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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10367/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 44709/2023 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe deducendo manifesta illogicità della motivazione (con tra- visamento della prova) in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 189, co. 6 e 7, cod. strada, con particolare riferimento alla ritenuta inat- tendibilità della teste [OSCURATO:PERSONA] e al travisamento della dichiarazione testimoniale del [OSCURATO:PERSONA].

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno motiva- tamente confutato la tesi difensiva, riproposta tout court, ritenuta inidonea a su- perare gli argomenti esposti dal tribunale per giungere ad identificare nel Nestola l'autore del reato, benché tale soggetto avesse il volto coperto da un casco e ben- ché il sistema di video-sorveglianza di un vicino esercizio commerciale non avesse fornito utili indicazioni utili a tale scopo.

Come ricorda la sentenza impugnata, gli indizi a carico del Nestola sono rap- presentati: a. dai documenti rinvenuti sull'asfalto in corrispondenza del luogo del sinistro; si trattava di un modulo per ritiro di analisi mediche relativo ad [OSCURATO:PERSONA] - compagna del Nestola - nonché di documentazione bancaria intestata allo stesso Nestola; e la versione offerta dagli appellante secondo cui la presenza di quei documenti sul luogo dell'incidente fosse del tutto casuale è stata ritenuta inverosimile in quanto [OSCURATO:PERSONA], padre della persona offesa e presente ai fatti, ha riferito con certezza che quei documenti erano stati persi dal conducente del ciclomotore dopo l'impatto ("ho trovato dei documenti a terra che erano caduti da lui perché dove ha sbattuto sopra al marciapiede, c'erano questi docu- menti"); b. dalla circostanza che il Nestola non veniva rinvenuto presso la sua abitazione dai Carabinieri che in tale luogo si recavano sulla scorta del rinveni- N. 44709/2023 R.G. mento, sul luogo dell'incidente, di documenti a lui riferibili; c. dalla ulteriore circo- stanza che, rintracciato dopo circa un'ora, il Nestola presentava escoriazioni re- centi sulle braccia del tutto compatibili con la caduta dal ciclomotore; e la presenza di tali abrasioni è stata personalmente accertata dal mar.11o Pagliara e risulta dalle fotografie effettuate dai Carabinieri in Caserma ed acquisite in atti; in tal guisa la presenza di-tali escoriazioni è stata cristallizzata in maniera certa, risultando non necessario procedere ad un accertamento ex art. 360 cod. proc. pen, come richie- sto dalla difesa dell'imputato; d. della circostanza, riferita dal [OSCURATO:PERSONA], che il Nestola era solito utilizzare un ciclomotore di grossa cilindrata dello stesso tipo di quello coinvolto nel sinistro che, peraltro, "era spesso posteggiato nei pressi di [OSCURATO:PERSONA]", luogo di residenza dell'imputato; il testimone ha precisato che tale ciclomotore era di proprietà del Landolfo; quest'ultimo, richiesto dai Carabinieri di consegnare il mezzo, non vi aveva provveduto (il Mar.11o Pagliara ha dichiarato che, dopo il sinistro, il ciclomotore di proprietà del Landolfo non è stato più rive- nuto).

A tale ultimo proposito non appaiono fondate le deduzioni difensive, doven- dosi ricordare che, questa Corte, con orientamento che il Collegio condivide e ri- badisce, ritiene che, in presenza di una c.d.

"doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta in- trodotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di se- condo grado (cfr. Sez. 4, n. 19710/2009, Rv. 243636 secondo cui , sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), introdotta dalla

I. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'infor- mazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c. d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legit- timità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice; conf.

Sez. 2, n. 47035 del 3/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013 dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi ed altro, Rv. 258438; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 269217).

Nel caso dì specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del tribunale e, dopo avere N. 44709/2023 R.G. preso atto delle censure degli appellanti, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'imputato che, in concreto, si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese nel precedente grado e riproporre la propria diversa lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati.

