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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 09074/2026

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Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA],-resistente-avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1037/2022depositata il 6.7.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.3.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1323/2023Numero sezionale 782/2026Numero di raccolta generale 9074/2026Data pubblicazione 10/04/2026L’avvocato [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il verbaleredatto il 10.5.2016 dal [OSCURATO:PERSONA], con cuigli era stata contestata la violazione dell’art. 142, comma 8° C.d.S.,accertata mediante il sistema SICV, commessa sull’autostrada A3 Napoli-Salerno.

In particolare, il ricorrente si doleva dell’illegittimità dellacontestazione, della mancata indicazione del primo punto del trattoautostradale di transito soggetto a controllo con il tutor, della mancatasottoscrizione dell’agente accertatore, dell’illegittimo utilizzo del tutor,nonché del difetto di regolare taratura dello strumento di rilevazione dellavelocità.Costituitasi, la Prefettura di Salerno domandava il rigetto del ricorsoovvero, in subordine, la compensazione delle spese di lite.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Cava de’ Tirreni, con la sentenza n. 2217/2016,dichiarava inammissibile l’opposizione, per non avere il ricorrentedepositato l’originale del verbale impugnato, in tal modo precludendo algiudicante la verifica circa la tempestività dell’opposizione.[OSCURATO:PERSONA] interponeva appello avverso la sentenza di primo grado edil Ministero dell’Interno – Dipartimento di P.S., rimaneva contumace.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 1037/2022 del6.7.2022, dichiarava inammissibile il gravame, per avere l’appellantedepositato l’atto di appello quando era ormai già spirato il termine breveper l’impugnazione previsto dall’art. 325 c.p.c., fatto decorrere dalmomento dell’estrazione da parte dell'appellante della copia della sentenzaimpugnata, con la quale la conoscenza del provvedimento era stataacquisita in via formale, ritenendosi la stessa equipollente allacomunicazione della sentenza da parte della cancelleria.Avverso tale sentenza l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoa questa Corte, affidandosi a tre doglianze, ed il Ministero dell’Interno hadepositato atto di costituzione per la sola eventuale partecipazioneall'udienza di discussione.Numero registro generale 1323/2023Numero sezionale 782/2026Numero di raccolta generale 9074/2026Data pubblicazione 10/04/2026Nell’imminenza dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositatomemoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo, il ricorrente censura la violazione dell’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c. in relazione agli artt. 325, 326 e 327 c.p.c.,nonché all’art. 14 delle preleggi, per avere il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il termine breve per l’impugnazione dellapronuncia di prime cure decorresse dal momento dell’estrazione dellacopia della sentenza ad uso appello, anziché dalla notificazione dellasentenza ad istanza di parte, secondo quanto previsto dall’art. 326 c.p.c..Il primo motivo é fondato.È acquisito il principio secondo il quale il termine breve di impugnazionedecorre soltanto in forza di conoscenza legale del provvedimento daimpugnare e cioè in forza di una conoscenza conseguita per effetto di unastessa ponga in essere, la quale sia normativamente idonea a determinareda sé detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisitacon effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale (Cass.27.3.2024 n. 8296; Cass. 16.6.2022 n. 19463; Cass. 10.6.2008 n. 15359,che ha escluso che il termine breve per l'appello decorra dal giorno in cui èstata richiesta la copia della sentenza da appellare; nello stesso sensoCass. 17.12.2004 n. 23501, che pure ha escluso che il termine brevepossa decorrere dal momento in cui il notificante aveva ottenuto dallacancelleria del giudice a quo il rilascio di copia autentica della sentenzaimpugnata, e Cass. 14.6.2018 n. 15626, che ha escluso che il terminebreve possa decorrere dalla trascrizione della sentenza presso laConservatoria dei registri immobiliari).

Come si legge in Cass.15359/2008, sebbene l'interesse dell'ordinamento nello stabilire il terminelungo per l'impugnazione non sia quello di garantire alle parti un adeguatospatium deliberandi ma quello di regolare temporalmente il regime diNumero registro generale 1323/2023Numero sezionale 782/2026Numero di raccolta generale 9074/2026Data pubblicazione 10/04/2026stabilità delle decisioni giurisdizionali, dalla disciplina dell'art. 327 c.p.c.deriva il diritto delle parti di giovarsi dell'intero arco temporale peraccettare il giudicato o proporre impugnazione; a tale ultimo fine ènecessario l'accesso al testo integrale della sentenza mediante la richiestae il rilascio della relativa copia, così che, dove si ritenesse che da talerichiesta e rilascio, ricompresi nell'ambito di una attività conoscitivainterna svolta dalla parte, possa decorrere il termine breve di cui all'art.325 c.p.c. anche in difetto dell'attività acceleratoria e sollecitatoriaprevista con tali finalità dall'art. 326 c.p.c., si finirebbe per ledere il dirittoderivante dall'art. 327 c.p.c..Non enunciano principi di segno diverso i precedenti richiamati dallasentenza impugnata, (Cass. 24418/2008 e Cass. 9421/2012), in quantorelativi alle forme equipollenti delle comunicazioni di cancelleria; nellefattispecie da esse esaminate, infatti, si poneva la diversa questione delleforme equiparabili alla comunicazione di cancelleria ai fini della prova dellaconoscenza delle parti di date di fissazione di udienza, e non quelladell'individuazione dei casi di decorrenza del termine breved'impugnazione, che l'art. 326 comma 1° c.p.c. fa decorrere in viagenerale dalla notificazione ad istanza di parte della sentenza impugnata,e che solo per alcuni procedimenti particolari, ma in base a previsioninormative specifiche a fini acceleratori, possono partire invece dallacomunicazione del provvedimento impugnato da parte della cancelleria,senza che di tali eccezionali previsioni possa farsi un'applicazioneanalogica.2) Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione dell’art.360, comma 1°, n. 3) c.p.c. in relazione all’art. 342 c.p.c. e dellaviolazione dell’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. in relazione all’art. 7,commi 3°, 7° e 9° del D.Lgs. n. 150/2011 e all’art. 215 c.p.c., giacché ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente ritenuto che ilricorrente avesse omesso di indicare le modifiche da apportare allaNumero registro generale 1323/2023Numero sezionale 782/2026Numero di raccolta generale 9074/2026Data pubblicazione 10/04/2026sentenza appellata, laddove, invece, il primo Giudice non era sceso nelmerito della controversia, ma si era limitato a dichiarare l’inammissibilitàdell’opposizione.Anche il secondo motivo deve ritenersi fondato.Va premesso che gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L.n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134/2012, vannointerpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena diinammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punticontestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti econtrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzodi particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativodi decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto dellapermanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, ilquale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a criticavincolata (Cass. sez. un. 27199/2017; Cass. 10916/2017; Cass.18932/2016).Ove pertanto siano formulati nell'atto di appello, come nella specie, motivispecifici, e siano individuate le parti impugnate della sentenza di primogrado, che non si sia pronunciata nel merito, é evidente che a parte lamodifica della parte in rito non possono essere indicate le modifiche che sivorrebbero apportate al ragionamento seguito dal giudice di primo grado,potendosi solo ribadire, come in effetti avvenuto, la richiesta al giudice disecondo grado di pronunciarsi nel merito sugli specifici motivi di appellofatti valere, con i quali siano stati riproposti altrettanti motivi di meritodell'opposizione non esaminati in primo grado, per addivenire all'auspicatoe richiesto annullamento del verbale di accertamento dell'illecitoamministrativo.La seconda motivazione addotta dalla sentenza impugnata per giustificare,al di là del profilo dell'erroneamente ritenuta tardività, l'inammissibilitàNumero registro generale 1323/2023Numero sezionale 782/2026Numero di raccolta generale 9074/2026Data pubblicazione 10/04/2026dell'appello, ossia quella che l'appellante avrebbe omesso di indicare lemodifiche da apportare al ragionamento seguito dal giudice di prime cure,non é affatto in grado di spiegare cosa l'appellante avrebbe dovutochiedere al giudice di secondo grado, posto che da un lato non sirichiedono per l'articolazione dell'appello anche dopo la riforma dell'art.342 c.p.c. l'uso di formule sacramentali, né la predisposizione di unprogetto alternativo di sentenza, e dall'altro non essendosi pronunciato nelmerito il giudice di primo grado, non era neppure ipotizzabile la richiestadi criticarne specificamente nell'atto di appello un ragionamento maiesplicitato.

