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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 marzo 2023

Cassazione n. 36934/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona emessa in data 27/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Leo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona rigettava l'istanza di revisione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Bologna, irrevocabile il 16/12/2015, con cui il predetto era stato condannato a pena di giustizia per l'omicidio aggravato in danno di [OSCURATO:PERSONA], oltre che per i reati di violenza privata aggravata e lesioni volontarie, in Crevalcore il 01/05/2011. 1.bis La vicenda riguarda l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] ad opera dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], Hicham e Youssef, i quali, per contrasti personali con tale Soussi, avevano atteso il predetto all'esterno di una discoteca, ponendo in essere una vera e propria spedizione punitiva, nel corso della quale la vittima era stata accoltellata.

2. In data 15/10/2022 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in quanto con l'istanza di revisione era stata sollevata la questione della pianificazione della condotta da parte del ricorrente, avendo la Corte di merito ridotto l'ambito della pianificazione alla fase successiva al litigio, con travisamento della circostanza relativa alla predisposizione dell'arma e conseguente illogicità della motivazione; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 530, 630, 631 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., per la fragilità delle risultanze istruttorie, con particolare riferimento ai primi quattro punti indicati nell'istanza in riferimento alle prove nuove indicate ai punti 5 e 6; si ripercorrono le dichiarazioni dei testi Imane e Jellaldine, di cui si sottolinea la inattendibilità affermandosi che, indipendentemente dalla motivazione della Cassazione in tema di concorso di persone nel reato, sarebbe stato comunque necessario accertare la consapevolezza, da parte del ricorrente, del possesso dell'arma da parte del fratello del ricorrente, a maggior ragione in quanto si deve escludere la sussistenza dell'asserita "spedizione punitiva"; si contesta, inoltre, la riconducibilità al ricorrente dei pantaloni sequestrati dalla P.G. e si rivalutano le testimonianze di Lmimouni e Hanane, che avevano evidenziato la distanza tra i due fratelli, quando la vittima era stata colpita. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

La sentenza impugnata, dopo aver analizzato i motivi posti a fondamento dell'istanza di revisione, ha ripercorso le connotazioni dell'istituto della revisione, come descritte dalla giurisprudenza di legittimità, ed ha, quindi, analizzato le singole doglianze, evidenziando come le stesse fossero, in sostanza, fondate su di una rivalutazione del giudizio di attendibilità delle deposizioni di alcuni testi (la stessa vittima, Soussi; i testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) finalizzate ad una diversa ricostruzione della vicenda.

In sostanza, quindi, ciò che emerge, non solo dall'istanza originaria, ma anche dalla formulazione dei motivi di ricorso, è che le deduzioni difensive si collocano al di fuori dell'istituto della revisione, posto che nel caso in esame si confonde il concetto di prova nuova con la possibilità - estranea all'istituto della revisione - di pervenire ad un terzo grado del giudizio di merito.

Anche di recente, infatti, è stato rilevato, ad esempio, come la valutazione di attendibilità della persona offesa, già effettuata nel giudizio di cognizione, non può formare oggetto di riesame in sede di revisione, salvo che si contesti la reale esistenza di un fatto storico nel quale si è individuato il riscontro esterno alle dichiarazioni della predetta, cosa che, nel caso in esame, non si è verificato (Sez. 3, n. 23967 del 23/03/2023, P., Rv. 284688); è stato, inoltre, ulteriormente ribadito che nella nozione di nuove prove, rilevanti a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, non rientrano quelle esplicitamente valutate dal giudice di merito, anche se erroneamente per effetto di travisamento, potendo, in tal caso, essere proposti gli ordinari mezzi di impugnazione (Sez. 3, n. 34970 del 03/11/2020, brio Daniele, Rv. 280046).

In sostanza, quindi, con il ricorso in esame si ripropongono considerazioni volte ad una diversa ricostruzione della vicenda storica, attraverso l'ulteriore rivisitazione del compendio probatorio già analizzato nei vari gradi del giudizio di merito.

