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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024

Cassazione n. 13911/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso l'ordinanza d'inammissibilità dell'appello pronunciata dalla Corte d'appello di Bologna in data 14/11/2023 per mancato rispetto dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen..

Il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale, lamentando che l'elezione di domicilio - la cui carenza era stata posta a fondamento dell'ordinanza impugnata - era già contenuta nell'atto di impugnazione.

Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto.

L'ordinanza della Corte di appello, depositata in data 14 novembre 2023, era notificata al difensore dell'imputato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. l'ordinanza doveva essere impugnata entro il termine di 15 giorni dalla notifica (termine ultimo il 30 novembre 2023).

L'impugnazione è stata proposta in data 15 dicembre 2023, ben oltre il termine suddetto.

L'inammissibilità deve essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 20 marzo 2024 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso l'ordinanza d'inammissibilità dell'appello pronunciata dalla Corte d'appello di Bologna in data 14/11/2023 per mancato rispetto dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen.. Il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale, lamentando che l'elezione di domicilio - la cui carenza era stata posta a fondamento dell'ordinanza impugnata - era già contenuta nell'atto di impugnazione. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto. L'ordinanza della Corte di appello, depositata in data 14 novembre 2023, era notificata al difensore dell'imputato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. l'ordinanza doveva essere impugnata entro il termine di 15 giorni dalla notifica (termine ultimo il 30 novembre 2023). L'impugnazione è stata proposta in data 15 dicembre 2023, ben oltre il termine suddetto. L'inammissibilità deve essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 marzo 2024 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 13911/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris