CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 43733/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pagina 9) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'esclusione dell'esimente. La Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di riconoscimento della tenuità del fatto, la valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta nei termini previsti dall'art. 133 cod. pen. non implica la necessaria disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, RV. 274647, Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01); Considerato che la seconda doglianza, che lamenta la mancata derubricazione del delitto di ricettazione nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen., è aspecifica perché fondata su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si veda pagina 8). I giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme alle prove raccolte, hanno ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen. in considerazione della natura del bene ricettato e del fatto che l'imputato non è riuscito a fornire una giustificazione plausibile in ordine alla provenienza di quanto rinvenuto nella sua disponibilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2023 IlConsi ere esten