Nel descritto contesto - caratterizzato dal totale silenzio dell'imputato anche solo per spiegare una giustificazione alternativa circa la presenza di documenti riferibili a lui ed alla compagna il giorno e sul luogo dell'incidente - la Corte terri- toriale ha motivatamente ribadito l'assoluta inidoneità della testimonianza di Vi- sconti [OSCURATO:PERSONA] - cognata dell'imputato e, dunque, non del tutto disinteressata a fornire un alibi al congiunto - che ha sostenuto di essere stata in compagnia del Nestola e della Errini il pomeriggio del 20 ottobre, giorno del sinistro stradale, e precisamente dalle ore 17-17,15 circa sino alle ore 18.50-19 per accompagnare i due conviventi presso l'ospedale di Copertino, ove la Errini doveva sottoporsi a visita ecografica. [OSCURATO:PERSONA] ha ulteriormente riferito che l'imputato non presen- tava escoriazioni.

Ebbene, le dichiarazioni della Visconti non sono state ritenute attendibili sotto vari profili; infatti: a. la documentazione prodotta in atti dalla difesa dell'imputato rivela che l'esame si svolse non oltre le ore 17.44 (come si evince dall'orario ap- posto sul referto ecografico), sicché non si comprende la ragione per la quale la coppia avrebbe dovuto trattenersi in ospedale oltre le ore 18.45; b. il referto me- dico non certifica la presenza del Nestola in ospedale; c. quand'anche l'imputato si fosse recato assieme alla Visconti ed alla Errini in ospedale, non è escluso che il medesimo, una volta rientrato in Leverano - peraltro distante pochi chilometri da Copertino - possa poi essere nuovamente uscito a bordo del ciclomotore; d. ri- marrebbe da dimostrare la presenza di escoriazioni riscontrate sul braccio del Ne- stola circostanza sulla quale, come per il resto della vicenda, l'imputato non ha fornito spiegazione alcuna.

Con motivazione logica e congrua, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto che il quadro indiziario esposto, connotato dai requisiti di cui all'art. 192 cod. proc. pen., fosse univocamente orientato verso l'identificazione del Nestola quale con- ducente del ciclomotore che travolse e ferì la Durante, non residuando alcun dub- bio "ragionevole" al riguardo.

