Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2021

ECLI:EU:T:2021:921
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TJ0369_INF

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 21 dicembre 2021 – EFFAS / EUIPO – CFA Institute (CEFA [OSCURATO:PERSONA]) (causa T‑369/20) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo CEFA [OSCURATO:PERSONA] – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore CFA – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»

1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 19-21)

2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Determinazione del pubblico di riferimento – Livello di attenzione del pubblico – Servizi di istruzione e di formazione [Regolamento del Consiglio 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 28, 29, 31)

3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi CEFA [OSCURATO:PERSONA] e CFA [Regolamento del Consiglio 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 32, 34, 35, 47-49)

4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Rischio di associazione – Marchi anteriori dotati di caratteristiche che consentono di considerarli parte di una stessa serie o famiglia – Presupposti [Regolamento del Consiglio 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punto 45) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 marzo 2020 (R 1082/2019-5), relativa a un procedimento di opposizione tra il CFA Institute e la EFFAS.

Dispositivo 1) La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 31 marzo 2020 (procedimento R 1082/2019-5) è annullata. 2) L’EUIPO sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (EFFAS). 3) Il CFA Institute sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0369_INF Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 21 dicembre 2021 – EFFAS / EUIPO – CFA Institute (CEFA [OSCURATO:PERSONA]) (causa T‑369/20) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo CEFA [OSCURATO:PERSONA] – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore CFA – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]» 1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 19-21) 2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Determinazione del pubblico di riferimento – Livello di attenzione del pubblico – Servizi di istruzione e di formazione [Regolamento del Consiglio 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 28, 29, 31) 3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi CEFA [OSCURATO:PERSONA] e CFA [Regolamento del Consiglio 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 32, 34, 35, 47-49) 4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Rischio di associazione – Marchi anteriori dotati di caratteristiche che consentono di considerarli parte di una stessa serie o famiglia – Presupposti [Regolamento del Consiglio 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punto 45) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 marzo 2020 (R 1082/2019-5), relativa a un procedimento di opposizione tra il CFA Institute e la EFFAS. Dispositivo 1) La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 31 marzo 2020 (procedimento R 1082/2019-5) è annullata. 2) L’EUIPO sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (EFFAS). 3) Il CFA Institute sopporterà le proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 207/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris