CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 ottobre 2021
Cassazione n. 35900/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nell'ultimo triennio; inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'avviso ed incongruità della valutazione finale di ciascun cespite, avendo l'Ufficio sovrastimato gli immobili in questione, come risulterebbe da una relazione tecnica e da una consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito di un procedimento per sequestro giudiziario a suo tempo pendente dinanzi al Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Ischia. La CTP di Napoli con sentenza n. 487 del 17.6.2009 ha accolto il ricorso limitatamente alla terza delle censure spiegate, ritenendo eccessiva la valutazione dei terreni pari ad euro cinquanta al metro quadro come determinata dall'Ufficio e stimando congruo il valore di euro venti al metro quadro. Sia le parti private che l'Ufficio hanno proposto appello. La CTR della Campania con sentenza in data 25.1.2013 ha confermato la sentenza di primo grado. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. I contribuenti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, rubricato "Violazione e falsa applicazione degli artt. 36, n. 4, e 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 2992, nonché 132, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.", i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per totale mancanza di motivazione. Il provvedimento impugnato non spiegherebbe in alcun modo il percorso logico-giuridico seguito dai giudici di appello per rigettare l'appello proposto dai contribuenti. , 2. Con il secondo motivo, rubricato "Error in procedendo; omessa pronuncia su punti decisivi della controversia. Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ai sensi dell'art. 112 c.p.c.", la CTR si sarebbe limitata a sancire la infondatezza dell'appello proposto dagli odierni ricorrenti, senza procedere ad un compiuto esame dei motivi proposti a sostegno dell'appello. Con i restanti tre motivi di ricorso, i contribuenti hanno sostanzialmente riproposto le questioni devolute ai giudici di appello con l'impugnazione della sentenza di primo grado; questioni su cui hanno dedotto che i giudici di appello, con la sentenza impugnata in sede di legittimità, non si sono pronunciati. Va ritenuta preliminarmente la tardività del controricorso con conseguente inammissibilità del medesimo atteso che il suo deposito è avvenuto in data 2.5.2014 e quello del ricorso principale in data 14 marzo 2014, quindi ben oltre il termine perentorio di 40 giorni fissato dall'art. 370 c.p.c. 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. La sentenza d'appello, infatti, è del tutto carente di motivazione. I giudici della CTR, nel rigettare l'appello dei contribuenti, si sono limitati ad affermare che "..le tesi degli appellanti non sono accoglibili". Ebbene, tale formula nulla aggiunge al dispositivo di rigetto dell'appello: il fatto, cioè, che la tesi degli appellanti sia non accoglibile non è che la premessa logica, indefettibile, del rigetto, ma non ne costituisce il benché minimo apparato motivazionale, essendo rimaste del tutto inspiegate le ragioni di fatto e di diritto che hanno portato i giudici a quibus a ritenere non accoglibile l'appello, e dunque a rigettarlo. Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al primo motivo, e la causa deve essere rinviata ad una diversa sezione della CTR della Campania, sede di Napoli, affinché l'appello dei contribuenti possa essere interamente esaminato in tutte le censure nelle quali esso si è articolato. Gli altri motivi di ricorso sono assorbiti. Il giudice del rinvio provvederà a regolare anche le spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte,in accoglimento del primo motivo di ricorso,assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, cui rinvia anche per la regolamentazione delle spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione della Corte di Cassazione del 7 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA]