CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30150/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 5511/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, con un unico motivo, mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla pena applicata, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata assoluzione quanto meno ai sensi dell'art. 530 co. 2 cod. proc. pen., anche dopo la chiesta rinnovazione istruttoria in appello, tenuto conto che è vero che aveva superato la velocità consentita su quella strada, ma non vi sarebbe prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che se avesse adeguato la velocità a quella consentita, l'evento morte non si sarebbe ugualmente verificato a causa dell'imprudenza del mezzo antagonista condotta dal Coscia. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e, quanto a quelli afferenti al trat- tamento punitivo, sono sorretti da sufficiente e non illogica motivazione e da ade- guato esame delle deduzioni difensive. Si tratta peraltro di un motivo unico, cumulativo e generico, in cui si fa prima questione di pena, poi di responsabilità ed ancora di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto (cfr. pag. 4 della sentenza impu- gnata), tenuto conto che lo stesso viaggiava al momento del sinistro ad una velo- cità quasi doppia di quella consentita sul tratto di strada interessato, su di una strada provinciale e per di più in assenza di qualsivoglia illuminazione se non pro- dotta dai fari degli stessi veicoli.N. 5511/2022 R.G. La Corte territoriale dà anche atto che il perito - contrariamente a quanto si assumeva nei motivi d'appello e si ribadisce in questa sede - ha valutato che se l'Occhiello avesse viaggiato alla velocità imposta, avrebbe certamente evitato l'im- patto. Per tal motivo, pertanto, il giudice di appello ha ritenuto che non vi fossero ragioni per disporre, in via di rinnovazione parziale, l'invocata integrazione dell'in- dagine tecnica, rilevando che nel caso concreto che l'immissione di altro veicolo, pur da un area privata, su di una strada che peraltro, in quel tratto - avendo la linea di mezzeria discontinua - lo consentiva, non costituisse un evento straordi- nario ed imprevedibile, eccentrico rispetto al rischio tutelato dalla previsione del limite di velocità, tale da interrompere il nesso dì causalità tra il comportamento del conducente ed il sinistro, qui causa a sua volta dell'evento mortale2. La Corte barese ha ritenuto, perciò, sussistente la colpa dell'Occhiello, sia specifica (artt.140 e 141 cod. strada che generica, rilevante sotto l'aspetto causale alla produzione dell'evento e rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, le stesse sono state motivata- mente negate in ragione del grado della colpa, motivo su cui i giudici del gravame del merito hanno anche fondato il loro rigetto di attenuazione del trattamento sanzionatorio.. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am mende. Così deciso in Rom