Sussiste quindi la nullità della sentenza impugnata per vizio dimotivazione.3) Con il terzo motivo, si deduce la violazione dell’art. 360, comma 1°,n.4) c.p.c. in relazione agli artt. 112 c.p.c. e 111 Cost., nonché laviolazione dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. in relazione all’art. 4 dellaL. n. 273/1991, agli artt. 45, comma 6° e 142, comma 6° C.d.S., nonchédegli artt. 192 e 345 reg. att. del C.d.S., per avere il Tribunale di NoceraInferiore omesso di esaminare e motivare in ordine alle singole censurearticolate dall’appellante a supporto della richiesta riforma della pronunciadi primo grado.Il terzo motivo deve ritenersi assorbito per effetto dell'accoglimento deiprimi due motivi di ricorso, in quanto il giudice di rinvio, una volta cadutala doppia motivazione che era stata posta a sostegno dell'inammissibilitàdell'appello, dovrà pronunciarsi sul merito dei motivi d'impugnazione fattivalere dal Giannattasio.

P.Q.MLa Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, cassal'impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in persona didiverso magistrato, che provvederà anche per le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26.3.2026Numero registro generale 1323/2023Numero sezionale 782/2026Numero di raccolta generale 9074/2026Data pubblicazione 10/04/2026Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA],-resistente-avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1037/2022depositata il 6.7.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.3.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1323/2023Numero sezionale 782/2026Numero di raccolta generale 9074/2026Data pubblicazione 10/04/2026L’avvocato [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il verbaleredatto il 10.5.2016 dal [OSCURATO:PERSONA], con cuigli era stata contestata la violazione dell’art. 142, comma 8° C.d.S.,accertata mediante il sistema SICV, commessa sull’autostrada A3 Napoli-Salerno. In particolare, il ricorrente si doleva dell’illegittimità dellacontestazione, della mancata indicazione del primo punto del trattoautostradale di transito soggetto a controllo con il tutor, della mancatasottoscrizione dell’agente accertatore, dell’illegittimo utilizzo del tutor,nonché del difetto di regolare taratura dello strumento di rilevazione dellavelocità.Costituitasi, la Prefettura di Salerno domandava il rigetto del ricorsoovvero, in subordine, la compensazione delle spese di lite.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Cava de’ Tirreni, con la sentenza n. 2217/2016,dichiarava inammissibile l’opposizione, per non avere il ricorrentedepositato l’originale del verbale impugnato, in tal modo precludendo algiudicante la verifica circa la tempestività dell’opposizione.[OSCURATO:PERSONA] interponeva appello avverso la sentenza di primo grado edil Ministero dell’Interno – Dipartimento di P.S., rimaneva contumace.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 1037/2022 del6.7.2022, dichiarava inammissibile il gravame, per avere l’appellantedepositato l’atto di appello quando era ormai già spirato il termine breveper l’impugnazione previsto dall’art. 325 c.p.c., fatto decorrere dalmomento dell’estrazione da parte dell'appellante della copia della sentenzaimpugnata, con la quale la conoscenza del provvedimento era stataacquisita in via formale, ritenendosi la stessa equipollente allacomunicazione della sentenza da parte della cancelleria.Avverso tale sentenza l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoa questa Corte, affidandosi a tre doglianze, ed il Ministero dell’Interno hadepositato atto di costituzione per la sola eventuale partecipazioneall'udienza di discussione.Numero registro generale 1323/2023Numero sezionale 782/2026Numero di raccolta generale 9074/2026Data pubblicazione 10/04/2026Nell’imminenza dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositatomemoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo, il ricorrente censura la violazione dell’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c. in relazione agli artt. 325, 326 e 327 c.p.c.,nonché all’art. 14 delle preleggi, per avere il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il termine breve per l’impugnazione dellapronuncia di prime cure decorresse dal momento dell’estrazione dellacopia della sentenza ad uso appello, anziché dalla notificazione dellasentenza ad istanza di parte, secondo quanto previsto dall’art. 326 c.p.c..Il primo motivo é fondato.È acquisito il principio secondo il quale il termine breve di impugnazionedecorre soltanto in forza di conoscenza legale del provvedimento daimpugnare e cioè in forza di una conoscenza conseguita per effetto di unastessa ponga in essere, la quale sia normativamente idonea a determinareda sé detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisitacon effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale (Cass.27.3.2024 n. 8296; Cass. 16.6.2022 n. 19463; Cass. 10.6.2008 n. 15359,che ha escluso che il termine breve per l'appello decorra dal giorno in cui èstata richiesta la copia della sentenza da appellare; nello stesso sensoCass. 17.12.2004 n. 23501, che pure ha escluso che il termine brevepossa decorrere dal momento in cui il notificante aveva ottenuto dallacancelleria del giudice a quo il rilascio di copia autentica della sentenzaimpugnata, e Cass. 14.6.2018 n. 15626, che ha escluso che il terminebreve possa decorrere dalla trascrizione della sentenza presso laConservatoria dei registri immobiliari). Come si legge in Cass.15359/2008, sebbene l'interesse dell'ordinamento nello stabilire il terminelungo per l'impugnazione non sia quello di garantire alle parti un adeguatospatium deliberandi ma quello di regolare temporalmente il regime diNumero registro generale 1323/2023Numero sezionale 782/2026Numero di raccolta generale 9074/2026Data pubblicazione 10/04/2026stabilità delle decisioni giurisdizionali, dalla disciplina dell'art. 327 c.p.c.deriva il diritto delle parti di giovarsi dell'intero arco temporale peraccettare il giudicato o proporre impugnazione; a tale ultimo fine ènecessario l'accesso al testo integrale della sentenza mediante la richiestae il rilascio della relativa copia, così che, dove si ritenesse che da talerichiesta e rilascio, ricompresi nell'ambito di una attività conoscitivainterna svolta dalla parte, possa decorrere il termine breve di cui all'art.325 c.p.c. anche in difetto dell'attività acceleratoria e sollecitatoriaprevista con tali finalità dall'art. 326 c.p.c., si finirebbe per ledere il dirittoderivante dall'art. 327 c.p.c..Non enunciano principi di segno diverso i precedenti richiamati dallasentenza impugnata, (Cass. 24418/2008 e Cass. 9421/2012), in quantorelativi alle forme equipollenti delle comunicazioni di cancelleria; nellefattispecie da esse esaminate, infatti, si poneva la diversa questione delleforme equiparabili alla comunicazione di cancelleria ai fini della prova dellaconoscenza delle parti di date di fissazione di udienza, e non quelladell'individuazione dei casi di decorrenza del termine breved'impugnazione, che l'art. 326 comma 1° c.p.c. fa decorrere in viagenerale dalla notificazione ad istanza di parte della sentenza impugnata,e che solo per alcuni procedimenti particolari, ma in base a previsioninormative specifiche a fini acceleratori, possono partire invece dallacomunicazione del provvedimento impugnato da parte della cancelleria,senza che di tali eccezionali previsioni possa farsi un'applicazioneanalogica.2) Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione dell’art.360, comma 1°, n. 3) c.p.c. in relazione all’art. 342 c.p.c. e dellaviolazione dell’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. in relazione all’art. 7,commi 3°, 7° e 9° del D.Lgs. n. 150/2011 e all’art. 215 c.p.c., giacché ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente ritenuto che ilricorrente avesse omesso di indicare le modifiche da apportare allaNumero registro generale 1323/2023Numero sezionale 782/2026Numero di raccolta generale 9074/2026Data pubblicazione 10/04/2026sentenza appellata, laddove, invece, il primo Giudice non era sceso nelmerito della controversia, ma si era limitato a dichiarare l’inammissibilitàdell’opposizione.Anche il secondo motivo deve ritenersi fondato.Va premesso che gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L.n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134/2012, vannointerpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena diinammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punticontestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti econtrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzodi particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativodi decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto dellapermanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, ilquale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a criticavincolata (Cass. sez. un. 27199/2017; Cass. 10916/2017; Cass.18932/2016).Ove pertanto siano formulati nell'atto di appello, come nella specie, motivispecifici, e siano individuate le parti impugnate della sentenza di primogrado, che non si sia pronunciata nel merito, é evidente che a parte lamodifica della parte in rito non possono essere indicate le modifiche che sivorrebbero apportate al ragionamento seguito dal giudice di primo grado,potendosi solo ribadire, come in effetti avvenuto, la richiesta al giudice disecondo grado di pronunciarsi nel merito sugli specifici motivi di appellofatti valere, con i quali siano stati riproposti altrettanti motivi di meritodell'opposizione non esaminati in primo grado, per addivenire all'auspicatoe richiesto annullamento del verbale di accertamento dell'illecitoamministrativo.La seconda motivazione addotta dalla sentenza impugnata per giustificare,al di là del profilo dell'erroneamente ritenuta tardività, l'inammissibilitàNumero registro generale 1323/2023Numero sezionale 782/2026Numero di raccolta generale 9074/2026Data pubblicazione 10/04/2026dell'appello, ossia quella che l'appellante avrebbe omesso di indicare lemodifiche da apportare al ragionamento seguito dal giudice di prime cure,non é affatto in grado di spiegare cosa l'appellante avrebbe dovutochiedere al giudice di secondo grado, posto che da un lato non sirichiedono per l'articolazione dell'appello anche dopo la riforma dell'art.342 c.p.c. l'uso di formule sacramentali, né la predisposizione di unprogetto alternativo di sentenza, e dall'altro non essendosi pronunciato nelmerito il giudice di primo grado, non era neppure ipotizzabile la richiestadi criticarne specificamente nell'atto di appello un ragionamento maiesplicitato. Sussiste quindi la nullità della sentenza impugnata per vizio dimotivazione.3) Con il terzo motivo, si deduce la violazione dell’art. 360, comma 1°,n.4) c.p.c. in relazione agli artt. 112 c.p.c. e 111 Cost., nonché laviolazione dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. in relazione all’art. 4 dellaL. n. 273/1991, agli artt. 45, comma 6° e 142, comma 6° C.d.S., nonchédegli artt. 192 e 345 reg. att. del C.d.S., per avere il Tribunale di NoceraInferiore omesso di esaminare e motivare in ordine alle singole censurearticolate dall’appellante a supporto della richiesta riforma della pronunciadi primo grado.Il terzo motivo deve ritenersi assorbito per effetto dell'accoglimento deiprimi due motivi di ricorso, in quanto il giudice di rinvio, una volta cadutala doppia motivazione che era stata posta a sostegno dell'inammissibilitàdell'appello, dovrà pronunciarsi sul merito dei motivi d'impugnazione fattivalere dal Giannattasio. P.Q.MLa Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, cassal'impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in persona didiverso magistrato, che provvederà anche per le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26.3.2026Numero registro generale 1323/2023Numero sezionale 782/2026Numero di raccolta generale 9074/2026Data pubblicazione 10/04/2026Il PresidenteMauro Mocci
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