CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 novembre 2021
Cassazione n. 46064/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 d.l. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Genova in data 18/11/2019, che ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia, in ordine ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cpv. cod. pen. Al riguardo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in ordine al mancato riconoscimento della speciale causa di non punibilità che la Corte di merito aveva fondato sull'abitualità del comportamento dell'imputato, desunta dalla realizzazione di un reato successivamente commesso e dichiarato estinto per esito positivo per messa alla prova; il richiamo a tale ulteriore fatto non poteva, di per sé, ritenersi sufficiente a fondare l'abitualità in relazione all'enunciato della sentenza della S.U. n. 13681/2016, secondo cui il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. Il rilievo di tale profilo ostativo aveva precluso al giudice del merito di apprezzare che il ricorrente, successivamente al reato, si era regolarizzato sul territorio italiano, ottenendo il permesso di soggiorno e non si era reso più autore di reati dal 2013. 2. Con requisitoria in data 12/11/2021, il P.G. presso questa Corte, evidenziando come la sentenza impugnata avesse anche fondato l'esclusione della speciale causa di non punibilità sul rilievo che l'imputato aveva ammesso che, per sopravvivere, si era dato alla vendita della merce contraffatta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Con memoria in data 24/11/2021 la difesa dell'imputato ha replicato alle conclusioni di cui alla requisitoria del P.G., insistendo per l'accoglimento del ricorso e citando a sostegno dei motivi altri orientamenti di questa S.C. (Sez. 4, n. 10111/2019 e Sez. 3, n. 16502/2018). [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato. La Corte di merito ha escluso l'applicazione della speciale causa di non punibilità sul rilievo dell'abitualità del comportamento tenuto dal ricorrente desunto dalla commissione di un ulteriore reato e sulla circostanza che lo stesso avesse ammesso che, per sopravvivere, si era dato alla vendita della merce contraffatta.Ciò premesso, va anzitutto precisato che dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che l'affermazione dell'imputato di avere venduto la merce per sopravvivere fu resa a giustificazione del reato commesso e non quale ammissione di uno stile di vita che trascendeva i fatti di causa. Pertanto, ricondotto tale elemento dichiarativo alla sua corretta portata significativa, la Corte di merito non poteva ricavare l'abitualità ostativa ex art. 131-bis cod. pen. sulla scorta della mera commissione di un successivo reato di cui è stata dichiarata l'estinzione per esperimento positivo della messa alla prova. Al riguardo, va richiamato il principio, espresso da questa Corte con riferimento all'estinzione del reato ex art. 460, comma 5, cod. proc. pen, secondo cui, ai fini della valutazione del presupposto ostativo del comportamento abituale ex art. 131-bis, comma 3, cod. pen., non va tenuto conto dei reati estinti, conseguendo all'estinzione del reato anche l'elisione di ogni effetto penale della condanna (vedi Sez. 4, n. 11732 del 1/7/2021, Rv. 280705; vedi anche Sez. 4, n. 22078 del 20/2/2019, Rv. 276264; Sez. 5, n. 11709 del 15/10/2019, Rv. 278926). Si tratta di un principio valido anche per l'esito positivo della messa alla prova, istituto di carattere sostanziale che costituisce una vera e propria causa di estinzione del reato, in ragione della collocazione sistematica nell'ambito del Titolo VI (Della estinzione del reato e della pena) Capo I (Della estinzione del reato) del codice penale, dell'espressa menzione di tale effetto nel testo dell'art. 163-ter cod. pen. ("l'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede") e della funzione di carattere preventivo e risocializzante demandata a tale istituto, il quale opera quale causa di estinzione della c.d. punibilità in astratto, intervenendo prima che sia emessa la sentenza di condanna e, pertanto, prescinde da qualunque accertamento sul merito della res íudicanda e sulla responsabilità dell'imputato (tanto che l'applicazione può essere chiesta anche nel corso delle indagini preliminari) - salvo il caso del ricorrere di cause evidenti di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. - tanto che nessun effetto di giudicato è riconosciuto alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen. nel successivo giudizio di accertamento di danno in sede civile. E ciò a prescindere dal rilievo, pur significativo e citato nel ricorso, costituito dal precedente a S.U. di questa Corte (v. pag. 18 sentenza n. 13681 del 2016, Rv. 266593), a mente del quale il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente.5. Va, pertanto, annullata la sentenza impugnata con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Genova per nuovo giudizio in ordine alla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. Il rinvio, però, va limitato al reato di cui all'art.648 cod. pen., essendosi, invece, nelle more del giudizio per cassazione, estinto per prescrizione quello di cui all'art. 474 cod. pen. (risultando consumato il 19/2/2013 ed essendo da tale data interamente decorsi i termini massimi di prescrizione in assenza di cause di sospensione del processo). Va, quindi, annullata senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al delitto di cui all'art. 474 cod. pen. perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art.474 cod. pen. perché estinto per prescrizione e con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Genova con riguardo al reato di cui all'art. 648 cod. pen. per nuovo giudizio in ordine alla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. Così deciso il 30/11/2021. Il Consigliere esten