Sul punto la sentenza impugnata opera un corretto governo della giurispru- denza di questa Corte secondo cui, in terna di prova, il dubbio idoneo ad introdurre un'ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello "ragionevole", ov- vero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alter- N. 44709/2023 R.G. native, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi rico- struttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congettu- rale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 - 04).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 44709/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe deducendo manifesta illogicità della motivazione (con tra- visamento della prova) in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 189, co. 6 e 7, cod. strada, con particolare riferimento alla ritenuta inat- tendibilità della teste [OSCURATO:PERSONA] e al travisamento della dichiarazione testimoniale del [OSCURATO:PERSONA]. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno motiva- tamente confutato la tesi difensiva, riproposta tout court, ritenuta inidonea a su- perare gli argomenti esposti dal tribunale per giungere ad identificare nel Nestola l'autore del reato, benché tale soggetto avesse il volto coperto da un casco e ben- ché il sistema di video-sorveglianza di un vicino esercizio commerciale non avesse fornito utili indicazioni utili a tale scopo. Come ricorda la sentenza impugnata, gli indizi a carico del Nestola sono rap- presentati: a. dai documenti rinvenuti sull'asfalto in corrispondenza del luogo del sinistro; si trattava di un modulo per ritiro di analisi mediche relativo ad [OSCURATO:PERSONA] - compagna del Nestola - nonché di documentazione bancaria intestata allo stesso Nestola; e la versione offerta dagli appellante secondo cui la presenza di quei documenti sul luogo dell'incidente fosse del tutto casuale è stata ritenuta inverosimile in quanto [OSCURATO:PERSONA], padre della persona offesa e presente ai fatti, ha riferito con certezza che quei documenti erano stati persi dal conducente del ciclomotore dopo l'impatto ("ho trovato dei documenti a terra che erano caduti da lui perché dove ha sbattuto sopra al marciapiede, c'erano questi docu- menti"); b. dalla circostanza che il Nestola non veniva rinvenuto presso la sua abitazione dai Carabinieri che in tale luogo si recavano sulla scorta del rinveni- N. 44709/2023 R.G. mento, sul luogo dell'incidente, di documenti a lui riferibili; c. dalla ulteriore circo- stanza che, rintracciato dopo circa un'ora, il Nestola presentava escoriazioni re- centi sulle braccia del tutto compatibili con la caduta dal ciclomotore; e la presenza di tali abrasioni è stata personalmente accertata dal mar.11o Pagliara e risulta dalle fotografie effettuate dai Carabinieri in Caserma ed acquisite in atti; in tal guisa la presenza di-tali escoriazioni è stata cristallizzata in maniera certa, risultando non necessario procedere ad un accertamento ex art. 360 cod. proc. pen, come richie- sto dalla difesa dell'imputato; d. della circostanza, riferita dal [OSCURATO:PERSONA], che il Nestola era solito utilizzare un ciclomotore di grossa cilindrata dello stesso tipo di quello coinvolto nel sinistro che, peraltro, "era spesso posteggiato nei pressi di [OSCURATO:PERSONA]", luogo di residenza dell'imputato; il testimone ha precisato che tale ciclomotore era di proprietà del Landolfo; quest'ultimo, richiesto dai Carabinieri di consegnare il mezzo, non vi aveva provveduto (il Mar.11o Pagliara ha dichiarato che, dopo il sinistro, il ciclomotore di proprietà del Landolfo non è stato più rive- nuto). A tale ultimo proposito non appaiono fondate le deduzioni difensive, doven- dosi ricordare che, questa Corte, con orientamento che il Collegio condivide e ri- badisce, ritiene che, in presenza di una c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta in- trodotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di se- condo grado (cfr. Sez. 4, n. 19710/2009, Rv. 243636 secondo cui , sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), introdotta dalla I. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'infor- mazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c. d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legit- timità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice; conf. Sez. 2, n. 47035 del 3/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013 dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi ed altro, Rv. 258438; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 269217). Nel caso dì specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del tribunale e, dopo avere N. 44709/2023 R.G. preso atto delle censure degli appellanti, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'imputato che, in concreto, si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese nel precedente grado e riproporre la propria diversa lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati. Nel descritto contesto - caratterizzato dal totale silenzio dell'imputato anche solo per spiegare una giustificazione alternativa circa la presenza di documenti riferibili a lui ed alla compagna il giorno e sul luogo dell'incidente - la Corte terri- toriale ha motivatamente ribadito l'assoluta inidoneità della testimonianza di Vi- sconti [OSCURATO:PERSONA] - cognata dell'imputato e, dunque, non del tutto disinteressata a fornire un alibi al congiunto - che ha sostenuto di essere stata in compagnia del Nestola e della Errini il pomeriggio del 20 ottobre, giorno del sinistro stradale, e precisamente dalle ore 17-17,15 circa sino alle ore 18.50-19 per accompagnare i due conviventi presso l'ospedale di Copertino, ove la Errini doveva sottoporsi a visita ecografica. [OSCURATO:PERSONA] ha ulteriormente riferito che l'imputato non presen- tava escoriazioni. Ebbene, le dichiarazioni della Visconti non sono state ritenute attendibili sotto vari profili; infatti: a. la documentazione prodotta in atti dalla difesa dell'imputato rivela che l'esame si svolse non oltre le ore 17.44 (come si evince dall'orario ap- posto sul referto ecografico), sicché non si comprende la ragione per la quale la coppia avrebbe dovuto trattenersi in ospedale oltre le ore 18.45; b. il referto me- dico non certifica la presenza del Nestola in ospedale; c. quand'anche l'imputato si fosse recato assieme alla Visconti ed alla Errini in ospedale, non è escluso che il medesimo, una volta rientrato in Leverano - peraltro distante pochi chilometri da Copertino - possa poi essere nuovamente uscito a bordo del ciclomotore; d. ri- marrebbe da dimostrare la presenza di escoriazioni riscontrate sul braccio del Ne- stola circostanza sulla quale, come per il resto della vicenda, l'imputato non ha fornito spiegazione alcuna. Con motivazione logica e congrua, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto che il quadro indiziario esposto, connotato dai requisiti di cui all'art. 192 cod. proc. pen., fosse univocamente orientato verso l'identificazione del Nestola quale con- ducente del ciclomotore che travolse e ferì la Durante, non residuando alcun dub- bio "ragionevole" al riguardo. Sul punto la sentenza impugnata opera un corretto governo della giurispru- denza di questa Corte secondo cui, in terna di prova, il dubbio idoneo ad introdurre un'ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello "ragionevole", ov- vero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alter- N. 44709/2023 R.G. native, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi rico- struttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congettu- rale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 - 04). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca
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