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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15136/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 11/4/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]: udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Pesaro con la quale l'odierno ricorrente era stato condannato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] ed altri soggetti non identificati, per i delitti di rapina aggravata tentata e consumata.

2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando i seguenti motivi di ricorso : violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e difetto di motivazione in punto di affermazione di responsabilità.

La Corte di appello non avrebbe motivato in ordine alla censure difensive con le quali si contestava il giudizio di attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], concorrente nei reati contestati, le cui dichiarazioni etero- accusatorie sono state poste a fondamento delle responsabilità pur se intrinsecamente inattendibili e prive di riscontri esterni. 3.Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 110 cod. pen. e difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 4 e 7 L. 895/67.

La Corte di appello non avrebbe indicato gli elementi probatori posti a fondamento del giudizio di responsabilità per il delitto di porto di arma da fuoco. 4.Con il terzo motivo si contesta il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen.

La Corte di appello non avrebbe motivato sul punto, posto che il profitto del delitto di rapina consumata, è stato di poche decine di euro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Deve preliminarmente precisarsi che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.

Né la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato.

Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214).

2. Muovendo da tali premesse rileva il collegio che le censure proposte, attraverso la quali, solo formalmente, si deduce la carenza o illogicità della motivazione, attengono a profili di mero fatto compiutamente esaminati dalla sentenza impugnata e risultano prive di fondamento alcuno.

2.1. In particolare, in relazione al primo motivo di ricorso con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità deducendo violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e difetto di motivazione, deve rilevarsi che esso è inammissibile poiché l' error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 cod.proc.pen., per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità.

Detto motivo è altresì inammissibile perché mira a sollecitare alla Corte di legittimità una rilettura elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, invece, via esclusiva, riservata al giudice di merito.

La Corte di appello - tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo tutti interpretati conformemente alla lettura offertane dai giudici di primo grado - ha spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali tale da resistere alla generiche censure di parte ricorrente, le ragioni per le quali doveva ritenersi comprovato il ruolo di basista del [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione dei delitti di rapina.

In particolare a pagg. 2 e segg. della sentenza impugnata, ha dato atto della verifica in ordine alla attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] rimarcando la coerenza interna delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie da lui rese, e la presenza di molteplici riscontri estrinseci ( il rapporto di amicizia tra [OSCURATO:PERSONA] ed il soggetto preposto al negozio Trony che gli consentiva di carpire informazioni circa i movimenti del furgone portavalori che poi veniva assaltato, la conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie, i tabulati telefonici).

2.2. Il secondo motivo con il quale si deduce l'omessa motivazione in relazione alla doglianza difensiva con la quale si contestava il concorso del ricorrente nel delitto di porto di arma da fuoco, è parimenti inammissibile se si considera la genericità del motivo di appello e la diffusa motivazione delle due sentenze di merito che hanno argomentato sul ruolo di basista del ricorrente il quale aveva piena consapevolezza e condivideva le modalità esecutive della rapina.

Va osservato che, per tutte le ipotesi di rapina a mano armata, tutti i compartecipi, e cioè sia gli autori materiali che coloro i quali abbiano prestato la necessaria assistenza (cosiddetti basisti), rispondono anche del reato di porto illegale di armi, atteso che l'ideazione dell'impresa criminosa comprende anche il momento rappresentativo dell'impiego delle armi e, quindi, del porto abusivo delle stesse per realizzare la necessaria minaccia o violenza, essenziali a tale tipo di reato (Sez. 2, n. 49389 del 04/12/2012, Rv. 253915 ; Sez. 1, n. 40702 del 21/12/2017, Rv. 274364).

2.3. Il terzo motivo, con il quale si deduce l'omessa motivazione sul diniego della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è indeducibile perché non proposto in appello.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 11/4/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]: udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Pesaro con la quale l'odierno ricorrente era stato condannato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] ed altri soggetti non identificati, per i delitti di rapina aggravata tentata e consumata. 2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando i seguenti motivi di ricorso : violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e difetto di motivazione in punto di affermazione di responsabilità. La Corte di appello non avrebbe motivato in ordine alla censure difensive con le quali si contestava il giudizio di attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], concorrente nei reati contestati, le cui dichiarazioni etero- accusatorie sono state poste a fondamento delle responsabilità pur se intrinsecamente inattendibili e prive di riscontri esterni. 3.Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 110 cod. pen. e difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 4 e 7 L. 895/67. La Corte di appello non avrebbe indicato gli elementi probatori posti a fondamento del giudizio di responsabilità per il delitto di porto di arma da fuoco. 4.Con il terzo motivo si contesta il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. La Corte di appello non avrebbe motivato sul punto, posto che il profitto del delitto di rapina consumata, è stato di poche decine di euro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Deve preliminarmente precisarsi che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Né la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). 2. Muovendo da tali premesse rileva il collegio che le censure proposte, attraverso la quali, solo formalmente, si deduce la carenza o illogicità della motivazione, attengono a profili di mero fatto compiutamente esaminati dalla sentenza impugnata e risultano prive di fondamento alcuno. 2.1. In particolare, in relazione al primo motivo di ricorso con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità deducendo violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e difetto di motivazione, deve rilevarsi che esso è inammissibile poiché l' error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 cod.proc.pen., per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità. Detto motivo è altresì inammissibile perché mira a sollecitare alla Corte di legittimità una rilettura elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, invece, via esclusiva, riservata al giudice di merito. La Corte di appello - tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo tutti interpretati conformemente alla lettura offertane dai giudici di primo grado - ha spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali tale da resistere alla generiche censure di parte ricorrente, le ragioni per le quali doveva ritenersi comprovato il ruolo di basista del [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione dei delitti di rapina. In particolare a pagg. 2 e segg. della sentenza impugnata, ha dato atto della verifica in ordine alla attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] rimarcando la coerenza interna delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie da lui rese, e la presenza di molteplici riscontri estrinseci ( il rapporto di amicizia tra [OSCURATO:PERSONA] ed il soggetto preposto al negozio Trony che gli consentiva di carpire informazioni circa i movimenti del furgone portavalori che poi veniva assaltato, la conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie, i tabulati telefonici). 2.2. Il secondo motivo con il quale si deduce l'omessa motivazione in relazione alla doglianza difensiva con la quale si contestava il concorso del ricorrente nel delitto di porto di arma da fuoco, è parimenti inammissibile se si considera la genericità del motivo di appello e la diffusa motivazione delle due sentenze di merito che hanno argomentato sul ruolo di basista del ricorrente il quale aveva piena consapevolezza e condivideva le modalità esecutive della rapina. Va osservato che, per tutte le ipotesi di rapina a mano armata, tutti i compartecipi, e cioè sia gli autori materiali che coloro i quali abbiano prestato la necessaria assistenza (cosiddetti basisti), rispondono anche del reato di porto illegale di armi, atteso che l'ideazione dell'impresa criminosa comprende anche il momento rappresentativo dell'impiego delle armi e, quindi, del porto abusivo delle stesse per realizzare la necessaria minaccia o violenza, essenziali a tale tipo di reato (Sez. 2, n. 49389 del 04/12/2012, Rv. 253915 ; Sez. 1, n. 40702 del 21/12/2017, Rv. 274364). 2.3. Il terzo motivo, con il quale si deduce l'omessa motivazione sul diniego della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è indeducibile perché non proposto in appello. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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