CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2022
Cassazione n. 21567/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con sentenza del 12 luglio 2021 la Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova, che aveva ritenuto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato a lui ascritto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e condannato il medesimo alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. Rilevato che avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore lamentando, con unico motivo, la mancanza della motivazione, non avendo la Corte territoriale argomentato le ragioni che l'hanno indotta ad emettere la sentenza impugnata. Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto formulato in termini del tutto generici, non contenendo alcuna critica specifica delle argomentazioni poste alla base della pronuncia del giudice di seconde cure e limitandosi a contestarne, sic et simpliciter, la motivazione, risultando dunque privo di autentico confronto critico con la sentenza impugnata. Rilevato che la Corte territoriale ha rigettato i motivi di appello con motivazione del tutto idonea e logicamente coerente; il giudice di seconde cure, in particolare, ha ritenuto di non accogliere la richiesta di assoluzione (essendo stato l'imputato fermato dagli agenti di polizia giudiziaria subito dopo l'avvenuta cessione di sostanza stupefacente) ed ha escluso la configurabilità della fattispecie di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., come pure la concedibilità nel caso di specie delle circostanze attenuanti generiche, alla luce delle precedenti condanne subite dall'imputato per reati (furto, detenzione e cessione illecite di stupefacenti) anche della stessa indole di quello contestato all'imputato nel presente procedimento penale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]