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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20826/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto aggravato; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è generico in quanto coglie la ragione della decisione incentrata sulla causa ostativa rappresentata dal "comportamento abituale"; Considerato che il secondo motivo, che deduce erronea applicazione dell'art.133 cod. pen., è inedito oltre che intrinsecamente generico; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto aggravato; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è generico in quanto coglie la ragione della decisione incentrata sulla causa ostativa rappresentata dal "comportamento abituale"; Considerato che il secondo motivo, che deduce erronea applicazione dell'art.133 cod. pen., è inedito oltre che intrinsecamente generico; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14
Sentenza Cassazione n. 20826/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris