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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 42557/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza del locale Procuratore generale, nella parte diretta alla revoca della sospensione condizionale della pena, concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza 15 novembre 2013, pronunciata dal medesimo Ufficio giudiziario e divenuta irrevocabile il 6 ottobre 2014.

La Corte di appello - sul presupposto che la revoca fosse stata domandata ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), seconda ipotesi, cod. pen., ossia per il mancato adempimento degli obblighi cui il beneficio era subordinato - verificava che questi ultimi erano stati viceversa soddisfatti.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Il ricorrente osserva che la revoca della sospensione condizionale della pena, con riferimento alla sentenza sopra indicata, era stata domandata sul concorrente presupposto indicato dall'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., ossia per la sopravvenienza di condanna per delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella sospesa, superava i limiti di concedibilità del beneficio.

Al riguardo, la Corte di appello aveva omesso di pronunciare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Risulta in effetti dagli atti che la Corte di appello di Torino, pronunciando in merito alla revoca della sospensione condizionale oggetto della sentenza 15 novembre 2013, non abbia affatto preso in esame la causa di revoca prospettata dal Pubblico ministero in base all'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen. (essendosi limitata a provvedere sulla causa di revoca riconducibile ad uno dei casi previsti dall'art. 168, primo comma, n. 1, stesso codice).

Tale omessa pronuncia giustifica, di per sé, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

2. Il Procuratore generale requirente, nel concludere come in epigrafe, ha argomentato per l'insussistenza, altresì, della causa di revoca ex art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., giacché il delitto oggetto della condanna sopravvenuta risulterebbe commesso in epoca non anteriore alla consumazione del reato di cui si controverte.Il rilievo non ha pregio, perché, per consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Salamina, Rv. 280056-01), in tema di revoca della sospensione condizionale della pena l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio, e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce.

A quest'ultimo principio, dunque, si atterrà il giudice di rinvio in sede di nuova deliberazione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza del locale Procuratore generale, nella parte diretta alla revoca della sospensione condizionale della pena, concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza 15 novembre 2013, pronunciata dal medesimo Ufficio giudiziario e divenuta irrevocabile il 6 ottobre 2014. La Corte di appello - sul presupposto che la revoca fosse stata domandata ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), seconda ipotesi, cod. pen., ossia per il mancato adempimento degli obblighi cui il beneficio era subordinato - verificava che questi ultimi erano stati viceversa soddisfatti. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente osserva che la revoca della sospensione condizionale della pena, con riferimento alla sentenza sopra indicata, era stata domandata sul concorrente presupposto indicato dall'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., ossia per la sopravvenienza di condanna per delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella sospesa, superava i limiti di concedibilità del beneficio. Al riguardo, la Corte di appello aveva omesso di pronunciare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Risulta in effetti dagli atti che la Corte di appello di Torino, pronunciando in merito alla revoca della sospensione condizionale oggetto della sentenza 15 novembre 2013, non abbia affatto preso in esame la causa di revoca prospettata dal Pubblico ministero in base all'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen. (essendosi limitata a provvedere sulla causa di revoca riconducibile ad uno dei casi previsti dall'art. 168, primo comma, n. 1, stesso codice). Tale omessa pronuncia giustifica, di per sé, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 2. Il Procuratore generale requirente, nel concludere come in epigrafe, ha argomentato per l'insussistenza, altresì, della causa di revoca ex art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., giacché il delitto oggetto della condanna sopravvenuta risulterebbe commesso in epoca non anteriore alla consumazione del reato di cui si controverte.Il rilievo non ha pregio, perché, per consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Salamina, Rv. 280056-01), in tema di revoca della sospensione condizionale della pena l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio, e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce. A quest'ultimo principio, dunque, si atterrà il giudice di rinvio in sede di nuova deliberazione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appell
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