Da ciò discende l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona emessa in data 27/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Leo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona rigettava l'istanza di revisione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Bologna, irrevocabile il 16/12/2015, con cui il predetto era stato condannato a pena di giustizia per l'omicidio aggravato in danno di [OSCURATO:PERSONA], oltre che per i reati di violenza privata aggravata e lesioni volontarie, in Crevalcore il 01/05/2011. 1.bis La vicenda riguarda l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] ad opera dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], Hicham e Youssef, i quali, per contrasti personali con tale Soussi, avevano atteso il predetto all'esterno di una discoteca, ponendo in essere una vera e propria spedizione punitiva, nel corso della quale la vittima era stata accoltellata. 2. In data 15/10/2022 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in quanto con l'istanza di revisione era stata sollevata la questione della pianificazione della condotta da parte del ricorrente, avendo la Corte di merito ridotto l'ambito della pianificazione alla fase successiva al litigio, con travisamento della circostanza relativa alla predisposizione dell'arma e conseguente illogicità della motivazione; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 530, 630, 631 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., per la fragilità delle risultanze istruttorie, con particolare riferimento ai primi quattro punti indicati nell'istanza in riferimento alle prove nuove indicate ai punti 5 e 6; si ripercorrono le dichiarazioni dei testi Imane e Jellaldine, di cui si sottolinea la inattendibilità affermandosi che, indipendentemente dalla motivazione della Cassazione in tema di concorso di persone nel reato, sarebbe stato comunque necessario accertare la consapevolezza, da parte del ricorrente, del possesso dell'arma da parte del fratello del ricorrente, a maggior ragione in quanto si deve escludere la sussistenza dell'asserita "spedizione punitiva"; si contesta, inoltre, la riconducibilità al ricorrente dei pantaloni sequestrati dalla P.G. e si rivalutano le testimonianze di Lmimouni e Hanane, che avevano evidenziato la distanza tra i due fratelli, quando la vittima era stata colpita. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. La sentenza impugnata, dopo aver analizzato i motivi posti a fondamento dell'istanza di revisione, ha ripercorso le connotazioni dell'istituto della revisione, come descritte dalla giurisprudenza di legittimità, ed ha, quindi, analizzato le singole doglianze, evidenziando come le stesse fossero, in sostanza, fondate su di una rivalutazione del giudizio di attendibilità delle deposizioni di alcuni testi (la stessa vittima, Soussi; i testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) finalizzate ad una diversa ricostruzione della vicenda. In sostanza, quindi, ciò che emerge, non solo dall'istanza originaria, ma anche dalla formulazione dei motivi di ricorso, è che le deduzioni difensive si collocano al di fuori dell'istituto della revisione, posto che nel caso in esame si confonde il concetto di prova nuova con la possibilità - estranea all'istituto della revisione - di pervenire ad un terzo grado del giudizio di merito. Anche di recente, infatti, è stato rilevato, ad esempio, come la valutazione di attendibilità della persona offesa, già effettuata nel giudizio di cognizione, non può formare oggetto di riesame in sede di revisione, salvo che si contesti la reale esistenza di un fatto storico nel quale si è individuato il riscontro esterno alle dichiarazioni della predetta, cosa che, nel caso in esame, non si è verificato (Sez. 3, n. 23967 del 23/03/2023, P., Rv. 284688); è stato, inoltre, ulteriormente ribadito che nella nozione di nuove prove, rilevanti a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, non rientrano quelle esplicitamente valutate dal giudice di merito, anche se erroneamente per effetto di travisamento, potendo, in tal caso, essere proposti gli ordinari mezzi di impugnazione (Sez. 3, n. 34970 del 03/11/2020, brio Daniele, Rv. 280046). In sostanza, quindi, con il ricorso in esame si ripropongono considerazioni volte ad una diversa ricostruzione della vicenda storica, attraverso l'ulteriore rivisitazione del compendio probatorio già analizzato nei vari gradi del giudizio di merito. Da ciò discende l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 36934/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris