente dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società partecipata, sebbene tale censura, oltre che mai proposta in giudizio, non fosse nemmeno stata posta a fondamento della sentenza di primo grado. 4.2 Dette ultime circostanze trovano conferma nello stesso controricorso ove, nel sintetizzare i motivi sottesi all'impugnazione della cartella esattoriale e le statuizioni della sentenza di primo grado, non si fa riferimento alcuno alla questione, ritenuta dirimente dalla C.t.r., della omessa notifica dell'avviso di accertamento che costituiva l'atto presupposto delle cartelle esattoriali impugnate. 4.3 Nel controricorso il contribuente assume che il difetto di notifica dell'accertamento unitario sarebbe stato oggetto di implicita censura in ragione delle seguenti espresse doglianze: a) l'estraneità alla compagine societaria; b) la mancata ricezione/conoscenza del pvc elevato a carico della società; c) il tentativo di adesione portato avanti dal legale rappresentante della società.

Trattasi, tuttavia, all'evidenza, di circostanze di fatto diverse dalla mancata notifica dell'atto presupposto, nella cui allegazione non può pertanto, ritenersi implicito il fatto mai dedotto e, ciononostante, posto a fondamento della decisione impugnata.

4.4. La sentenza impugnata ha confermato la sentenza di primo grado che, tuttavia, aveva annullato le cartelle esattoriali, non per vizi propri, ma per vizi degli atti presupposti, sebbene il contribuente non avesse mai dedotto l'omessa notifica di questi ultimi.

Tale statuizione, tuttavia, viola il disposto di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992.

4.5. Deve aggiungersi che i motivi dell'opposizione alla cartella esattoriale si configurano come causae petendi della correlata domanda di annullamento, con la conseguenza che incorre nel vizio di ultrapetizione o extrapetizione il Giudice adìto che fondi la propria decisione, come nella specie, su motivi non dedotti o dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la ratio decidendi; nel procedimento tributario, l'esame, da parte della commissione tributaria, di un motivo di nullità della cartella esattoriale, non dedotto dalla parte interessata, dà luogo ad un vizio di extrapetizione (cfr. Cass.27/07/2018 n. 20003).

5. Il terzo motivo, avendo ad oggetto vizi dell'avviso di accertamento, da ritenersi non più scrutinabili in ragione dell'accoglimento dei primi due motivi, resta assorbito.

6. Il ricorso va, pertanto, accolto; la sentenza va cassata e la questione va decisa nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente avverso le cartelle di pagamento.

8. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente averso le cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio.

Compensa le spese del giudizio di merito.

