CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42924/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; /(/ V [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per tentativo di di furto aggravato. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione delle pene sostitutive alla pena detentiva breve. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. I giudici di merito hanno ritenuto infatti che, nel caso di specie, non sussistessero le condizioni per l'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva in quanto, avuto riguardo alla personalità dell'imputato e ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., l'applicazione di tale pena sostitutiva non poteva essere valutata come utile alla rieducazione del condannato. Facendo riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e alla personalità dell'imputato, la Corte territoriale ha argomentato riferendosi ai plurimi precedenti specifici del Chiadini, alla constatazione che la sospensione condizionale della pena non aveva conseguito alcun effetto, essendo l'imputato tornato a commettere reati contro il patrimonio, anche di rilevante allarme sociale; che pertanto non poteva formularsi una prognosi positiva circa la capacità dell'imputato di adempiere alle prescrizioni imposte dalle misure sostitutive della pena detentiva. I giudici di merito hanno dunque concluso sulla assoluta inadeguatezza delle misure sostitutive sia alla rieducazione dell'imputato sia alla prevenzione dalla commissione di ulteriori reati. Orbene, la motivazione attiene all'esercizio di un potere discrezionale quale è quello previsto dall'art. 58 legge 689/81 e, poiché è congrua, non manifestamente illogica e non contraddittoria, non è sindacabile in questa sede. E' stato già chiarito da questa Corte di legittimità che, se è vero che il d.lgs. n. 150/2022 è intervenuto sulla legge 689/81 con l'evidente obiettivo di estendere l'ambito applicativo delle sanzioni sostitutive (che ha trasformato in pene sostitutive), è pur vero che, anche nel testo attualmente vigente, l'art. 58 della legge n. 689/81 richiede al giudice che debba valutare se applicare una pena sostitutiva di tenere conto «dei criteri indicati dall'art. 133 del codice penale». Il novellato art. 58 stabilisce che, nel decidere se applicare una pena sostitutiva e nello scegliere quale pena applicare, il giudice debba valutare quale sia la pena più idonea alla rieducazione del condannato e se sia possibile, attraverso opportune prescrizioni, prevenire il pericolo di commissione di altri reati. Nel motivare sull'applicazione (o mancata applicazione) delle pene sostitutive, dunque, il giudice deve ancora oggi tenere conto dei precedenti penali ì, dell'imputato, ma non deve valutarli tanto nella prospettiva della meritevolezza del beneficio della sostituzione, quanto nella prospettiva dell'efficacia della pena sostitutiva e della possibilità di considerarla più idonea alla rieducazione rispetto alla pena detentiva (Sez. 4 - n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381 - 01; Sez. 4, n.636 del 29/11/2023, nm). Alla luce di quanto esposto, è evidente che la Corte territoriale ha diffusamente argomentato in ordine agli aspetti sopra indicati. 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso