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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2020

Cassazione n. 35028/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Perugiadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che la Corte di Appello di Perugia, in sede di rinvio a seguito diannullamento disposto dalla Corte di cassazione al fine di accertare la natura delfinanziamento effettuato dall’imputato e, conseguentemente alla qualificazione,se distrattiva o preferenziale, da attribuire alla condotta commessa, haconfermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di AndreaBarcaglioni dal Tribunale di Macerata il 17 gennaio 2022, così come giàparzialmente riforma dalla Corte di Appello di Ancona il 24 novembre 2023, inrelazione al reato di cui al capo b) ex art. 216, comma 1, n. 1 e 223 e 219,comma 2, n.1, l. fall.Rilevato che avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, amezzo del difensore nominato ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione all’art. 627 cod. proc pen. evidenziando che il giudice dirinvio avrebbe del tutto omesso di adempiere a quanto richiesto dalla sentenza diannullamento in quanto la motivazione resa, in cui si fa esclusivo riferimento aiprelievi effettuati dall’imputato, nulla dice in ordine alle modalità e alla natura delversamento effettuato dal socio, cioè se questo è stato fatto a titolo diconferimento finalizzato a titolo di futuro aumento di capitale o di finanziamento,circostanza che cui segue una diversa qualificazione giuridica della condotta diprelievo;Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corteterritoriale - con il riferimento al fatto che le immissioni sono avvenute a titolo difinanziamento in un momento di grave dissesto della società e richiamando lasituazione al bilancio 31 dicembre 2008, in cui vi era stata una perdita di oltre120.000,00 euro e l’azzeramento capitale sociale - ha dato compiuto atto diavere effettuato la verifica che gli era stata demandata della condizione dellasocietà non solo al momento della restituzione in favore del socio, avvenuta apartire dal 1° luglio 2009, ma anche al momento dei versamenti, per cui ogniulteriore critica sul punto appare inconferente e tesa a sollecitare una diversa ealternativa lettura che non è consentita in questa sede;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianzesono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa ealternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodel ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Perugiadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che la Corte di Appello di Perugia, in sede di rinvio a seguito diannullamento disposto dalla Corte di cassazione al fine di accertare la natura delfinanziamento effettuato dall’imputato e, conseguentemente alla qualificazione,se distrattiva o preferenziale, da attribuire alla condotta commessa, haconfermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di AndreaBarcaglioni dal Tribunale di Macerata il 17 gennaio 2022, così come giàparzialmente riforma dalla Corte di Appello di Ancona il 24 novembre 2023, inrelazione al reato di cui al capo b) ex art. 216, comma 1, n. 1 e 223 e 219,comma 2, n.1, l. fall.Rilevato che avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, amezzo del difensore nominato ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione all’art. 627 cod. proc pen. evidenziando che il giudice dirinvio avrebbe del tutto omesso di adempiere a quanto richiesto dalla sentenza diannullamento in quanto la motivazione resa, in cui si fa esclusivo riferimento aiprelievi effettuati dall’imputato, nulla dice in ordine alle modalità e alla natura delversamento effettuato dal socio, cioè se questo è stato fatto a titolo diconferimento finalizzato a titolo di futuro aumento di capitale o di finanziamento,circostanza che cui segue una diversa qualificazione giuridica della condotta diprelievo;Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corteterritoriale - con il riferimento al fatto che le immissioni sono avvenute a titolo difinanziamento in un momento di grave dissesto della società e richiamando lasituazione al bilancio 31 dicembre 2008, in cui vi era stata una perdita di oltre120.000,00 euro e l’azzeramento capitale sociale - ha dato compiuto atto diavere effettuato la verifica che gli era stata demandata della condizione dellasocietà non solo al momento della restituzione in favore del socio, avvenuta apartire dal 1° luglio 2009, ma anche al momento dei versamenti, per cui ogniulteriore critica sul punto appare inconferente e tesa a sollecitare una diversa ealternativa lettura che non è consentita in questa sede;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianzesono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa ealternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodel ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]