Condanna il controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15526/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Campobasso, [OSCURATO:PERSONA], 9, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], o • ‹, (( < (...-/ n(- t-ln (r ("4- ' ji 2 - controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 332/3/16, depositata il 24/06/2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: t 1. L'Agenzia delle Entrate ricorre, con tre motivi, contro [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, avverso la sentenza con la quale la C.t.r. del Molise ha rigettato l'appello dalla medesima proposto contro la sentenza della C.t.p. di Campobasso che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso le cartelle esattoriali nn. 02720080001334152 0272008000145575901, derivanti dagli avvisi di accertamento emessi nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] per gli anni di imposta 2001, 2002, 2003, 2004 e con il quale quest'ultimo aveva sostenuto di essere uscito dalla compagine societaria il 20 gennaio 2000. 2. In particolare, la C.t.r. motivava evidenziando che a) la C.t.p. aveva correttamente preso atto che il contribuente, sin dal 2000, non faceva più parte della compagine societaria; b) sebbene il contribuente avesse dichiarato anche per gli anni successivi redditi da partecipazione, si trattava di circostanza non decisiva, stante la natura di dichiarazioni di scienza delle dichiarazioni dei redditi, come tali ritrattabili; c) in ogni caso, il contribuente era chiamato a rispondere dei maggiori redditi imputati alla società, e non di quelli spontaneamente ed a suo dire erroneamente denunciati; d) l'Ufficio non aveva dato prova di aver notificato al contribuente l'accertamento condotto nei confronti della società; e) dall'atto di appello si desumeva, al contrario, che al contribuente erano state notificate le sole cartelle impugnate e gli avvisi concernenti la quota di partecipazione detenuta prima della cessazione del rapporto sociale; f) il contribuente, non essendo stato destinatario degli avvisi di accertamento relativi ai maggiori redditi della società, non poteva essere travolto dalla definitività dei medesimi, anche in ragione della sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra società e soci. Considerato che:1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denunzia, in relazione all'art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 112 cod. proc. civ. In particolare, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver rigettato l'appello sul presupposto che al contribuente non fossero stati notificati gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società, sebbene tale rilievo non fosse mai stato sollevato dal contribuente il quale aveva posto in discussione la sola questione della sua «appartenenza» alla società. 2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denunzia, in relazione all'art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 19 d.lgs. 31/dicembre/1992,n. 546. In particolare, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto il ricorso avverso le cartelle di pagamento per vizi degli avvisi di accertamento per i redditi di partecipazione, divenuti definitivi per mancanza di impugnazione, pur avendo dato atto che i medesimi erano stati notificati al contribuente. 3. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente denunzia, in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2300 e 2697 cod. civ. In particolare la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto valido il recesso dalla società. 4. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati. 4.1 La C.t.r. pur in assenza di specifica doglianza del contribuente nel ricorso introduttivo innanzi alla C.t.p. (il cui contenuto è ritualmente riportato in ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza), ha accolto l'appello ed ha annullato le cartelle esattoriali impugnate, assumendo l'omessa notifica al contribuente dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società partecipata, sebbene tale censura, oltre che mai proposta in giudizio, non fosse nemmeno stata posta a fondamento della sentenza di primo grado. 4.2 Dette ultime circostanze trovano conferma nello stesso controricorso ove, nel sintetizzare i motivi sottesi all'impugnazione della cartella esattoriale e le statuizioni della sentenza di primo grado, non si fa riferimento alcuno alla questione, ritenuta dirimente dalla C.t.r., della omessa notifica dell'avviso di accertamento che costituiva l'atto presupposto delle cartelle esattoriali impugnate. 4.3 Nel controricorso il contribuente assume che il difetto di notifica dell'accertamento unitario sarebbe stato oggetto di implicita censura in ragione delle seguenti espresse doglianze: a) l'estraneità alla compagine societaria; b) la mancata ricezione/conoscenza del pvc elevato a carico della società; c) il tentativo di adesione portato avanti dal legale rappresentante della società. Trattasi, tuttavia, all'evidenza, di circostanze di fatto diverse dalla mancata notifica dell'atto presupposto, nella cui allegazione non può pertanto, ritenersi implicito il fatto mai dedotto e, ciononostante, posto a fondamento della decisione impugnata. 4.4. La sentenza impugnata ha confermato la sentenza di primo grado che, tuttavia, aveva annullato le cartelle esattoriali, non per vizi propri, ma per vizi degli atti presupposti, sebbene il contribuente non avesse mai dedotto l'omessa notifica di questi ultimi. Tale statuizione, tuttavia, viola il disposto di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992. 4.5. Deve aggiungersi che i motivi dell'opposizione alla cartella esattoriale si configurano come causae petendi della correlata domanda di annullamento, con la conseguenza che incorre nel vizio di ultrapetizione o extrapetizione il Giudice adìto che fondi la propria decisione, come nella specie, su motivi non dedotti o dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la ratio decidendi; nel procedimento tributario, l'esame, da parte della commissione tributaria, di un motivo di nullità della cartella esattoriale, non dedotto dalla parte interessata, dà luogo ad un vizio di extrapetizione (cfr. Cass.27/07/2018 n. 20003). 5. Il terzo motivo, avendo ad oggetto vizi dell'avviso di accertamento, da ritenersi non più scrutinabili in ragione dell'accoglimento dei primi due motivi, resta assorbito. 6. Il ricorso va, pertanto, accolto; la sentenza va cassata e la questione va decisa nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente avverso le cartelle di pagamento. 8. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente averso le cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio. Compensa le spese del giudizio di merito. Condanna il controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquid
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