Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2025

Cassazione n. 21686/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; nò Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello. di Milano, che ha confermato la sentenza di primo grado in punto di responsabilità per i reati di cui agli artt. 110, 81, 48 e 479 cod. pen. (capo A) e 110, 81, 640, secondo comma, n.1) cod. pen (capo B), riformando la sentenza di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, fondatasi su un'erronea valutazione delle prove - oltre ad essere reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati, è manifestamente infondato, in quanto asserisce un vizio di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, mirando, in realtà, a ridiscutere la valutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168), senza tuttavia addurre sollecitazioni significative in tal senso.

Dal compendio probatorio - come chiarito dalla Corte distrettuale, con motivazione esente dai dedotti profili di illogicità - è emerso, infatti, il dato inequivoco dell'intestazione fittizia, in capo al ricorrente, di un numero elevatissimo di auto, volta a simulare un'inesistente attività di commercio, così da ottenere indebitamente - mediante l'utilizzo di partita I.v.a.- benefici economici e fiscali consistenti nell'esenzione 1) dal pagamento dell'imposta di trascrizione al P.R.A., 2) del bollo annuale e 3) del pagamento dei passaggi di proprietà.

La Corte distrettuale ha evidenziato la mancata deduzione, da parte difensiva, di qualsivoglia plausibile ragione a giustificazione del permanere dell'intestazione di tutte le auto acquistate (59, in due anni) in capo al ricorrente.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 maggio 2025 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; nò Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello. di Milano, che ha confermato la sentenza di primo grado in punto di responsabilità per i reati di cui agli artt. 110, 81, 48 e 479 cod. pen. (capo A) e 110, 81, 640, secondo comma, n.1) cod. pen (capo B), riformando la sentenza di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, fondatasi su un'erronea valutazione delle prove - oltre ad essere reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati, è manifestamente infondato, in quanto asserisce un vizio di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, mirando, in realtà, a ridiscutere la valutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168), senza tuttavia addurre sollecitazioni significative in tal senso. Dal compendio probatorio - come chiarito dalla Corte distrettuale, con motivazione esente dai dedotti profili di illogicità - è emerso, infatti, il dato inequivoco dell'intestazione fittizia, in capo al ricorrente, di un numero elevatissimo di auto, volta a simulare un'inesistente attività di commercio, così da ottenere indebitamente - mediante l'utilizzo di partita I.v.a.- benefici economici e fiscali consistenti nell'esenzione 1) dal pagamento dell'imposta di trascrizione al P.R.A., 2) del bollo annuale e 3) del pagamento dei passaggi di proprietà. La Corte distrettuale ha evidenziato la mancata deduzione, da parte difensiva, di qualsivoglia plausibile ragione a giustificazione del permanere dell'intestazione di tutte le auto acquistate (59, in due anni) in capo al ricorrente. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 maggio 2025 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 21686/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris