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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 novembre 2025

Cassazione n. 30042/2026

Testo disponibile della fonte

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ex art. 625-bis cod. proc. pen. per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza n. 5232 del 07/11/2025 della Quinta Sezione della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA pronunciata a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di procedere alla correzione dell'errore materiale, disponendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato in ragione della morte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. È stato attivato di ufficio il procedimento per la correzione della sentenza n. 5232/2026 emessa il 07/11/2025, con cui la Quinta Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 06/02/2025, proposto da [OSCURATO:PERSONA], imputato deceduto il 30 ottobre 2025, prima della deliberazione della decisione di legittimità (cfr. la nota di comunicazione della Procura Generale della Corte di cassazione del 09/02/2026).2. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto con requisitoria scritta l'annullamento senza rinvio della sentenza di legittimità n. 5232 del 2026 e di quella della Corte di appello di Catania del 6.2.2025, emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La dissoluzione del rapporto processuale, conseguente al decesso dell'imputato - che nel caso di specie risulta deceduto in data 30 ottobre 2025 e, dunque, prima della pronuncia della Corte di cassazione n. 5232 del 2026, emessa in data 07/11/2025 - rende inesistente la successiva sentenza, che va pertanto revocata (Sez. 5, n. 29494 del 07/05/2018, Devito, Rv. 273330).

Tale inesistenza va dichiarata non già dal giudice dell'esecuzione, ma dallo stesso giudice che ha deliberato la sentenza (Sez. 5, n. 29494 del 7/5/2018, Devito, Rv. 273330; Sez. 1, n. 18692 del 10/6/2016, dep. 2017, Caffiero, Rv. 269865; Sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010, Iaconis, Rv. 246541).

2. Dal punto di vista processuale, si concorda con l'opzione secondo cui la tardiva conoscenza, da parte della Corte di cassazione, della morte dell'imputato, verificatasi prima della pronuncia di legittimità, integra un errore materiale o di fatto, emendabile con il procedimento di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., incombendo sulla Corte il potere-dovere di revocare, anche di ufficio, la propria decisione (Sez. 1, n. 5837 del 08/11/2023, dep. 2024, Pg, Rv. 285789 - 01).

Al riguardo, deve ribadirsi che la Cassazione che si è pronunciata nei confronti di un imputato dopo la sua morte ha il potere-dovere di revocare la propria decisione, anche di ufficio, con la procedura di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen, in quanto la tardiva conoscenza di tale evento è equiparabile ad un errore materiale o di fatto, incombendo su tutti i giudici penali un obbligo, non codificato ma permanente, di accertare lo stato in vita dell'imputato come condizione di procedibilità (Sez. 6, n. 12841 del 7/3/2012, Nicefaro, Rv. 252562).

3. Revocata la sentenza della Corte di cassazione, va quindi annullata senza rinvio la sentenza di appello, in ragione della morte dell'imputato intervenuta dopo la sua deliberazione e prima della deliberazione di questa Corte. 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ex art. 625-bis cod. proc. pen. per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza n. 5232 del 07/11/2025 della Quinta Sezione della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA pronunciata a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di procedere alla correzione dell'errore materiale, disponendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato in ragione della morte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. È stato attivato di ufficio il procedimento per la correzione della sentenza n. 5232/2026 emessa il 07/11/2025, con cui la Quinta Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 06/02/2025, proposto da [OSCURATO:PERSONA], imputato deceduto il 30 ottobre 2025, prima della deliberazione della decisione di legittimità (cfr. la nota di comunicazione della Procura Generale della Corte di cassazione del 09/02/2026).2. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto con requisitoria scritta l'annullamento senza rinvio della sentenza di legittimità n. 5232 del 2026 e di quella della Corte di appello di Catania del 6.2.2025, emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La dissoluzione del rapporto processuale, conseguente al decesso dell'imputato - che nel caso di specie risulta deceduto in data 30 ottobre 2025 e, dunque, prima della pronuncia della Corte di cassazione n. 5232 del 2026, emessa in data 07/11/2025 - rende inesistente la successiva sentenza, che va pertanto revocata (Sez. 5, n. 29494 del 07/05/2018, Devito, Rv. 273330). Tale inesistenza va dichiarata non già dal giudice dell'esecuzione, ma dallo stesso giudice che ha deliberato la sentenza (Sez. 5, n. 29494 del 7/5/2018, Devito, Rv. 273330; Sez. 1, n. 18692 del 10/6/2016, dep. 2017, Caffiero, Rv. 269865; Sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010, Iaconis, Rv. 246541). 2. Dal punto di vista processuale, si concorda con l'opzione secondo cui la tardiva conoscenza, da parte della Corte di cassazione, della morte dell'imputato, verificatasi prima della pronuncia di legittimità, integra un errore materiale o di fatto, emendabile con il procedimento di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., incombendo sulla Corte il potere-dovere di revocare, anche di ufficio, la propria decisione (Sez. 1, n. 5837 del 08/11/2023, dep. 2024, Pg, Rv. 285789 - 01). Al riguardo, deve ribadirsi che la Cassazione che si è pronunciata nei confronti di un imputato dopo la sua morte ha il potere-dovere di revocare la propria decisione, anche di ufficio, con la procedura di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen, in quanto la tardiva conoscenza di tale evento è equiparabile ad un errore materiale o di fatto, incombendo su tutti i giudici penali un obbligo, non codificato ma permanente, di accertare lo stato in vita dell'imputato come condizione di procedibilità (Sez. 6, n. 12841 del 7/3/2012, Nicefaro, Rv. 252562). 3. Revocata la sentenza della Corte di cassazione, va quindi annullata senza rinvio la sentenza di appello, in ragione della morte dell'imputato intervenuta dopo la sua deliberazione e prima della deliberazione di questa Corte. 2 P.Q.M
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