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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09737/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione ascritto all'odierno ricorrente e in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 707 cod. pen., risulta formulato in termini non consentiti in questa sede, poiché, seppur formalmente volto a contestare vizi riconducibili alle categorie di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. pen., invero, è teso a censurare la decisione in quanto fondata su una valutazione erronea del materiale probatorio, prospettando, così, una diversa lettura dei dati processuali e un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (con specifico riguardo alle dichiarazioni testimoniali), dovendosi invece ribadire la preclusione per la Corte di cassazione, non solo di sovrapporre il proprio apprezzamento delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, essendo essa riservata al giudice di merito, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che deve sottolinearsi come, nel caso di specie, contrariamente a quanto contestato nel ricorso, la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi, e facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (si vedano, in particolare, pagg. 2-4 della impugnata sentenza), ha chiarito con congrue e non illogiche ragioni il suo convincimento circa l'impossibilità di procedere ad una derubricazione della vicenda de qua nella fattispecie dell'incauto acquisto, ritenendo non condivisibili gli assunti difensivi e pienamente integrati tutti gli elementi costitutivi del reato di ricettazione a fronte dei plurimi elementi probatori puntualmente indicati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione ascritto all'odierno ricorrente e in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 707 cod. pen., risulta formulato in termini non consentiti in questa sede, poiché, seppur formalmente volto a contestare vizi riconducibili alle categorie di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. pen., invero, è teso a censurare la decisione in quanto fondata su una valutazione erronea del materiale probatorio, prospettando, così, una diversa lettura dei dati processuali e un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (con specifico riguardo alle dichiarazioni testimoniali), dovendosi invece ribadire la preclusione per la Corte di cassazione, non solo di sovrapporre il proprio apprezzamento delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, essendo essa riservata al giudice di merito, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che deve sottolinearsi come, nel caso di specie, contrariamente a quanto contestato nel ricorso, la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi, e facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (si vedano, in particolare, pagg. 2-4 della impugnata sentenza), ha chiarito con congrue e non illogiche ragioni il suo convincimento circa l'impossibilità di procedere ad una derubricazione della vicenda de qua nella fattispecie dell'incauto acquisto, ritenendo non condivisibili gli assunti difensivi e pienamente integrati tutti gli elementi costitutivi del reato di ricettazione a fronte dei plurimi elementi probatori puntualmente indicati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 09737/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris