Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49550/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 056UC03) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine del 10 dicembre 2020, emessa a seguito di giudizio abbreviato, previa riqualificazione del reato originariamente contestato in quello previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha rideterminato in mesi quattro di reclusione ed euro ottocento di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (de- tenzione di gr. 23,262 netti di hashish dal quale erano ricavabili 201,6 dosi medie singole).

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge in ordine all'omesso riconosci- mento dell'ipotesi di uso personale non punibile.

3. Il ricorso è inammissibile.

L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va premesso che, in base al consolidato principio affermato da questa Corte, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463).

Per effetto della sentenza del 12 febbraio 2014, n. 32 della Corte costituzionale, che ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, D.L. 30 di- cembre 2005, n. 272, è stato ripristinato il testo dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 ante- riore alla sostituzione disposta dall'art. 4-bis del D.L. n. 272 del 2005 dichiarata in- costituzionale.

Successivamente, il legislatore ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 reintroducendo, per il collegamento dell'art. 73 all'art. 75, la rilevanza amministrativa della sola destinazione ad uso esclusivamente perso- nale.

Il comma 1-bis dell'art. 75, in vigore dal 21 maggio 2014, ha individuato i para- metri, le circostanze di fatto - che rispecchiano gli indici elaborati dalla giurisprudenza nell'originario tessuto normativo e quelli già previsti nell'art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo dichiarato incostituzionale - per l'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente.

Tali parametri, al contrario, devono essere adoperati per escludere l'uso esclusivamente personale e quindi per determinare la rilevanza penale della condotta.Il primo parametro, sub a), è quello quantitativo: la quantità di sostanza stupe- facente o psicotropa detenuta non deve essere superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute.

Le altre circostanze di fatto indicate dalla norma sono relative alla modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, al peso lordo complessivo, al confezionamento frazionato; il giudice può prendere in esame poi le altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale.

Ciò posto sui principi operanti in materia, nella sentenza impugnata, con moti- vazione logica e immune da censure, la destinazione a terzi delle sostanze stupefa- centi è stata dedotta dai seguenti elementi: a) il considerevole quantitativo della sostanza sequestrata, nettamente superiore a quello necessario al fabbisogno perso- nale; b) le condizioni personali dell'arrestato, disoccupato e privo di reddito, e, per- tanto, impossibilitato ad acquistare ben 200 dosi di hashish; c) la mancata dimostra- zione del proprio stato di tossicodipendenza; d) l'irrilevanza del mancato possesso di attrezzi destinato al taglio o al confezionamento della sostanza, poiché l'Ali deteneva la sostanza in strada.

La Corte territoriale, pertanto, ha fornito una risposta non manifestamente illo- gica alle doglianze espresse dal ricorrente, le quali, in realtà, benché inscenate sotto la prospettazione di violazioni di legge e di vizi della motivazione, si sviluppano tutte nell'orbita delle censure di merito e costituiscono una mera reiterazione di quelle già prospettate con l'atto di appello.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 056UC03) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine del 10 dicembre 2020, emessa a seguito di giudizio abbreviato, previa riqualificazione del reato originariamente contestato in quello previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha rideterminato in mesi quattro di reclusione ed euro ottocento di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (de- tenzione di gr. 23,262 netti di hashish dal quale erano ricavabili 201,6 dosi medie singole). 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge in ordine all'omesso riconosci- mento dell'ipotesi di uso personale non punibile. 3. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che, in base al consolidato principio affermato da questa Corte, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463). Per effetto della sentenza del 12 febbraio 2014, n. 32 della Corte costituzionale, che ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, D.L. 30 di- cembre 2005, n. 272, è stato ripristinato il testo dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 ante- riore alla sostituzione disposta dall'art. 4-bis del D.L. n. 272 del 2005 dichiarata in- costituzionale. Successivamente, il legislatore ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 reintroducendo, per il collegamento dell'art. 73 all'art. 75, la rilevanza amministrativa della sola destinazione ad uso esclusivamente perso- nale. Il comma 1-bis dell'art. 75, in vigore dal 21 maggio 2014, ha individuato i para- metri, le circostanze di fatto - che rispecchiano gli indici elaborati dalla giurisprudenza nell'originario tessuto normativo e quelli già previsti nell'art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo dichiarato incostituzionale - per l'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente. Tali parametri, al contrario, devono essere adoperati per escludere l'uso esclusivamente personale e quindi per determinare la rilevanza penale della condotta.Il primo parametro, sub a), è quello quantitativo: la quantità di sostanza stupe- facente o psicotropa detenuta non deve essere superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute. Le altre circostanze di fatto indicate dalla norma sono relative alla modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, al peso lordo complessivo, al confezionamento frazionato; il giudice può prendere in esame poi le altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale. Ciò posto sui principi operanti in materia, nella sentenza impugnata, con moti- vazione logica e immune da censure, la destinazione a terzi delle sostanze stupefa- centi è stata dedotta dai seguenti elementi: a) il considerevole quantitativo della sostanza sequestrata, nettamente superiore a quello necessario al fabbisogno perso- nale; b) le condizioni personali dell'arrestato, disoccupato e privo di reddito, e, per- tanto, impossibilitato ad acquistare ben 200 dosi di hashish; c) la mancata dimostra- zione del proprio stato di tossicodipendenza; d) l'irrilevanza del mancato possesso di attrezzi destinato al taglio o al confezionamento della sostanza, poiché l'Ali deteneva la sostanza in strada. La Corte territoriale, pertanto, ha fornito una risposta non manifestamente illo- gica alle doglianze espresse dal ricorrente, le quali, in realtà, benché inscenate sotto la prospettazione di violazioni di legge e di vizi della motivazione, si sviluppano tutte nell'orbita delle censure di merito e costituiscono una mera reiterazione di quelle già prospettate con l'atto di appello. 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. C
Sentenza Cassazione n. 49550/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris