CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 dicembre 2024
Cassazione n. 22299/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I U. 2025 SENTENZA IL FUN2:10, sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], Luan avverso la sentenza in data 11/06/2024 della Corte di appello di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 11 giugno 2024 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 22 novembre 2022 del G.u.p. del Tribunale di Palermo, che aveva condannato, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] per il reato degli art.81 cpv, 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di cinque motivi. Con il primo eccepisce la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione in relazione alla conversazione intercorsa tra lui e [OSCURATO:PERSONA] il 28 marzo 2018 nella parte in cui aveva tratto un risultato di prova difforme da quello effettivo e in particolare che la commissione del reato era avvenuta fino al marzo 2017 circa, che l'attività di custodia aveva avuto a oggetto quantitativi cospicui di stupefacente ed era stata contraddistinta da sistematicità, negando l'invocata qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1900 e l'esclusione della recidiva. Con il secondo eccepisce la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione con riferimento all'interpretazione della trascrizione della conversazione intercettata il 28 marzo 2018, allegato 96 dell'informativa del 12 giugno 2019 del Nucleo investigativo Comando provinciale dei Carabinieri di Palermo. Con il terzo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Con il quarto lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego della recidiva semplice. Con il quinto denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento ai diniego della richiesta di sostituzione della pena di anni 2 di reclusione con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo o in subordine con la detenzione domiciliare sostitutiva o in linea ulteriormente subordinata con la semilibertà prevista dagli art. 20-bis cod. pen., 53, 55, 56 e 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e 133 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 3. I primi tre motivi sono manifestamente infondati. I Giudici di merito hanno accertato la violazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, relativa alla detenzione di hashish, in virtù di una conversazione dei 28 marzo 2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui il primo aveva evidenziato il ruolo di custode del secondo di cospicui quantitativi di stupefacente (tummula) e ne aveva apprezzato l'affidabilità a differenza dell'altro custode, [OSCURATO:PERSONA], che, essendosi messo a spacciare in proprio, si era fatto arrestare il precedente 22 marzo 2018. La Corte di appello ha riportato in sentenza ampi stralci della conversazione avallando l'interpretazione offerta in primo grado con una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria che si sottrae al giudizio di legittimità (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01). E' del pari manifestamente infondato il quarto motivo relativo all'applicazione della recidiva semplice perché la Corte territoriale ha valorizzato il precedente della tentata rapina del 2008 la cui pena sospesa non aveva sortito gli effetti sperati per il successivo inserimento in contesti malavitosi dediti al traffico di stupefacenti. E' fondato, invece, il quinto motivo relativo al diniego dell'applicazione delle pene sostitutive perché la Corte territoriale ha affermato che l'allegazione degli elementi favorevoli da valutare era stata difettosa e che la sospensione di una precedente condanna non aveva sortito effetti, quando l'imputato, nell'atto di appello, aveva specificato, a fronte di una pena ad anni 2 di reclusione ed euro 8.000 di multa, che dal precedente della tentata rapina del 2008 erano decorsi nove anni senza che vi fossero state ulteriori condanne. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che in tema di pena sostitutive di pene detentive brevi, il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne, in quanto il rinvio all'art. 133 cod. pen. contenuto dall'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere letto in combinato disposto con l'art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali (Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, Peluso, Rv. 287348-01 e Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce, Rv. 286006 - 02). Manca, dunque, una motivazione puntuale sul diniego che non si può fondare sui precedenti. La sentenza andrebbe dunque annullata con rinvio per rivalutare la possibilità di applicare una pena sostitutiva, ma tale epilogo decisorio è precluso dall'assorbente circostanza dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, maturata al più tardi in data 10 luglio 2024 (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01). Non è possibile, infatti, come indicato dalle Sezioni Unite nell'informazione provvisoria n. 19 del 2024 relativa alla sentenza decisa all'udienza del 12 dicembre 2024, applicare il regime della prescrizione della cosiddetta Legge Orlando (legge n. 103 del 2017) che vale per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, essendosi consumato il reato del capo 22) ascritto a Iervolino in data anteriore al 3 agosto 2017. S'impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione P .Q . M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così dec