CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 giugno 1975
Cassazione n. 28543/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/06/1975 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/11/1980 avverso la sentenza del 30/11/2021 del TRIBUNALE di BARIid-aí-O—a-vviso alle parti;j — _— udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dei 30/11/2021 pronunciata ex art. 444 coci. proc. peri. , i Tribunale di Bari ha applicato alle attuali ricorrenti la pena dalle stesse richiesta per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73, commi 1 e 4 d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish). 2. Avverso ia sentenza, le imputate hanno proposto ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla applicabilità dell'art. 129 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Gli atti di gravame presentati personalmente dalle imputate sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. n. 8914, dei 21/12/2017, ciep. 23/02/2018, Aielio, Rv. 272011; ez.5, n.23631 del 19/03/2018,Rv.273282). 2. Va, peraltro, evidenziato che il motivo proposto ha ad oggetto doglianza non consentita. Ai sensi deirart. 448, cumula 2-bi5, cod. proc. peri, introdotto dalla legge n.103/17, I in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, aii'erronea qualificazione giuridica dei fatto e aii inegaiità deiia pena o della misura di sicurezza. Tra questi non figura la censura mossa dalle ricorrenti, che attiene, invece, alla verifica della motivazione in relazione alla sussistenza delle condizioni per una pronuncia ex. art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; il giudice nei pronunciare sentenza di patteggiamento resta sempre tenuto ad accertare l'insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ma l'eventuale vizio di motivazione non è più censurabile con il ricorso per cassazione, nei chiaro intento dei iegisiatore deiia novelia di evitare ogni scrutinio della motivazione sulla colpevolezza valorizzando, per converso, il consenso prestato dall'imputato, rispetto al quale si apprezza come superfluo e contraddittorio un motivo di impugnazione sullo svolgimento dei fatti" (così testuaimente, tra ie aitre, Sez. 6, n. 38i9 dei i9ji.2/20i8, dep. 2019, Boutamara; nello stesso senso, tra le molte, Sez. 6, n. 6136 del 19/12/2018, 2 c>L • dep. 2019, Xhemalaj; Sez. 4, n. 24514 del 09/05/ 2018, Murati, Sez. 2, n. 4727 dei 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). 3. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. 4. Segue alla cieciaratoria di inammissibilità ia condanna delle ricorrenti ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cosi. n. 186 ciei 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuaii e della somma di euro tremila in favore del