CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 44860/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Aloisi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 luglio 2021 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del 20 novembre 2020 del Tribunale di Roma resa in esito a giudizio abbreviato, ha rideterminato in anni cinque mesi quattro di reclusione ed euro diciottomila di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], con revoca della confisca del denaro in sequestro limitatamente alla somma di euro 82.500,00, per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo a); 110 cod. pen., 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (capo b); 110 e 648 cod. pen. (capo c). 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato carenza motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, laddove la Corte territoriale si era limitata a ricordare l'insufficienza della mera incensuratezza dell'imputato mentre, al riguardo, la difesa aveva sottolineato il comportamento leale dell'imputato stesso nel corso del processo e la particolare asprezza edittale, che avrebbe dovuto essere mitigata proprio col riconoscimento delle attenuanti innominate. 2.2. Col secondo motivo, quanto al trattamento sanzionatorio, incombeva sul Giudice un preciso obbligo motivazionale in caso di scostarnento dalla pena base dal minimo edittale, come in specie, mentre parimenti non vi era stata giustificazione in ordine agli aumenti di pena per i reati posti in continuazione. 2.3. Col terzo motivo infine, quanto alla disposta confisca a norma dell'art. 240-bis cod. pen. e preso atto dell'intervenuta limitazione della somma oggetto di vincolo, il ricorrente ha censurato il mancato rilievo attribuito sia alla prova documentale concernente la movimentazione del conto che alla prova dichiarativa del compagno della madre, elementi che attestavano la lecita provenienza dell'ulteriore provvista, frutto di elargizioni dei parenti. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso, in parte inammissibile, è fondato nei limiti di seguito indicati. 4.1. In relazione al primo motivo di impugnazione, ferma l'insufficienza ex lege dell'assenza di altre condanne ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, la non meglio precisata lealtà processuale rappresenta condotta dovuta, laddove infine la gravosità edittale - da eventualmente ricondurre, in tesi, ad equità - è stabilita ex ante dal legislatore (sul punto, v. anche infra). Tanto più che, in specie, il reato più grave per il quale è intervenuta condanna aveva ad oggetto l'illecita detenzione di ben 18.400 dosi di droga cd. pesante. A questo riguardo, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (ad es. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590). Ciò posto, con valutazione che - anche alla luce dei rilievi che precedono - non può certamente dirsi arbitraria, la Corte territoriale ha così escluso che elementi favorevolmente valutabili fossero in specie presenti. 4.2. Per quanto poi riguarda il secondo motivo di doglianza, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288), laddove invero è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pen sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243). In specie, tenuto conto della forbice edittale tra sei e venti anni di reclusione, la pena base di anni sette di reclusione è stata determinata pressoché nel minimo, ed oltretutto il - contenuto - scostamento dal limite inferiore di legge è stato anche giustificato dalla significatività del dato ponderale. In tal senso è stato anche fornito implicito ma sicuro riferimento di congruità al trattamento sanzionatorio siccome inflitto, che all'evidenza non poteva dirsi sproporzionato tenuto conto del contenuto della contestazione giudiziale. 4.2.1. Allo stesso tempo, quanto agli aumenti per continuazione, ed alla stregua dei rilievi svolti, si è osservato che, in tema di reato continuato, nel caso in cui il giudice, inflitta la pena nella misura minima edittale, l'abbia aumentata per la continuazione in modo esiguo, non è tenuto a giustificare con motivazione esplicita il suo operato, sia perché deve escludersi che abbia abusato del potere discrezionale conferitogli dall'art. 132 cod. pen., sia perché deve ritenersi che egli abbia implicitamente valutato gli elementi obbiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della sua decisione (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F. e altri, Rv. 273533). Identica ratio va legittimamente seguita in specie, laddove la pena base si discosta assai poco dal minimo edittale e gli aumenti per continuazione, a fronte della gravità dei reati ascritti e ritenuti sussistenti a carico del ricorrente, appaiono del tutto contenuti. 4.3. Per quanto infine concerne il terzo motivo di censura, vero è che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601).A questo proposito, peraltro, il ricorrente già in sede di appello aveva evidenziato l'esistenza di prova documentale e dichiarativa circa il possesso - in tesi lecito - dell'ulteriore importo in denaro presente sui propri conti bancari. Al riguardo la sentenza impugnata non dimostra peraltro di confrontarsi puntualmente con i rilievi colà svolti, ed invero la motivazione si è risolta in un'apodittica considerazione circa la pretesa evidenza della sproporzione nella posizione reddituale dell'imputato, senza dare espresso conto dei contenuti delle prove che il ricorrente aveva invece inteso valorizzare in proprio favore. 5. In ragione di ciò, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alle statuizioni sulla confisca, con rinvio per nuovo giudizio in proposito ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Il ricorso va invece dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni sulla confisca, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso n